60.2010.351
Istanza di ispezione degli atti. Accusato prosciolto quale istante
24 novembre 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2010.351
Data decisione, Autorità:
24.11.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Accusato prosciolto quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.351
Lugano
24 novembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13/25.10.2010
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la
trasmissione, in copia, dei suoi verbali d’interrogatorio di polizia e dei
verbali d’interrogatorio di polizia dei testi di cui all’incarto penale __________;
premesso che l’istanza 13.10.2010 è
pervenuta alla Pretura penale il 14.10.2010, la quale l’ha trasmessa, per
competenza, a questa Camera con scritto 22/25.10.2010, senza presentare
osservazioni in merito;
rilevato che la medesima istanza è stata
inviata anche al Ministero pubblico, al quale è pervenuta il 14.10.2010, che
l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera con scritto 8/9.11.2010,
rimettendosi al giudizio di questa Camera, rilevando nondimeno che l’istante
non ha motivato in alcun modo la sua richiesta e non ha fatto valere alcun interesse
preponderante all’ottenimento di quanto domandato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con decreto 3.11.2008 il magistrato inquirente ha
posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole
di danneggiamento giusta l'art. 144 cpv. 1 CP per avere "(…) a __________
(…) nell'intento di penetrare negli uffici dell'Associazione __________ siti in
Piazza __________, intenzionalmente danneggiato il cilindro di una porta
interna d'accesso ad un edificio dell'Associazione forandola in tre punti con
una punta di un trapano (…)", proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria
(sospesa condizionalmente) di CHF 150.--, corrispondente a 3 aliquote di CHF
50.--, ed alla multa di CHF 100.--, oltre al pagamento di tassa di giustizia e
spese (decreto d'accusa
3.11.2008, p. 1, DA __________).
Con scritto 11.11.2008 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa.
Il 24.3.2009 il giudice della
Pretura penale Damiano Stefani ha pronunciato "(…) l'abbandono del
procedimento penale (…)" (sentenza 24.3.2009, p. 2, inc. __________).
Con decisione 29.3.2010
questa Camera ha respinto l’istanza 16.12.2009 presentata da IS 1 tendente ad
ottenere, in relazione all'esito del surriferito procedimento penale, un'indennità
ai sensi degli art. 317 ss. CPP (inc. __________).
2. Con la presente
richiesta – trasmessa dalla Pretura penale rispettivamente dal Ministero
pubblico, per competenza, a questa Camera – IS 1 chiede di poter ottenere copia
dei verbali d’interrogatorio di polizia che lo concernono personalmente e copia
dei verbali d’interrogatorio di polizia dei testi dell’incarto di cui al
decreto di accusa __________.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel
presente caso, pur essendo stato il qui istante parte (quale accusato
prosciolto) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la
procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nella
fattispecie in esame – nonostante IS 1 abbia omesso di precisare i motivi alla
base della sua richiesta – è comunque pacifico l’interesse giuridico legittimo
ai sensi dell’art. 27 CPP dell’istante di ricevere copia dei verbali richiesti di
cui all’incarto penale __________, poiché l’ha interessato personalmente in
qualità di accusato prosciolto.
Copia dei verbali d’interrogatorio di
polizia richiesti (contenuti nel rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria
17.10.2008) viene trasmessa al qui istante unitamente alla presente decisione.
6. L’istanza
è accolta ai sensi del surriferito considerando. Tassa di giustizia e spese,
contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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