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Decisione

60.2010.356

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

10 dicembre 2010Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i predetti atti hanno senz’altro colpito in misura importante gli interessi di IS

1, con notevoli ripercussioni sulla sua situazione personale [cfr. anche

decreto di non luogo a procedere 23.10.2009, p. 3 s.: “(…) la raccolta delle

informazioni preliminari nei confronti di IS 1, (…), ha comportato interventi

invasivi, da parte dello scrivente magistrato inquirente, allo scopo di

chiarire se vi fossero motivi sufficienti per promuovere l’accusa” (NLP __________)];

che

il qui istante va dunque ritenuto accusato a’ sensi dell’art. 317 CPP anche se

nei suoi confronti, formalmente, non è stata promossa l’accusa giusta l’art.

188 CPP;

che,

di principio, ha quindi diritto ad un’indennità per ingiusto procedimento;

che

la necessità della presenza di un difensore nasce quando gli interessi

dell’indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta

difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi

rendono necessario un patrocinatore;

che

– in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere

l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale

della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale

(decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007);

che

nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono

considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali

l’interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle

questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente

nella procedura) [decisione TF 1B_186/2007 del 31.10.2007];

che

nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione

solo una multa o una pena pecuniaria / pena privativa della libertà di poco

conto, è negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore (decisione TF

1B_172/2007 del 2.10.2007; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del

Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 ss. ad art. 49 CPP; G.

PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit.,

§ 40 n. 11/16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire,

in SJ 2003 II p. 67 ss.);

che,

come si evince dal verbale di interrogatorio 14.11.2007, IS 1 è stato sentito “(…)

nell’ambito dell’assunzione di informazioni preliminari nei miei confronti per

le ipotesi di reato di acquisizione illecita di dati, amministrazione infedele,

violazione del segreto di fabbrica o commerciale, delitto contro la legge

federale contro la concorrenza sleale, nella forma della partecipazione (istigazione,

complicità/correità); a dipendenza di una segnalazione presentata al Ministero

pubblico dalla __________” (verbale di interrogatorio 14.11.2007, p. 1, AI

52);

che

detti reati – contro il patrimonio (art. 143, 158, 162 CP) ed in materia di

concorrenza sleale (art. 23 LCSl), punibili con pene detentive fino a tre / cinque

anni – erano di non semplice comprensione giuridica;

che

le circostanze concrete imponevano pertanto la presenza di un legale;

che,

nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei

ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della

Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con

riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua

abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al

principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione

che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

che

giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha

riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed

all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua

responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale

e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

che

questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che,

in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che

il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza

della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici

(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,

importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione

della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per

ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non

arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando

3.3.2)];

che

l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore

di fiducia, avv. PR 1, di CHF 15'342.-- [di cui CHF 13'030.-- di onorario (52

ore e 7 min a CHF 250.-- /ora), CHF 1'228.40 di spese e CHF 1'083.60 di IVA

(doc. W, allegato all’istanza 25/26.10.2010)];

che

la tariffa applicata – CHF 250.--/ora – è conforme ai suddetti principi;

che,

dall’esame degli atti all’incarto penale, risulta che il legale ha inviato

alcuni scritti al procuratore pubblico (AI 39, 50, 55, 60, 69, 99, 100), ha

assistito il cliente nel corso dell’interrogatorio 14.11.2007 (AI 52) ed ha

redatto il reclamo 21/27.12.2007 al giudice dell’istruzione e dell’arresto (AI

76);

che

l’intervento dell’avv. PR 1 è stato quindi assai limitato, per cui 52 ore di

dispendio orario appaiono eccessive;

che

il caso non presentava peraltro particolari difficoltà di fatto e/o di diritto

allo stadio in cui ha coinvolto IS 1, di modo che non erano necessari estesi

contatti con il cliente, con il procuratore pubblico e con il legale degli

accusati;

che

l’istante precisa che “(…) il lavoro svolto contempla pure gli scritti alla

parte civile, che si sono resi necessari a seguito della segnalazione al MP e

all’uso strumentale dell’azione penale fatta nei confronti della __________ e (suoi),

le pratiche dipendenti o connesse con il procedimento penale, come la fine del

rapporto di lavoro dei dipendenti, oltre alla corrispondenza con la protezione

giuridica” (istanza 25/26.10.2010, p. 9 s.);

che

nondimeno la

Considerandi

procedura prevista dagli art. 317 ss. CPP mira unicamente a risarcire l’accusato

prosciolto dei vari pregiudizi che quest’ultimo ha personalmente subito a

causa del procedimento penale di cui è stato oggetto;

che

quindi soltanto chi è stato assolto dalla Corte o dal pretore al processo

oppure liberato da ogni accusa mediante un decreto di abbandono o, se del caso,

un decreto di non luogo a procedere ha diritto ad un’indennità fondata sulle

predette disposizioni;

che

in tale ambito non possono invece essere fatti valere gli eventuali danni

occorsi a terzi;

che

questi ultimi devono infatti chiedere autonomamente ed in separata sede la riparazione

del loro pregiudizio;

che

di massima, in assenza di norme precise che regolano i loro diritti, si

applicano per analogia le norme in materia di responsabilità dello Stato (R.

HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 22) [decisioni 23.8.2004

in re G.C./P.M., inc. 60.2002.386, 28.6.2004 in re A.G., inc. 60.2002.317,

28.5.2004

in re A.B., inc. 60.2002.88, 18.12.2003 in re W.K./K.P., inc.

60.2001

];

che,

quindi, per quanto chieda la rifusione di spese legali svolte a vantaggio di __________

[colloqui / telefonate / scritti con IS 1 per tutelare gli interessi della società;

scritti alla parte civile a favore della società {cfr., per esempio, scritto

16.11.2007

a __________, secondo cui “(…) la presente in nome e per conto

della __________, la quale mi ha incaricato di proteggere i propri interessi”

(doc. X, allegato all’istanza 25/26.10.2010); scritto 20.11.2007 “to the

customers and suppliers of __________”, che – sebbene indichi che “(…) I

am writing on behalf of the __________ and Mr IS 1, (…)” – di fatto

concerne l’attività di __________ (doc. Y, allegato all’istanza 25/26.10.2010)};

telefonata 16.11.2007 ad avv. __________ (“rappr. dipendenti per vertenza __________”);

email 21.11.2007 ad avv. __________; scritti / telefonate ad __________, che –

secondo la nota professionale (doc. W, allegato all’istanza 25/26.10.2010) – riguarderebbero

la fine del rapporto di lavoro con i dipendenti e quindi, necessariamente, concernerebbero

la società stessa], la domanda è irricevibile;

che

determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto,

quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo

la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga

(REP. 1998 n. 126);

che

nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una

certa proporzionalità;

che

– tutto ciò considerato – si giustifica ammettere un onorario pari a 29 ore e 10

min a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 7'291.65, di cui 180 min per i

colloqui (di persona / telefonici) con il cliente, 180 min per gli scritti al cliente,

360.

min per il reclamo 21/27.12.2007

al giudice dell’istruzione e dell’arresto (AI 76), 70 min per gli scritti al

procuratore pubblico [AI 39 (10 min), 50 (10 min), 55 (10 min), 60 (10 min), 69

(10 min), 99 (10 min), 100 (10 min)], 40 min per i colloqui telefonici con il

procuratore pubblico, 550 min per l’interrogatorio 14.11.2007 (ore 10.45 -

12.

, ore 13.10 - 19.32; AI 52), 240 min per l’esame degli atti e lo studio

dell’incarto, 90 min per gli scritti / colloqui telefonici con __________, 40

min per i colloqui telefonici / gli scritti all’avv. __________ (legale di __________

e di __________);

che

i costi dei fogli per appunti / per bozze, così come della nota professionale

con relativo scritto accompagnatorio (onorario e spese), sono a carico dello

Studio legale, posto inoltre come sono riconosciute spese per fax (con

riferimento agli scritti al Ministero pubblico) soltanto se c’era urgenza nella

comunicazione;

che

le spese ammontano a CHF 627.--, di cui CHF 50.-- per l’apertura dell’incarto, CHF

5.

-- per la procura (stralciati CHF 5.-- indicati il 10.9.2008 per procura, un

atto di procura essendo sufficiente), CHF 60.-- per gli scritti al procuratore

pubblico [AI 39 (CHF 8.--), 50

(CHF 8.--), 55 (CHF 10.--), 60 (CHF 6.--), 69 (CHF 8.--), 99 (CHF 10.--), 100

(CHF 10.--)], CHF 110.-- per il reclamo 21/27.12.2007 al giudice

dell’istruzione e dell’arresto [9 pag. a CHF 5.--/pag., tre copie del reclamo,

tre fotocopie, spese postali], CHF 250.-- per gli scritti / fax / email al

cliente / a terzi e per fax / email dal cliente / da terzi, CHF 35.-- per i

colloqui telefonici, CHF 29.-- per le spese di parcheggio, CHF 74.-- per le

copie dei verbali, CHF 14.-- per la stampa di documenti da internet;

che

l’IVA ammonta a CHF 601.80;

che

a IS 1 va quindi rifuso, a

titolo di spese legali, l’importo di CHF 8'520.45, di cui CHF 7'291.65 di onorario, CHF 627.-- di spese e CHF 601.80 di IVA;

che

non chiede interessi di mora;

che

con scritto 3/4.11.2010 l’istante ha trasmesso, su richiesta di questa Camera,

copia della corrispondenza intercorsa con l’assicurazione __________, del

contratto polizza __________ e delle condizioni generali, sottolineando che “(…)

l’assicurazione __________ ha in un primo tempo riconosciuto la copertura con riserva

e ha anticipato un acconto fondo spese ed onorario di fr. 6'000.--, salvo poi

di seguito negare la copertura del caso, chiedendo di procedere con la

richiesta di rifusione del danno patito alla lodevole CRP contemplando la somma

anticipata”;

che

dal testo dell’email 14.1.2010 di __________, collaboratore di __________, al

legale del qui istante (allegata al citato scritto 3/4.11.2010) emerge, tra

l’altro, che “vedo che avevamo provveduto a versarti un acconto di Fr.

6'000.--, che, alla luce di quanto sopra (procedimento penale per reati

commessi intenzionalmente non coperti dall’assicurazione), non avremmo

dovuto versare. Ritengo che l’assicurato possa richiedere la rifusione del

danno patito (almeno una parte), come i tuoi onorari, tramite esplicita domanda

alla Camera dei ricorsi penali. Nel caso voleste procedere in tal senso, ti

invito a contemplare anche i Fr. 6'000.--, da noi pagati. Dovremmo poi trovare

una chiave di ripartizione tra noi e il cliente, posto che probabilmente al

cliente verrà rifusa solo una parte del danno”;

che dal “__________” prodotto a richiesta

di questa Camera risulta che il contratto assicurativo sia stipulato non

dall’istante, ma dalla __________;

che,

come indicato in precedenza, le prestazioni del legale per questa società non

sono risarcite nella presente procedura;

che

di conseguenza l’importo di CHF 6'000.-- non può essere computato nel presente

giudizio;

che

all’istante è rifusa la somma di CHF 8'520.45;

che

protesta le ripetibili;

che

– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,

tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che

la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che

l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore

conosceva la fattispecie;

che

– tutto ciò considerato, ritenuto il solo (molto) parziale accoglimento

dell’istanza – va pertanto ammesso un importo di CHF 500.--, comprendente

onorario, spese ed IVA;

che

a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – è risarcito l’importo complessivo

di CHF 9'020.45, di cui CHF 8'520.45 per spese legali e CHF 500.-- per ripetibili;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 1’500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 1’550.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente,

per la somma di CHF 500.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza,

per quanto ricevibile, è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al decreto di non luogo a procedere 23.10.2009 emanato dal procuratore pubblico

Fiorenza Bergomi (NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a

titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 9'020.45.

2. La

tassa di giustizia di CHF 1’500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

1’550.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di

CHF 500.--.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza

dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto

pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

per conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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