60.2010.360
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Danno materiale (perdita di guadagno). Torto morale
27 dicembre 2010Italiano21 min
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Numero d'incarto:
60.2010.360
Data decisione, Autorità:
27.12.2010, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Danno materiale (perdita di guadagno). Torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.360
Lugano
27 dicembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28/29.10.2010
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in
relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono
5.11.2009 emanato dal procuratore pubblico Moreno Capella (ABB __________),
un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 8/10.11.2010 della
Divisione della giustizia, che “(…) si rimette alle osservazioni che
presenterà il Ministero pubblico (…)”;
richiamate le osservazioni 15/16.11.2010
del procuratore pubblico in cui afferma che, per quanto concerne il torto
morale, “(…) l’eco mediatico non pare essere stato eccessivo e che lo stato
psichico diagnosticato dalla dott.ssa __________ a IS 1 (…) non pare
discostarsi molto da quello di qualsiasi persona che ha subito un periodo di
carcerazione. (…). (…) dal rapporto della dott.ssa __________ (…), risulta che
le conseguenze a livello psichico non siano da ricondurre unicamente al
procedimento penale ma pure ad una difficile situazione economico-finanziaria,
che, quantomeno stante ai dati esposti in istanza, non pare essere peggiorata
per rapporto al periodo precedente la carcerazione preventiva (…)”;
preso atto che, su domanda 29.10.2010 di
questa Camera, il 3/5.11.2010 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio non
sono state coperte, anticipate o garantite da compagnie di assicurazioni o da
terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che in data 24.1.2007 il
Dipartimento della Sanità e Socialità ha segnalato alla Polizia cantonale
alcuni presunti abusi commessi da __________ ai danni della minore __________;
che lo stesso giorno __________
e __________, compagna di quest’ultimo e madre diurna di __________, sono stati
interrogati dalla Polizia;
che IS 1 è stato arrestato il
25.1.2007 per titolo di atti sessuali con fanciulli e atti sessuali con persone
incapaci di discernimento o inette a resistere (AI 6, inc. MP __________);
che esso è stato scarcerato
il 10.5.2007 (AI 89, inc. MP __________);
che con decisione 5.11.2009
il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale promosso a carico
di IS 1 per titolo di atti sessuali con fanciulli, atti sessuali con persone
incapaci di discernimento o inette a resistere: “(…) Le dichiarazioni di __________
espresse nell’audizione rappresentano un indizio importante che, (…), ha
portato all’arresto del presunto autore. L’indizio/i non è/sono tuttavia
prova/e diretta/e, ma solo indiretta/e, e più indizi assurgono a prova solo se,
esaminati nel loro insieme, permettono di concludere al reato per opera
dell’autore (…). In specie l’istruttoria non ha portato ulteriori e sostanziali
indizi a comprova della colpevolezza di __________. Sia le dichiarazioni del
dott. __________ sia le discrepanze fra le dichiarazioni di __________ e quelle
di IS 1 (…) non permettono di sufficientemente confortare il racconto di __________
e soprattutto non permettono di affermare con la necessaria certezza che vi sia
stato abuso da parte di IS 1. Ad eguale conclusione deve far concludere
l’assenza di riscontri di tracce biologiche riconducibili all’accusato sugli
indumenti e lenzuola esaminati (…)” (decreto d’abbandono 5.11.2009, p. 14,
ABB __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF
63'525.--, oltre interessi, di cui CHF 22'620.30 per spese legali, CHF
25'670.-- per torto morale e CHF 15'234.70 per danno materiale;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte
delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o
liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a
procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese
di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del
torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse,
2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI /
Fatti
K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n.
1 ss.);
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei
ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della
Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con
riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua
abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al
principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione
che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che con decisione 25.1.2007
il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha nominato l’avv. PR 1
difensore d’ufficio di IS 1, ammettendo quest’ultimo al beneficio del gratuito
patrocinio con sentenza 25.4.2007 (AI 4, inc. GIAR __________);
che – essendo stato
prosciolto dalle accuse – l’istante ha tuttavia diritto di chiedere
un’indennità per ingiusto procedimento;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
d’ufficio, avv. PR 1, di CHF 22'620.30 [di cui CHF 19'092.50 di onorario (76
ore e 22 min a CHF 250.--/ora), CHF 1'711.70 di spese, CHF 235.-- di esborsi e
CHF 1'581.12 di IVA (doc. R)];
che
la tariffa applicata – CHF 250.--/ora – è conforme ai suddetti principi;
che
il procedimento in esame ha indubbiamente richiesto alla difesa degli oneri non
indifferenti e un impegno significativo da parte del difensore;
che
ciò emerge anche da un’attenta lettura degli atti, segnatamente con riferimento
alla gravità delle accuse mosse nei confronti dell’istante ed alla circostanza
che si è trattato di un procedimento indiziario;
che
tuttavia, per quanto attiene al dispendio orario esposto, questa Camera, pur riconoscendo
l’efficacia del lavoro svolto dal difensore, nonché l’impegno e la diligenza da
lui dimostrata, ritiene che il medesimo sia eccessivo e non possa essere interamente
confermato in questa sede;
che determinante è del resto non tanto
l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che
un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza,
nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);
che
nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una
certa proporzionalità;
che,
tutto ciò considerato, viene pertanto riconosciuto un onorario pari a 66 ore e 52 minuti a CHF 250.--/ora (tariffa come richiesta)
per complessivi CHF 16'716.65, di cui 730 minuti inerenti ai colloqui
telefonici (non riconosciuti in particolare le prestazioni quali “fatto tel
a Ministero pubblico – PP e segretaria assenti” di competenza della
segretaria del legale) ed agli scritti (spesso di poche righe) con il Ministero
pubblico (riconosciuto, per contro, integralmente l’onorario relativo alle due istanze
di scarcerazione e alle osservazioni), 1'035 minuti inerenti agli interrogatori
dell’istante [23.2.2007 (AI 33), 8.3.2007 (AI 40), 2.5.2007 (AI 81), non
risulta per contro agli atti l’interrogatorio del 22.3.2007], dei coniugi __________
e del dr. med. __________ [12.4.2007 (AI 68. 69. 70)], 720 minuti inerenti alle
trasferte __________ (come esposto), 235 minuti inerenti allo studio
dell’incarto (come esposto), 142 minuti inerenti ai colloqui telefonici e agli
scritti con l’avv. __________ (patrocinatore della compagna dell’istante) e con
terzi (come esposto), 150 minuti inerenti alla redazione della presente istanza
(tenuto conto anche del solo parziale accoglimento della stessa, come si vedrà
in seguito) e 1'000 minuti inerenti ai colloqui ed agli scritti con l’istante,
con i suoi genitori e con la sua compagna (peraltro patrocinata dall’avv. __________,
per il quale, come sopraindicato, sono già stati riconosciuti i colloqui
telefonici intercorsi tra quest’ultimo e l’avv. PR 1);
che a ciò vanno aggiunte le spese riconosciute
in CHF 1'451.--(ridotte in particolare quelle inerenti alle trasferte __________
pari a CHF 78.-- giusta l’“indicatore
delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno” emanato dal
Dipartimento delle finanze e dell’economia);
che l’IVA
ammonta a CHF 1'380.75;
che gli esborsi (per fotocopie) sono riconosciuti
in CHF 235.--(come postulato);
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,
dall’introduzione in data 28.10.2010 della presente istanza;
che al qui istante va dunque rifuso, a
titolo di spese legali, l’importo complessivo di CHF 19'783.40, oltre
interessi;
che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono
essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP.
1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa
del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del
lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.
406 e 1988 p. 422);
che l’accusato prosciolto che postula il
risarcimento di un danno materiale deve provarne l’esistenza, l’entità ed il
nesso causale naturale ed adeguato tra il nocumento ed il procedimento penale [N. SALVIONI, Codice di procedura penale
annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio
ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento
pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”]
(cfr., sul nesso causale naturale ed adeguato, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004);
che
per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO
(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che
l’istante domanda CHF 4'405.20 per la perdita di guadagno inerente alla sua
attività indipendente e CHF 10'829.50 inerente a quella dipendente;
che
l’istante aveva iniziato a lavorare “(…) come fisioterapista indipendente da
marzo 2006. (…). Il primo anno di attività (1.3.2006 – 31.12.2006 = 10 mesi), a
fronte di CHF 23'898.90 di ricavi, i costi erano CHF 24'341.00, il che significa
una perdita di esercizio di CHF 442.10 (…). Il secondo anno (anno in cui
l’istante è stato posto in detenzione preventiva dal 24.1.2007 al 10.5.2007) i
ricavi ammontavano a CHF 40'235.15, i costi a CHF 29'638.00, ed un utile di
esercizio di CHF 10'597.15 (…). Durante il secondo anno non ha potuto svolgere
la sua attività durante il carcere preventivo (vale a dire per 106 giorni che
equivalgono a ca. 3.5 mesi). Per i ca. 3.5 mesi di detenzione preventiva la
perdita di guadagno è quindi stata di: (1'246.75 / 30) x 106 giorni = CHF
4'405.20 (…)” (istanza 28/29.10.2008, p. 4);
che
egli afferma inoltre che “(…) contemporaneamente alla sua attività da indipendente
(…) era stato assunto a partire dal 1. dicembre 2006, a tempo parziale (50%) quale fisioterapista presso la __________ a __________, casa per anziani
medicalizzata (…). Il salario lordo ammontava a CHF 2'600.00, il che equivaleva
ad un salario netto di CHF 2'165.90 (…). A seguito della procedura penale ed in
particolare della detenzione preventiva a partire dal 24 gennaio 2010, la __________
si è vista costretta a rescindere il contratto di lavoro siccome l’assenza
dell’istante dal posto di lavoro creava evidentemente gravi disagi (…). Ammettendo
che l’istante avrebbe mantenuto tale occupazione perlomeno per i mesi di
detenzione preventiva, la perdita di guadagno equivale ai mesi di febbraio,
marzo, aprile e maggio 2007. Difatti, il mese di gennaio 2007 è stato interamente
pagato (...), mentre febbraio, marzo, aprile e maggio 2007 (…) non è stato
versato il salario. 2'165.90 x 4 = CHF 8'663.60. A questo importo vi è da
aggiungere il mese di giugno 2007, perché nel caso in cui l’istante avesse
lavorato durante il mese di maggio 2007 (dopo il rilascio) il primo termine
Considerandi
utile per la disdetta del rapporto di lavoro era la fine di giugno 2007,
siccome egli si trovava nel primo anno di lavoro, dopo il periodo di prova (…).
Quindi: 8'663.60 + 2'165.90 = CHF 10'829.50 (…)” (istanza 28/29.10.2008, p.
5.
s.);
che
vi è evidentemente un nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento
penale promosso nei suoi confronti e le invocate poste del danno;
che
pertanto si giustifica riconoscere una perdita di guadagno per la sua attività
di dipendente (50 %) pari a CHF 8'663.60 [CHF 2’165.90 (salario netto mensile)
x 4 (febbraio, marzo, aprile e maggio 2007)];
che
tuttavia non si può sommare a questo importo anche il salario del mese di giugno
2007, come pretende l’istante, in quanto non si può ipotizzare che quest’ultimo
in caso di non carcerazione avrebbe mantenuto il lavoro e non sarebbe stato
licenziato dopo il periodo di prova;
che
inoltre va ammessa anche una perdita di guadagno per l’attività indipendente di
IS 1 pari a CHF 2'202.60 [il calcolo effettuato dall’istante non può essere giudicato
corretto in quanto si riferisce ad una sua attività indipendente al 100% (negli
8.5
mesi dopo la sua scarcerazione, cfr. doc. F), mentre egli in quei 106
giorni avrebbe dovuto svolgere contemporaneamente la sua attività di dipendente
al 50% presso la __________, come già sopra riconosciuto)];
che
pertanto va riconosciuto, a titolo di danno materiale, l’importo complessivo di
CHF 10'866.20, oltre interessi dal 28.10.2010 (come postulato);
che l’indennità
prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato
prosciolto;
che
la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è
concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi
e questa non sia stata riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
177.
e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato
riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano
particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF
8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale
anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc.
60.2001
);
che
nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;
che,
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente
legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere
puramente simbolica;
che
l’istante domanda CHF 25’670.--, oltre interessi, quale torto morale, di cui
CHF 15’900.-- (CHF 150.--/giorno) per i 106 giorni di detenzione ingiustamente
sofferti, CHF 4’770.-- per l’ulteriore pregiudizio patito [“(…) aumento del
30% dell’importo di base nel caso presente considerata la gravità delle accuse
contestate all’istante e del fatto che in tutta __________ si era al corrente
chi era l’imputato e di che cosa era accusato, prova ne è il licenziamento della
compagna __________ (…)” (istanza 28/29.10.2010, p. 8 s.)] e CHF 5'000.--
per “(…) il torto morale subito dal momento della scarcerazione (10.5.2007)
fino all’emanazione del decreto di abbandono (5.11.2009), vale a dire per la
durata di 934 giorni. Il che equivale a ca. CHF 5.00 al giorno (…)”
(istanza 28/29.10.2010, p. 9);
che
IS 1 è stato arrestato il 25.1.2007 (AI 6, inc. MP __________) ed è stato scarcerato
il 10.5.2007 (AI 89, inc. MP __________);
che per i 106 giorni di carcerazione va quindi
anzitutto riconosciuto un importo base di CHF 15'900.--, oltre interessi dal
28.10.2010
(data posteriore alla scarcerazione, da cui – se così richiesti –
vengono riconosciuti gli interessi);
che
occorre ora esaminare se sussistono gli estremi per ammettere una lesione della
personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di detta somma, come richiesto
dal qui istante;
che
l’istante afferma anzitutto di soffrire, ancora oggi, dei postumi della carcerazione
e dell’inchiesta;
che
a tal proposito allega il certificato medico 29.4.2010 del dr. med. __________
nel quale quest’ultimo attesta che IS 1, “(…) segnalato alla [sua] consultazione
in data 27.4.2010 per una sintomatologia ansiosa (…)”, “(…) si presentava
teso ansioso; l’umore era deflesso senza idee suicidali. Il corso del pensiero
è normale senza idee deliranti né allucinazioni; dal profilo cognitivo
presentava unicamente una difficoltà di concentrazione e di attenzione dovuta
allo stato ansioso presentato. Diagnosticavo al paziente una sindrome da
disadattamento con reazione ansioso-depressiva (…)” (certificato medico 29.4.2010,
doc. P);
che
tuttavia, da quanto emerge da tale certificato medico, l’istante si sarebbe presentato
dal dr. med. __________ il 27.4.2010, ovvero quasi tre anni dopo la scarcerazione
(10.5.2007), sei mesi dopo il decreto d’abbandono 5.11.2009: egli non presentava
prima (almeno da quanto emerge dalla documentazione allegata) alcun disturbo
psichico rilevante;
che
IS 1 afferma inoltre che “(…) l’arresto e l’indagine hanno avuto eco nei
mass-media. Per la popolazione del luogo (il __________) la voce si è sparsa
immediatamente e non è stato difficile identificare l’istante quale persona
indagata per i suddetti reati. In effetti tra le famiglie che si appoggiavano
all’__________, si è subito sparsa la voce siccome la compagna dell’istante,
(…), è stata immediatamente licenziata (…)” (istanza 28/29.10.2010, p. 8);
che
a tal proposito l’istante allega alcuni articoli di giornale apparsi sulla __________
e sul __________ (doc. S);
che
egli aggiunge che “(…) è purtroppo di comune esperienza che in caso di accuse
per reati sessuali con minori, la condanna della società avviene e rimane indipendentemente
dall’esito della procedura penale. Non appena la persona sospettata di questi
reati viene identificata tra la popolazione, non vi è più nulla da fare. Per il
cittadino è colpevole (…)” (istanza 28/29.10.2010, p. 7);
che
IS 1 dichiara infine di “(…) aver subito la privazione della libertà per una
durata relativamente lunga (…), ma ha anche subito un’inchiesta che è durata
dal 24 gennaio 2007 al 7 maggio 2008 (…), e che il decreto d’abbandono è stato
emesso il 5 novembre 2009 (quindi quasi dopo tre anni dall’inizio
dell’inchiesta). (…). Malgrado la scarcerazione, avere per quasi tre anni la
consapevolezza che vi è una procedura pendente per reati sessuali con
fanciulli, non vi è chi non si troverebbe in uno stato di stress psicologico
ben oltre il normale (…)” (istanza 28/29.10.2010, p. 8);
che
il principio di celerità giusta gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 1 CEDU
impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non appena
l’imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui, al fine di non
lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una tale procedura suscita
(decisione TF 6B_39/2010 del 10.6.2010);
che,
nel caso in esame, nel corso del procedimento penale – che ha richiesto la necessità
di esperire sia una perizia psichiatrica sull’indagato, sia alcuni accertamenti
tecnici ed analisi genetiche – non ci sono stati lunghissimi momenti di
inattività, se non quello tra la chiusura dell’istruzione formale (7.5.2008) e
l’emanazione del decreto d’abbandono (5.11.2009);
che
pertanto non appare manifesto che il periodo trascorso tra l’arresto del qui
istante, il 24.1.2007, e l’abbandono del procedimento penale, il 5.11.2009 (ABB
__________), sia stato eccessivamente lungo;
che,
in concreto, non si può pertanto ammettere una violazione del principio di celerità;
che
– tutto ciò ponderato – nel caso concreto si deve tuttavia ammettere una
lesione della personalità che ha
oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento penale;
che, in considerazione delle accuse comunque molto gravi e
delle loro ripercussioni, si giustifica riconoscere
la somma di CHF 2’500.--, che tiene conto della soddisfazione personale già derivabile dal
riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era
ingiustificato, come emerge dal decreto di abbandono 5.11.2009 emanato dal
procuratore pubblico Moreno Capella (ABB __________) e dalla presente decisione;
che complessivamente va
dunque riconosciuto a titolo di torto morale l’importo complessivo di CHF 18’400.--,
oltre interessi dal 28.10.2010 (come postulato);
che ripetibili di questa sede
sono già state calcolate nella nota d’onorario di cui al doc. R;
che
a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – va risarcito l’importo complessivo
di CHF 49'049.60, di cui CHF 19'783.40 per spese legali, CHF 10'866.20 per danno materiale e CHF 18’400.-- per torto morale, oltre interessi;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 2'000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 2'050.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente,
per la somma di CHF 700.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al decreto di abbandono 5.11.2009 emanato dal procuratore pubblico Moreno
Capella (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di
indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 49'049.60, oltre interessi
del 5% dal 28.10.2010.
2.La
tassa di giustizia di CHF 2'000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
2'050.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di
CHF 700.--.
3.Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza
dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto
pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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