60.2010.353
Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria regionale quale istante
10 dicembre 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.353
Data decisione, Autorità:
10.12.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria regionale quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.353
Lugano
10 dicembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20/26.10.2010
presentata dalla
IS 1, ,
tendente ad ottenere
l’accesso agli atti di un procedimento penale;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente e solo per e-mail al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a
questa Camera per evasione in data 25/26.10.2010, indicando al contempo di non
avere osservazioni da formulare alla stessa;
ricordato che con scritto 26.10.2010 questa
Camera ha chiesto maggiori informazioni rispetto ai motivi della richiesta, per
potersi esprimere;
ritenuto che con scritto 10/11.11.2010 la
Commissione istante ha evaso la surriferita richiesta, indicando i motivi a
fondamento della domanda di accesso agli atti;
ritenuto che PI 2, interpellato, non ha
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A carico di PI 2 il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato in un
decreto d’accusa dell’11.10.2010 (DA __________) per titolo di disobbedienza a
decisioni dell’autorità per non avere ottemperato gli ordini intimatigli dalla
Commissione qui istante, sotto comminatoria dell’art. 292 CP, di presentare i
rendiconti 2008 e 2009 relativi ad un suo pupillo.
2. Con
la presente istanza, la Commissione chiede di poter avere accesso agli atti, ed
in particolare ad un verbale di polizia nel quale PI 2 si sarebbe impegnato a
presentare i rendiconti ed i documenti contabili entro un termine nel frattempo
scaduto invano.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nella
fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il
chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, in merito alle sue prerogative
in relazione alle tutele ed ai relativi rendiconti. Pacifico che il
procedimento penale sia riferito alle omissioni di PI 2 nei confronti della Commissione
qui istante.
5. L’istanza
è accolta. Gli atti penali sono allegati alla copia della presente decisione
destinata alla Commissione istante, con l’incombenza di poi ritornarli
direttamente al Ministero pubblico.
6. Considerata
la particolarità del caso, si rinuncia alla riscossione della tassa di giustizia
e delle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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