Lexipedia

Decisione

60.2010.361

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Danno materiale. Torto morale

27 dicembre 2010Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti necessari” (doc. B);

che

con decisione 15.3.2007 la cassa di disoccupazione __________ ha decretato la

sospensione temporanea del diritto all’indennità di disoccupazione a favore

dell’istante (doc. D);

che

IS 1 ha prodotto in questa sede uno scritto della cassa di disoccupazione __________

nel quale quest’ultima afferma che “(…) se l’assicurata non fosse stata

sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 35 giorni, a partire

dal 01.02.2007, avrebbe percepito un’indennità lorda di (…)” CHF 6'268.70

(da febbraio ad aprile 2007) che dedotto quanto realmente percepito (pari a CHF

5'579.20) porterebbero ad una differenza di CHF 689.50 (doc. H);

che

vi è evidentemente un nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento

penale promosso nei suoi confronti e la invocata posta del danno;

che

si giustifica di conseguenza riconoscere questo danno, ammesso in CHF 689.50,

come indicato, oltre interessi dal 29.10.2010 (come postulato);

che

l’indennità prevista dall’art.

317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;

che

la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento

del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla

personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.

HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è

concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi

e questa non sia stata riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione

della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia

177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”

(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,

Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,

p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998

n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato

riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano

particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF

8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale

anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc.

60.2001.111);

che

nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;

Considerandi

che,

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente

legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere

puramente simbolica;

che

l’istante domanda CHF 300.-- (un giorno di carcerazione), oltre interessi, per

torto morale;

che IS 1 è stata interrogata ed in seguito

arrestata la notte del 25.1.2007 (AI 7/8);

che l’accusata è stata scarcerata la sera

del 25.1.2007 (AI 13);

che

la privazione della libertà ha quindi avuto una durata di un giorno;

che per detto giorno di carcerazione va anzitutto

riconosciuto un importo base di CHF 250.-- (somma che questa Camera ammette per

carcerazioni di pochi giorni), oltre interessi dal 29.10.2010, come postulato

(data posteriore alla scarcerazione, da cui – se così richiesti – vengono

riconosciuti gli interessi);

che

si deve ora esaminare se questo importo debba essere aumentato o diminuito;

che

l’istante chiede altresì CHF 3'000.-- per le ulteriori sofferenze da lei

patite: “(…) Le accuse mosse nei confronti dell’istante sono da qualificare

come infamanti (infatti, l’accusa di violazione del dovere d’assistenza o

educazione risulta strettamente connessa con quanto rimproverato al compagno,

ovvero atti sessuali con fanciulli e/o con persone incapaci di discernimento o

inette a resistere) (…)” (istanza 29.10/2.11.2010, p. 3);

che

inoltre essa afferma che a causa del procedimento penale avrebbe perso “(…)

la possibilità di lavorare con bambini. Ora, dalla semplice osservazione del

curriculum vitae (…) si percepisce chiaramente che il poter lavorare in tale

ambito non era per l’istante una semplice attività lavorativa, bensì risultava essere

soprattutto una passione, nonché una precisa scelta (…)” (istanza

29.

/2.11.2010, p. 3);

che

da quanto poi emergerebbe dallo scritto 18.3.2010 del dr. med. __________,

l’istante, a seguito del procedimento penale aperto nei suoi confronti e nei

confronti del compagno “(…) si è dovuta mettere in cura per un grave stato

ansioso-depressivo, con attacchi di panico (…)” (istanza 29.10/2.11.2010,

p. 4);

che

il rapporto medico del 18.3.2010 del dr. med. __________ attesta che IS 1, in cura dalla stessa dal 27.2.2007, presentava “(…) un grave stato ansioso-depressivo con

importanti preoccupazioni per il futuro finanziario e personale. Presentava una

sintomatologia caratterizzata da ansia, disforia, astenia, apatia, abulia,

fobia sociale, paura di uscire in pubblico con agorafobia. Viveva in uno stato

di continua apprensione (…). Da allora la paziente ha presentato un miglioramento

progressivo del quadro clinico con scomparsa della depressione e miglioramento

dell’ansia (…). Permane tuttavia una grave difficoltà ad inserirsi a livello

professionale a causa del danno effettuato secondo la stessa sulla sua immagine

pubblica e lavorativa (…)” (scritto 18.3.2010, doc. G);

che

tuttavia, come rettamente affermato dal procuratore pubblico, appare eccessivo

sostenere che il procedimento penale avrebbe precluso a IS 1 qualsiasi suo nuovo

inserimento professionale: l’istante, peraltro venditrice di formazione, non ha

infatti sempre ed unicamente svolto l’attività di mamma diurna (attività,

quest’ultima, che al momento dell’apertura del procedimento penale svolgeva da soli

sei mesi) (cfr. doc. F);

che

nondimeno, tutto ciò ponderato e considerato il suo stato psicofisico, nel caso

concreto si deve ammettere una lesione della personalità che ha oltrepassato gli inevitabili inconvenienti

derivanti dal procedimento penale;

che si giustifica di conseguenza

riconoscere (oltre la somma di CHF 250.-- quale risarcimento per il giorno di

carcerazione subito) l’importo di CHF 1’000.--, che tiene conto della soddisfazione personale già

derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era

ingiustificato, come emerge dal decreto di abbandono 5.11.2009 emanato dal

procuratore pubblico Moreno Capella (ABB __________) e dalla presente decisione;

che le ripetibili di questa

sede sono già state considerate nella rifusione delle spese di patrocinio (doc.

E);

che

a IS 1, quale indennità per ingiusto procedimento, va risarcito l’importo complessivo

di CHF 9’709.20, di cui CHF 7'769.70 per spese legali, CHF 1’250.-- per torto

morale e CHF 689.50 per danno materiale, oltre interessi al 5% dal 29.10.2010

(come postulato);

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che la tassa di giustizia di

CHF 850.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 900.--, sono poste a

carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 200.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al decreto di abbandono 5.11.2009 emanato dal procuratore pubblico Moreno

Capella (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 9’709.20,

oltre interessi al 5% dal 29.10.2010.

2. La

tassa di giustizia di CHF 850.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

900.-- (novecento), sono poste a carico di IS 1,

__________, __________, in ragione di CHF 200.-- (duecento).

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza

dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto

pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster