60.2010.356
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
10 dicembre 2010Italiano19 min
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Numero d'incarto:
60.2010.356
Data decisione, Autorità:
10.12.2010, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.356
Lugano
10 dicembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25/26.10.2010
presentata da
IS 1, ,
patr. da:, ,
tendente ad ottenere, in
relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo
a procedere 23.10.2009 emanato dal procuratore pubblico Fiorenza Bergomi (NLP
__________), un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317
ss. CPP;
richiamati gli scritti 4/5.11.2010 della
Divisione della giustizia e 17.11.2010 del magistrato inquirente, che hanno
postulato il solo parziale accoglimento dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 20.9.2007 __________ (__________) [società attiva nel commercio all’ingrosso
di prodotti medicinali] – per il tramite dell’avv. __________ (presidente del
consiglio di amministrazione) e di __________ (direttore generale) – ha denunciato
ignoti, da identificare, __________ ed __________, allora suoi dipendenti, in
relazione alla sottrazione illecita di dati, in particolare di dati
confidenziali concernenti la sua clientela (AI 1);
che
il procuratore pubblico, in data 27.9.2007, ha promosso l’accusa nei confronti
di __________ e di __________ – interrogati il 21.9.2007 (AI 9/10) ed il
31.10.2007 (AI 45/46) – per titolo di amministrazione infedele qualificata,
sub. tentata, sub. di amministrazione infedele, sub. tentata, di violazione del
segreto di fabbrica o commerciale, sub. tentata e di acquisizione illecita di
dati “in relazione alla copiatura nonché stoccaggio, nonché rivelazione,
risp. tentativi di rivelazione di dati relativi a clienti/fornitori di __________
nel corso del 2007 a __________, __________, ed in altre località” (AI
16/17);
che
il 16.10.2007 IS 1 – managing director di __________, __________,
società (attiva nel commercio di prodotti medici e farmaceutici) che nel 2007 aveva
contattato, e poi assunto, gli accusati – è stato citato per essere sentito come
indiziato (AI 36);
che
il predetto è stato interrogato dal procuratore pubblico il 14.11.2007 nell’ambito
dell’assunzione di informazioni preliminari nei suoi confronti per titolo di
acquisizione illecita di dati, amministrazione infedele, violazione del segreto
di fabbrica o commerciale, delitto contro la legge federale contro la
concorrenza sleale (nella forma della partecipazione: istigazione,
complicità/correità) [AI 52];
che
il 10.12.2007 il magistrato inquirente ha ordinato a __________, __________, in
relazione al procedimento penale – allo stadio delle informazioni preliminari –
a carico di IS 1, la trasmissione della documentazione completa concernente il
rilascio della licenza 5.9.2007 a __________ (AI 66);
che
con reclamo 21/27.12.2007 (AI 76) il qui istante ha impugnato detto ordine (AI
66) e la decisione 20.12.2007 del procuratore pubblico che aveva rifiutato
l’accesso agli atti del procedimento (AI 72);
che
con decisione 22.8.2008 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudia Solcà
ha evaso il gravame ai sensi dei considerandi: ha ritenuto, con riferimento
all’ordine di sequestro, che – non avendo __________ prodotto la documentazione
– non poteva esprimersi sulla connessione degli atti con l’inchiesta e, con
riferimento al rifiuto di accesso agli atti, che – stante la carente
motivazione della decisione – non poteva pronunciarsi (AI 97);
che
il 17/20.4.2009 __________ ha inviato al procuratore pubblico la documentazione
richiesta (AI 105);
che,
infine, in data 18.9.2009 il magistrato inquirente ha esteso l’accusa nei
confronti di __________ e di __________ per titolo di delitto contro la legge
federale contro la concorrenza sleale in merito agli stessi fatti di cui alla
promozione dell’accusa (AI 106/107);
che
con decisione 23.10.2009 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a
procedere a carico di IS 1 in difetto di seri indizi di colpevolezza (NLP __________);
che
dall’inc. MP __________ trasmesso non si comprende se e come si sia concluso il
procedimento penale promosso nei confronti di __________ e di __________;
che con l’istanza in esame – presentata nel
termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le
ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a
versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento
penale, l’importo di CHF 15'342.-- per spese legali;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse,
2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI /
K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n.
1 ss.);
che
– come detto – il diritto in questione compete all’accusato;
che
accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha
promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che
lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di
reato è sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e
avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184
cpv. 1/2 CPP);
che
in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e
pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che
la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione
dell’accusa e da quel momento l’accusato beneficia di determinati
diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli
atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che
la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di accusato,
basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente
sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa
(L. MARAZZI, Il Giar, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 12 ss.);
che
è quindi da considerare accusata ogni persona sospettata di aver
commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua
situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che
nella fattispecie il procedimento penale a carico di IS 1 è sfociato in un
decreto di non luogo a procedere (NLP __________);
che
nei confronti dell’istante non è quindi stata promossa l’accusa;
che,
come detto, nell’ambito delle informazioni preliminari il procuratore pubblico
ha citato IS 1 a comparire per essere interrogato quale indiziato (AI 36): questi
è stato sentito il 14.11.2007 dalle ore 10.45 alle ore 12.35 e dalle ore 13.10
alle ore 19.32 (dalle ore 16.30 a confronto con __________) [AI 52];
che
ha inoltre ordinato a __________ la trasmissione della documentazione completa
riguardante il rilascio della licenza 5.9.2007 a __________, di cui il qui
istante era managing director (AI 66), ordine concretizzatosi il 17/20.4.2009
(AI 105) [con l’invio di documentazione “(…) societaria nonché di documentazione
personale concernente IS 1 che lo stesso ha dovuto produrre nella sua qualità
di direttore di __________” (decreto di non luogo a procedere 23.10.2009,
p. 3, NLP __________)];
che
Fatti
i predetti atti hanno senz’altro colpito in misura importante gli interessi di IS
1, con notevoli ripercussioni sulla sua situazione personale [cfr. anche
decreto di non luogo a procedere 23.10.2009, p. 3 s.: “(…) la raccolta delle
informazioni preliminari nei confronti di IS 1, (…), ha comportato interventi
invasivi, da parte dello scrivente magistrato inquirente, allo scopo di
chiarire se vi fossero motivi sufficienti per promuovere l’accusa” (NLP __________)];
che
il qui istante va dunque ritenuto accusato a’ sensi dell’art. 317 CPP anche se
nei suoi confronti, formalmente, non è stata promossa l’accusa giusta l’art.
188 CPP;
che,
di principio, ha quindi diritto ad un’indennità per ingiusto procedimento;
che
la necessità della presenza di un difensore nasce quando gli interessi
dell’indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta
difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi
rendono necessario un patrocinatore;
che
– in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere
l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale
della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale
(decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007);
che
nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono
considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali
l’interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle
questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente
nella procedura) [decisione TF 1B_186/2007 del 31.10.2007];
che
nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione
solo una multa o una pena pecuniaria / pena privativa della libertà di poco
conto, è negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore (decisione TF
1B_172/2007 del 2.10.2007; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del
Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 ss. ad art. 49 CPP; G.
PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit.,
§ 40 n. 11/16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire,
in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che,
come si evince dal verbale di interrogatorio 14.11.2007, IS 1 è stato sentito “(…)
nell’ambito dell’assunzione di informazioni preliminari nei miei confronti per
le ipotesi di reato di acquisizione illecita di dati, amministrazione infedele,
violazione del segreto di fabbrica o commerciale, delitto contro la legge
federale contro la concorrenza sleale, nella forma della partecipazione (istigazione,
complicità/correità); a dipendenza di una segnalazione presentata al Ministero
pubblico dalla __________” (verbale di interrogatorio 14.11.2007, p. 1, AI
52);
che
detti reati – contro il patrimonio (art. 143, 158, 162 CP) ed in materia di
concorrenza sleale (art. 23 LCSl), punibili con pene detentive fino a tre / cinque
anni – erano di non semplice comprensione giuridica;
che
le circostanze concrete imponevano pertanto la presenza di un legale;
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei
ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della
Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con
riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua
abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al
principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione
che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando
3.3.2)];
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PR 1, di CHF 15'342.-- [di cui CHF 13'030.-- di onorario (52
ore e 7 min a CHF 250.-- /ora), CHF 1'228.40 di spese e CHF 1'083.60 di IVA
(doc. W, allegato all’istanza 25/26.10.2010)];
che
la tariffa applicata – CHF 250.--/ora – è conforme ai suddetti principi;
che,
dall’esame degli atti all’incarto penale, risulta che il legale ha inviato
alcuni scritti al procuratore pubblico (AI 39, 50, 55, 60, 69, 99, 100), ha
assistito il cliente nel corso dell’interrogatorio 14.11.2007 (AI 52) ed ha
redatto il reclamo 21/27.12.2007 al giudice dell’istruzione e dell’arresto (AI
76);
che
l’intervento dell’avv. PR 1 è stato quindi assai limitato, per cui 52 ore di
dispendio orario appaiono eccessive;
che
il caso non presentava peraltro particolari difficoltà di fatto e/o di diritto
allo stadio in cui ha coinvolto IS 1, di modo che non erano necessari estesi
contatti con il cliente, con il procuratore pubblico e con il legale degli
accusati;
che
l’istante precisa che “(…) il lavoro svolto contempla pure gli scritti alla
parte civile, che si sono resi necessari a seguito della segnalazione al MP e
all’uso strumentale dell’azione penale fatta nei confronti della __________ e (suoi),
le pratiche dipendenti o connesse con il procedimento penale, come la fine del
rapporto di lavoro dei dipendenti, oltre alla corrispondenza con la protezione
giuridica” (istanza 25/26.10.2010, p. 9 s.);
che
nondimeno la
Considerandi
procedura prevista dagli art. 317 ss. CPP mira unicamente a risarcire l’accusato
prosciolto dei vari pregiudizi che quest’ultimo ha personalmente subito a
causa del procedimento penale di cui è stato oggetto;
che
quindi soltanto chi è stato assolto dalla Corte o dal pretore al processo
oppure liberato da ogni accusa mediante un decreto di abbandono o, se del caso,
un decreto di non luogo a procedere ha diritto ad un’indennità fondata sulle
predette disposizioni;
che
in tale ambito non possono invece essere fatti valere gli eventuali danni
occorsi a terzi;
che
questi ultimi devono infatti chiedere autonomamente ed in separata sede la riparazione
del loro pregiudizio;
che
di massima, in assenza di norme precise che regolano i loro diritti, si
applicano per analogia le norme in materia di responsabilità dello Stato (R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 22) [decisioni 23.8.2004
in re G.C./P.M., inc. 60.2002.386, 28.6.2004 in re A.G., inc. 60.2002.317,
28.5.2004
in re A.B., inc. 60.2002.88, 18.12.2003 in re W.K./K.P., inc.
60.2001
];
che,
quindi, per quanto chieda la rifusione di spese legali svolte a vantaggio di __________
[colloqui / telefonate / scritti con IS 1 per tutelare gli interessi della società;
scritti alla parte civile a favore della società {cfr., per esempio, scritto
16.11.2007
a __________, secondo cui “(…) la presente in nome e per conto
della __________, la quale mi ha incaricato di proteggere i propri interessi”
(doc. X, allegato all’istanza 25/26.10.2010); scritto 20.11.2007 “to the
customers and suppliers of __________”, che – sebbene indichi che “(…) I
am writing on behalf of the __________ and Mr IS 1, (…)” – di fatto
concerne l’attività di __________ (doc. Y, allegato all’istanza 25/26.10.2010)};
telefonata 16.11.2007 ad avv. __________ (“rappr. dipendenti per vertenza __________”);
email 21.11.2007 ad avv. __________; scritti / telefonate ad __________, che –
secondo la nota professionale (doc. W, allegato all’istanza 25/26.10.2010) – riguarderebbero
la fine del rapporto di lavoro con i dipendenti e quindi, necessariamente, concernerebbero
la società stessa], la domanda è irricevibile;
che
determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga
(REP. 1998 n. 126);
che
nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una
certa proporzionalità;
che
– tutto ciò considerato – si giustifica ammettere un onorario pari a 29 ore e 10
min a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 7'291.65, di cui 180 min per i
colloqui (di persona / telefonici) con il cliente, 180 min per gli scritti al cliente,
360.
min per il reclamo 21/27.12.2007
al giudice dell’istruzione e dell’arresto (AI 76), 70 min per gli scritti al
procuratore pubblico [AI 39 (10 min), 50 (10 min), 55 (10 min), 60 (10 min), 69
(10 min), 99 (10 min), 100 (10 min)], 40 min per i colloqui telefonici con il
procuratore pubblico, 550 min per l’interrogatorio 14.11.2007 (ore 10.45 -
12.
, ore 13.10 - 19.32; AI 52), 240 min per l’esame degli atti e lo studio
dell’incarto, 90 min per gli scritti / colloqui telefonici con __________, 40
min per i colloqui telefonici / gli scritti all’avv. __________ (legale di __________
e di __________);
che
i costi dei fogli per appunti / per bozze, così come della nota professionale
con relativo scritto accompagnatorio (onorario e spese), sono a carico dello
Studio legale, posto inoltre come sono riconosciute spese per fax (con
riferimento agli scritti al Ministero pubblico) soltanto se c’era urgenza nella
comunicazione;
che
le spese ammontano a CHF 627.--, di cui CHF 50.-- per l’apertura dell’incarto, CHF
5.
-- per la procura (stralciati CHF 5.-- indicati il 10.9.2008 per procura, un
atto di procura essendo sufficiente), CHF 60.-- per gli scritti al procuratore
pubblico [AI 39 (CHF 8.--), 50
(CHF 8.--), 55 (CHF 10.--), 60 (CHF 6.--), 69 (CHF 8.--), 99 (CHF 10.--), 100
(CHF 10.--)], CHF 110.-- per il reclamo 21/27.12.2007 al giudice
dell’istruzione e dell’arresto [9 pag. a CHF 5.--/pag., tre copie del reclamo,
tre fotocopie, spese postali], CHF 250.-- per gli scritti / fax / email al
cliente / a terzi e per fax / email dal cliente / da terzi, CHF 35.-- per i
colloqui telefonici, CHF 29.-- per le spese di parcheggio, CHF 74.-- per le
copie dei verbali, CHF 14.-- per la stampa di documenti da internet;
che
l’IVA ammonta a CHF 601.80;
che
a IS 1 va quindi rifuso, a
titolo di spese legali, l’importo di CHF 8'520.45, di cui CHF 7'291.65 di onorario, CHF 627.-- di spese e CHF 601.80 di IVA;
che
non chiede interessi di mora;
che
con scritto 3/4.11.2010 l’istante ha trasmesso, su richiesta di questa Camera,
copia della corrispondenza intercorsa con l’assicurazione __________, del
contratto polizza __________ e delle condizioni generali, sottolineando che “(…)
l’assicurazione __________ ha in un primo tempo riconosciuto la copertura con riserva
e ha anticipato un acconto fondo spese ed onorario di fr. 6'000.--, salvo poi
di seguito negare la copertura del caso, chiedendo di procedere con la
richiesta di rifusione del danno patito alla lodevole CRP contemplando la somma
anticipata”;
che
dal testo dell’email 14.1.2010 di __________, collaboratore di __________, al
legale del qui istante (allegata al citato scritto 3/4.11.2010) emerge, tra
l’altro, che “vedo che avevamo provveduto a versarti un acconto di Fr.
6'000.--, che, alla luce di quanto sopra (procedimento penale per reati
commessi intenzionalmente non coperti dall’assicurazione), non avremmo
dovuto versare. Ritengo che l’assicurato possa richiedere la rifusione del
danno patito (almeno una parte), come i tuoi onorari, tramite esplicita domanda
alla Camera dei ricorsi penali. Nel caso voleste procedere in tal senso, ti
invito a contemplare anche i Fr. 6'000.--, da noi pagati. Dovremmo poi trovare
una chiave di ripartizione tra noi e il cliente, posto che probabilmente al
cliente verrà rifusa solo una parte del danno”;
che dal “__________” prodotto a richiesta
di questa Camera risulta che il contratto assicurativo sia stipulato non
dall’istante, ma dalla __________;
che,
come indicato in precedenza, le prestazioni del legale per questa società non
sono risarcite nella presente procedura;
che
di conseguenza l’importo di CHF 6'000.-- non può essere computato nel presente
giudizio;
che
all’istante è rifusa la somma di CHF 8'520.45;
che
protesta le ripetibili;
che
– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,
tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che
la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari;
che
l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore
conosceva la fattispecie;
che
– tutto ciò considerato, ritenuto il solo (molto) parziale accoglimento
dell’istanza – va pertanto ammesso un importo di CHF 500.--, comprendente
onorario, spese ed IVA;
che
a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – è risarcito l’importo complessivo
di CHF 9'020.45, di cui CHF 8'520.45 per spese legali e CHF 500.-- per ripetibili;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 1’500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 1’550.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente,
per la somma di CHF 500.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza,
per quanto ricevibile, è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al decreto di non luogo a procedere 23.10.2009 emanato dal procuratore pubblico
Fiorenza Bergomi (NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a
titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 9'020.45.
2. La
tassa di giustizia di CHF 1’500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
1’550.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di
CHF 500.--.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza
dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto
pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
per conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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