60.2010.358
Istanza di ispezione degli atti
25 novembre 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.358
Data decisione, Autorità:
25.11.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.358
Lugano
25 novembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26.10.
2010 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a
compulsare gli atti di un incarto penale aperto, tra l’altro, anche a carico
di un notaio;
richiamate le osservazioni 29.10.2010 del
procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi mediante le quali preavvisa
favorevolmente la richiesta;
preso atto che il notaio PI 2,
interpellato, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il Ministero pubblico ha aperto due procedimenti
penali a carico del notaio PI 2: nel primo ha promosso l’accusa nei suoi
confronti per falsità in atti formati da pubblici ufficiali e funzionari (inc.
MP __________, oggetto della segnalazione del 24.9.2010), nel secondo per
appropriazione indebita (inc. MP __________, oggetto della segnalazione del
18.10.2010). Il procuratore pubblico ha notificato entrambi i procedimenti al IS
1 qui istante.
2.Con la presente richiesta il IS 1 istante fa
riferimento alle due promozioni dell’accusa e chiede di poter avere accesso ai relativi
atti del procedimento. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente
l’accoglimento della richiesta, mentre il notaio interessato, interpellato, non
ha preso posizione.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.Nel presente caso appare pacifico il nesso tra i fatti
a fondamento dei surriferiti procedimenti penali ed il procedimento disciplinare
del IS 1 istante. È quindi dato, di principio, un interesse giuridico legittimo
ai sensi dell’art. 27 CPP. Il fatto che il procedimento non sia ancora concluso
non osta, di principio, all’accoglimento della richiesta, ritenuto che il IS 1
istante è in grado di valutare lo stadio a cui si trova la procedura e le sue implicazioni
giuridiche.
Fatti
5.L’istanza è accolta. Un membro o un rappresentante del
IS 1 istante potranno visionare gli atti dei procedimenti penali presso il
Considerandi
Ministero pubblico.
6.
Considerati la natura dell’istante e lo scopo della
richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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