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Decisione

60.2010.360

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Danno materiale (perdita di guadagno). Torto morale

27 dicembre 2010Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n.

1 ss.);

che,

nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei

ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della

Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con

riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua

abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al

principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione

che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

che

giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha

riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed

all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua

responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale

e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

che

questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che,

in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che

il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza

della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici

(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,

importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione

della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per

ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non

arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008,

considerando 3.3.2)];

che con decisione 25.1.2007

il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha nominato l’avv. PR 1

difensore d’ufficio di IS 1, ammettendo quest’ultimo al beneficio del gratuito

patrocinio con sentenza 25.4.2007 (AI 4, inc. GIAR __________);

che – essendo stato

prosciolto dalle accuse – l’istante ha tuttavia diritto di chiedere

un’indennità per ingiusto procedimento;

che

l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore

d’ufficio, avv. PR 1, di CHF 22'620.30 [di cui CHF 19'092.50 di onorario (76

ore e 22 min a CHF 250.--/ora), CHF 1'711.70 di spese, CHF 235.-- di esborsi e

CHF 1'581.12 di IVA (doc. R)];

che

la tariffa applicata – CHF 250.--/ora – è conforme ai suddetti principi;

che

il procedimento in esame ha indubbiamente richiesto alla difesa degli oneri non

indifferenti e un impegno significativo da parte del difensore;

che

ciò emerge anche da un’attenta lettura degli atti, segnatamente con riferimento

alla gravità delle accuse mosse nei confronti dell’istante ed alla circostanza

che si è trattato di un procedimento indiziario;

che

tuttavia, per quanto attiene al dispendio orario esposto, questa Camera, pur riconoscendo

l’efficacia del lavoro svolto dal difensore, nonché l’impegno e la diligenza da

lui dimostrata, ritiene che il medesimo sia eccessivo e non possa essere interamente

confermato in questa sede;

che determinante è del resto non tanto

l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che

un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza,

nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

che

nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una

certa proporzionalità;

che,

tutto ciò considerato, viene pertanto riconosciuto un onorario pari a 66 ore e 52 minuti a CHF 250.--/ora (tariffa come richiesta)

per complessivi CHF 16'716.65, di cui 730 minuti inerenti ai colloqui

telefonici (non riconosciuti in particolare le prestazioni quali “fatto tel

a Ministero pubblico – PP e segretaria assenti” di competenza della

segretaria del legale) ed agli scritti (spesso di poche righe) con il Ministero

pubblico (riconosciuto, per contro, integralmente l’onorario relativo alle due istanze

di scarcerazione e alle osservazioni), 1'035 minuti inerenti agli interrogatori

dell’istante [23.2.2007 (AI 33), 8.3.2007 (AI 40), 2.5.2007 (AI 81), non

risulta per contro agli atti l’interrogatorio del 22.3.2007], dei coniugi __________

e del dr. med. __________ [12.4.2007 (AI 68. 69. 70)], 720 minuti inerenti alle

trasferte __________ (come esposto), 235 minuti inerenti allo studio

dell’incarto (come esposto), 142 minuti inerenti ai colloqui telefonici e agli

scritti con l’avv. __________ (patrocinatore della compagna dell’istante) e con

terzi (come esposto), 150 minuti inerenti alla redazione della presente istanza

(tenuto conto anche del solo parziale accoglimento della stessa, come si vedrà

in seguito) e 1'000 minuti inerenti ai colloqui ed agli scritti con l’istante,

con i suoi genitori e con la sua compagna (peraltro patrocinata dall’avv. __________,

per il quale, come sopraindicato, sono già stati riconosciuti i colloqui

telefonici intercorsi tra quest’ultimo e l’avv. PR 1);

che a ciò vanno aggiunte le spese riconosciute

in CHF 1'451.--(ridotte in particolare quelle inerenti alle trasferte __________

pari a CHF 78.-- giusta l’“indicatore

delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno” emanato dal

Dipartimento delle finanze e dell’economia);

che l’IVA

ammonta a CHF 1'380.75;

che gli esborsi (per fotocopie) sono riconosciuti

in CHF 235.--(come postulato);

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla

prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,

dall’introduzione in data 28.10.2010 della presente istanza;

che al qui istante va dunque rifuso, a

titolo di spese legali, l’importo complessivo di CHF 19'783.40, oltre

interessi;

che

– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la

giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme

precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da

risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono

essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP.

1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa

del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del

lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.

406 e 1988 p. 422);

che l’accusato prosciolto che postula il

risarcimento di un danno materiale deve provarne l’esistenza, l’entità ed il

nesso causale naturale ed adeguato tra il nocumento ed il procedimento penale [N. SALVIONI, Codice di procedura penale

annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio

ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento

pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”]

(cfr., sul nesso causale naturale ed adeguato, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004);

che

per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto

suppletivo, gli art. 42 ss. CO

(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che

l’istante domanda CHF 4'405.20 per la perdita di guadagno inerente alla sua

attività indipendente e CHF 10'829.50 inerente a quella dipendente;

che

l’istante aveva iniziato a lavorare “(…) come fisioterapista indipendente da

marzo 2006. (…). Il primo anno di attività (1.3.2006 – 31.12.2006 = 10 mesi), a

fronte di CHF 23'898.90 di ricavi, i costi erano CHF 24'341.00, il che significa

una perdita di esercizio di CHF 442.10 (…). Il secondo anno (anno in cui

l’istante è stato posto in detenzione preventiva dal 24.1.2007 al 10.5.2007) i

ricavi ammontavano a CHF 40'235.15, i costi a CHF 29'638.00, ed un utile di

esercizio di CHF 10'597.15 (…). Durante il secondo anno non ha potuto svolgere

la sua attività durante il carcere preventivo (vale a dire per 106 giorni che

equivalgono a ca. 3.5 mesi). Per i ca. 3.5 mesi di detenzione preventiva la

perdita di guadagno è quindi stata di: (1'246.75 / 30) x 106 giorni = CHF

4'405.20 (…)” (istanza 28/29.10.2008, p. 4);

che

egli afferma inoltre che “(…) contemporaneamente alla sua attività da indipendente

(…) era stato assunto a partire dal 1. dicembre 2006, a tempo parziale (50%) quale fisioterapista presso la __________ a __________, casa per anziani

medicalizzata (…). Il salario lordo ammontava a CHF 2'600.00, il che equivaleva

ad un salario netto di CHF 2'165.90 (…). A seguito della procedura penale ed in

particolare della detenzione preventiva a partire dal 24 gennaio 2010, la __________

si è vista costretta a rescindere il contratto di lavoro siccome l’assenza

dell’istante dal posto di lavoro creava evidentemente gravi disagi (…). Ammettendo

che l’istante avrebbe mantenuto tale occupazione perlomeno per i mesi di

detenzione preventiva, la perdita di guadagno equivale ai mesi di febbraio,

marzo, aprile e maggio 2007. Difatti, il mese di gennaio 2007 è stato interamente

pagato (...), mentre febbraio, marzo, aprile e maggio 2007 (…) non è stato

versato il salario. 2'165.90 x 4 = CHF 8'663.60. A questo importo vi è da

aggiungere il mese di giugno 2007, perché nel caso in cui l’istante avesse

lavorato durante il mese di maggio 2007 (dopo il rilascio) il primo termine

Considerandi

utile per la disdetta del rapporto di lavoro era la fine di giugno 2007,

siccome egli si trovava nel primo anno di lavoro, dopo il periodo di prova (…).

Quindi: 8'663.60 + 2'165.90 = CHF 10'829.50 (…)” (istanza 28/29.10.2008, p.

5.

s.);

che

vi è evidentemente un nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento

penale promosso nei suoi confronti e le invocate poste del danno;

che

pertanto si giustifica riconoscere una perdita di guadagno per la sua attività

di dipendente (50 %) pari a CHF 8'663.60 [CHF 2’165.90 (salario netto mensile)

x 4 (febbraio, marzo, aprile e maggio 2007)];

che

tuttavia non si può sommare a questo importo anche il salario del mese di giugno

2007, come pretende l’istante, in quanto non si può ipotizzare che quest’ultimo

in caso di non carcerazione avrebbe mantenuto il lavoro e non sarebbe stato

licenziato dopo il periodo di prova;

che

inoltre va ammessa anche una perdita di guadagno per l’attività indipendente di

IS 1 pari a CHF 2'202.60 [il calcolo effettuato dall’istante non può essere giudicato

corretto in quanto si riferisce ad una sua attività indipendente al 100% (negli

8.5

mesi dopo la sua scarcerazione, cfr. doc. F), mentre egli in quei 106

giorni avrebbe dovuto svolgere contemporaneamente la sua attività di dipendente

al 50% presso la __________, come già sopra riconosciuto)];

che

pertanto va riconosciuto, a titolo di danno materiale, l’importo complessivo di

CHF 10'866.20, oltre interessi dal 28.10.2010 (come postulato);

che l’indennità

prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato

prosciolto;

che

la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere

d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è

concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi

e questa non sia stata riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione

della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia

177.

e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”

(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,

Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,

p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998

n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato

riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano

particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF

8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale

anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc.

60.2001

);

che

nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;

che,

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente

legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere

puramente simbolica;

che

l’istante domanda CHF 25’670.--, oltre interessi, quale torto morale, di cui

CHF 15’900.-- (CHF 150.--/giorno) per i 106 giorni di detenzione ingiustamente

sofferti, CHF 4’770.-- per l’ulteriore pregiudizio patito [“(…) aumento del

30% dell’importo di base nel caso presente considerata la gravità delle accuse

contestate all’istante e del fatto che in tutta __________ si era al corrente

chi era l’imputato e di che cosa era accusato, prova ne è il licenziamento della

compagna __________ (…)” (istanza 28/29.10.2010, p. 8 s.)] e CHF 5'000.--

per “(…) il torto morale subito dal momento della scarcerazione (10.5.2007)

fino all’emanazione del decreto di abbandono (5.11.2009), vale a dire per la

durata di 934 giorni. Il che equivale a ca. CHF 5.00 al giorno (…)”

(istanza 28/29.10.2010, p. 9);

che

IS 1 è stato arrestato il 25.1.2007 (AI 6, inc. MP __________) ed è stato scarcerato

il 10.5.2007 (AI 89, inc. MP __________);

che per i 106 giorni di carcerazione va quindi

anzitutto riconosciuto un importo base di CHF 15'900.--, oltre interessi dal

28.10.2010

(data posteriore alla scarcerazione, da cui – se così richiesti –

vengono riconosciuti gli interessi);

che

occorre ora esaminare se sussistono gli estremi per ammettere una lesione della

personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di detta somma, come richiesto

dal qui istante;

che

l’istante afferma anzitutto di soffrire, ancora oggi, dei postumi della carcerazione

e dell’inchiesta;

che

a tal proposito allega il certificato medico 29.4.2010 del dr. med. __________

nel quale quest’ultimo attesta che IS 1, “(…) segnalato alla [sua] consultazione

in data 27.4.2010 per una sintomatologia ansiosa (…)”, “(…) si presentava

teso ansioso; l’umore era deflesso senza idee suicidali. Il corso del pensiero

è normale senza idee deliranti né allucinazioni; dal profilo cognitivo

presentava unicamente una difficoltà di concentrazione e di attenzione dovuta

allo stato ansioso presentato. Diagnosticavo al paziente una sindrome da

disadattamento con reazione ansioso-depressiva (…)” (certificato medico 29.4.2010,

doc. P);

che

tuttavia, da quanto emerge da tale certificato medico, l’istante si sarebbe presentato

dal dr. med. __________ il 27.4.2010, ovvero quasi tre anni dopo la scarcerazione

(10.5.2007), sei mesi dopo il decreto d’abbandono 5.11.2009: egli non presentava

prima (almeno da quanto emerge dalla documentazione allegata) alcun disturbo

psichico rilevante;

che

IS 1 afferma inoltre che “(…) l’arresto e l’indagine hanno avuto eco nei

mass-media. Per la popolazione del luogo (il __________) la voce si è sparsa

immediatamente e non è stato difficile identificare l’istante quale persona

indagata per i suddetti reati. In effetti tra le famiglie che si appoggiavano

all’__________, si è subito sparsa la voce siccome la compagna dell’istante,

(…), è stata immediatamente licenziata (…)” (istanza 28/29.10.2010, p. 8);

che

a tal proposito l’istante allega alcuni articoli di giornale apparsi sulla __________

e sul __________ (doc. S);

che

egli aggiunge che “(…) è purtroppo di comune esperienza che in caso di accuse

per reati sessuali con minori, la condanna della società avviene e rimane indipendentemente

dall’esito della procedura penale. Non appena la persona sospettata di questi

reati viene identificata tra la popolazione, non vi è più nulla da fare. Per il

cittadino è colpevole (…)” (istanza 28/29.10.2010, p. 7);

che

IS 1 dichiara infine di “(…) aver subito la privazione della libertà per una

durata relativamente lunga (…), ma ha anche subito un’inchiesta che è durata

dal 24 gennaio 2007 al 7 maggio 2008 (…), e che il decreto d’abbandono è stato

emesso il 5 novembre 2009 (quindi quasi dopo tre anni dall’inizio

dell’inchiesta). (…). Malgrado la scarcerazione, avere per quasi tre anni la

consapevolezza che vi è una procedura pendente per reati sessuali con

fanciulli, non vi è chi non si troverebbe in uno stato di stress psicologico

ben oltre il normale (…)” (istanza 28/29.10.2010, p. 8);

che

il principio di celerità giusta gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 1 CEDU

impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non appena

l’imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui, al fine di non

lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una tale procedura suscita

(decisione TF 6B_39/2010 del 10.6.2010);

che,

nel caso in esame, nel corso del procedimento penale – che ha richiesto la necessità

di esperire sia una perizia psichiatrica sull’indagato, sia alcuni accertamenti

tecnici ed analisi genetiche – non ci sono stati lunghissimi momenti di

inattività, se non quello tra la chiusura dell’istruzione formale (7.5.2008) e

l’emanazione del decreto d’abbandono (5.11.2009);

che

pertanto non appare manifesto che il periodo trascorso tra l’arresto del qui

istante, il 24.1.2007, e l’abbandono del procedimento penale, il 5.11.2009 (ABB

__________), sia stato eccessivamente lungo;

che,

in concreto, non si può pertanto ammettere una violazione del principio di celerità;

che

– tutto ciò ponderato – nel caso concreto si deve tuttavia ammettere una

lesione della personalità che ha

oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento penale;

che, in considerazione delle accuse comunque molto gravi e

delle loro ripercussioni, si giustifica riconoscere

la somma di CHF 2’500.--, che tiene conto della soddisfazione personale già derivabile dal

riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era

ingiustificato, come emerge dal decreto di abbandono 5.11.2009 emanato dal

procuratore pubblico Moreno Capella (ABB __________) e dalla presente decisione;

che complessivamente va

dunque riconosciuto a titolo di torto morale l’importo complessivo di CHF 18’400.--,

oltre interessi dal 28.10.2010 (come postulato);

che ripetibili di questa sede

sono già state calcolate nella nota d’onorario di cui al doc. R;

che

a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – va risarcito l’importo complessivo

di CHF 49'049.60, di cui CHF 19'783.40 per spese legali, CHF 10'866.20 per danno materiale e CHF 18’400.-- per torto morale, oltre interessi;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 2'000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 2'050.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente,

per la somma di CHF 700.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al decreto di abbandono 5.11.2009 emanato dal procuratore pubblico Moreno

Capella (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di

indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 49'049.60, oltre interessi

del 5% dal 28.10.2010.

2.La

tassa di giustizia di CHF 2'000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

2'050.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di

CHF 700.--.

3.Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza

dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto

pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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