60.2010.361
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Danno materiale. Torto morale
27 dicembre 2010Italiano17 min
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Numero d'incarto:
60.2010.361
Data decisione, Autorità:
27.12.2010, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Danno materiale. Torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.361
Lugano
27 dicembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 29.10/2.11.2010
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in
relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono
5.11.2009 emanato dal procuratore pubblico Moreno Capella (ABB __________),
un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 8/10.11.2010 della
Divisione della giustizia che “(…) si rimette alle osservazioni che
presenterà il Ministero pubblico (…)”;
richiamate le osservazioni 15/16.11.2010
del procuratore pubblico in cui afferma che le spese legali esposte sarebbero
eccessive, ed in merito al risarcimento del torto morale osserva che “(…) il
reato di cui è stata accusata IS 1 non era certamente infamante. Il
procedimento nei suoi confronti si è concluso praticamente da subito. Vero
comunque che l’accusata è rimasta in attesa di una decisione sino al 5 novembre
2009. (…). Per quanto è infine delle conseguenze psichiche, da quanto sopra e
da quanto scritto (…) si ha piuttosto l’impressione che esse derivino dal
procedimento aperto nei confronti del compagno che non da quello a suo carico.
Se cosi è, viene a mancare il necessario nesso di causalità (…)”;
preso atto che, su domanda 2.11.2010 di
questa Camera, l’8.11.2010 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio non
sono state coperte, anticipate o garantite da compagnie di assicurazioni o da
terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che in data 24.1.2007 il
Dipartimento della Sanità e Socialità ha segnalato alla Polizia cantonale
alcuni presunti abusi commessi da __________ ai danni della minore __________;
che lo stesso giorno __________
e IS 1, compagna di quest’ultimo e madre diurna di __________, sono stati
interrogati dalla Polizia;
che IS 1 è stata arrestata la
notte del 25.1.2007 per titolo di violazione del dovere d’assistenza o
educazione (AI 7/8, inc. MP __________);
che essa è stata scarcerata
la sera del 25.1.2007 (AI 13, inc. MP __________);
che con decisione 5.11.2009
il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale promosso a carico
di IS 1 per titolo di violazione del dovere di assistenza o educazione: “(…)
l’inchiesta non ha permesso di raccogliere sufficienti elementi probatori a
sostegno di quanto riportato dai genitori (a loro riferito da __________) in
relazione alla circostanza in cui IS 1 avrebbe picchiato la bimba (__________non
ha spontaneamente riferito della circostanza nell’audizione e inoltre neppure
l’esame medico ha permesso di evidenziare un qualche segno di violenza sul
corpo della stessa). Trattasi in sunto di un abbandono per insufficienza di
prove (…)” (decreto d’abbandono 5.11.2009, p. 14 s., ABB __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF
12'893.50, oltre interessi, di cui CHF 8'904.-- per spese legali, CHF 3'300.--
per torto morale e CHF 689.50 per danni materiali;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei
ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della
Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con
riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua
abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al
principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione
che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che con decisione 4.4.2007 il
giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha ammesso IS 1 al beneficio
del gratuito patrocinio (AI 3, inc. GIAR __________);
che – essendo stata
prosciolta dalle accuse – l’istante ha tuttavia diritto di chiedere
un’indennità per ingiusto procedimento;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore,
avv. PR 1, di CHF 8'904.-- [di cui CHF 7'812.50 di onorario (31 ore e 15 min a
CHF 250.--/ora), CHF 462.60 di spese e CHF 628.90 di IVA (doc. E)];
che
la tariffa applicata – CHF 250.--/ora – è conforme ai suddetti principi;
che il caso – sebbene concernesse gravi ipotesi di reato – non ha
esatto dal legale, come si evince dall’incarto del Ministero pubblico, alcun
particolare intervento di fronte all’autorità inquirente, i cui atti – peraltro
– sono stati limitati;
che
il legale, secondo la nota professionale, ha, in particolare, avuto colloqui
con la cliente, con l’avvocato del compagno, con le autorità giudiziarie e con
terzi, ha esaminato l’incarto, ha assistito l’istante durante l’interrogatorio
ed ha partecipato all’audizione dei coniugi __________ e del dr. med. __________;
che,
in queste circostanze, non si può ritenere che la fattispecie palesasse
particolari difficoltà di fatto e/o di diritto;
che
determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga
(REP. 1998 n. 126);
che
nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una
certa proporzionalità;
che
in particolare appare eccessivo il numero dei colloqui con la qui istante,
rispettivamente degli scritti al suo indirizzo (424 minuti), non giustificati
dalle effettive necessità istruttorie e quindi di patrocinio;
che – tutto ciò considerato – si giustifica ammettere
un onorario pari a 27 ore e 2 min a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 6'758.30,
di cui 300 min per i colloqui (di persona / telefonici) e gli scritti con la
cliente, 150 min per i colloqui (di persona / telefonici) e gli scritti (di
poche righe) con il procuratore pubblico, il giudice dell’istruzione e
dell’arresto, l’__________ ed il Municipio di __________, 92 min (come esposto)
per i colloqui telefonici con l’avv. __________ (patrocinatore del compagno __________),
810 min (come esposto) per il suo interrogatorio (8.3.2007) e l’audizione dei
coniugi __________ e del dr. med. __________, 120 min (come esposto) per
l’esame dell’incarto, 90 min (come esposto) per la trasferta (__________) e 60
min per la presente istanza;
che a ciò vanno aggiunte le spese riconosciute in CHF
462.60 (come esposte);
che l’IVA ammonta a CHF 548.80;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,
dall’introduzione in data 29.10.2010 della presente istanza;
che,
a titolo di spese legali, a IS 1 va di conseguenza risarcita la somma di CHF
7'769.70, oltre interessi al 5% dal 29.10.2010;
che – con riferimento al risarcimento dei
danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera
nell’interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al
concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che
“tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e
di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare
l’estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale”
e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto
(REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che l’accusato prosciolto che postula il
risarcimento di un danno materiale deve provarne l’esistenza, l’entità ed il
nesso causale naturale ed adeguato tra il nocumento ed il procedimento penale [N. SALVIONI, Codice di procedura penale
annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio
ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento
pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”]
(cfr., sul nesso causale naturale ed adeguato, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004);
che
per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO
(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che
IS 1 chiede la rifusione di CHF 689.50 per perdita di guadagno “(…) perdita
subita a causa della sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione
(…)” (cfr. doc. H);
che
in data 15.2.2007 l’Associazione Famiglie Diurne del sopraceneri ha interrotto il
rapporto di lavoro tra essa e l’istante “(…) in quanto sono venuti a mancare
Fatti
i requisiti necessari” (doc. B);
che
con decisione 15.3.2007 la cassa di disoccupazione __________ ha decretato la
sospensione temporanea del diritto all’indennità di disoccupazione a favore
dell’istante (doc. D);
che
IS 1 ha prodotto in questa sede uno scritto della cassa di disoccupazione __________
nel quale quest’ultima afferma che “(…) se l’assicurata non fosse stata
sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 35 giorni, a partire
dal 01.02.2007, avrebbe percepito un’indennità lorda di (…)” CHF 6'268.70
(da febbraio ad aprile 2007) che dedotto quanto realmente percepito (pari a CHF
5'579.20) porterebbero ad una differenza di CHF 689.50 (doc. H);
che
vi è evidentemente un nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento
penale promosso nei suoi confronti e la invocata posta del danno;
che
si giustifica di conseguenza riconoscere questo danno, ammesso in CHF 689.50,
come indicato, oltre interessi dal 29.10.2010 (come postulato);
che
l’indennità prevista dall’art.
317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;
che
la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento
del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla
personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è
concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi
e questa non sia stata riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato
riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano
particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF
8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale
anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc.
60.2001.111);
che
nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;
Considerandi
che,
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente
legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere
puramente simbolica;
che
l’istante domanda CHF 300.-- (un giorno di carcerazione), oltre interessi, per
torto morale;
che IS 1 è stata interrogata ed in seguito
arrestata la notte del 25.1.2007 (AI 7/8);
che l’accusata è stata scarcerata la sera
del 25.1.2007 (AI 13);
che
la privazione della libertà ha quindi avuto una durata di un giorno;
che per detto giorno di carcerazione va anzitutto
riconosciuto un importo base di CHF 250.-- (somma che questa Camera ammette per
carcerazioni di pochi giorni), oltre interessi dal 29.10.2010, come postulato
(data posteriore alla scarcerazione, da cui – se così richiesti – vengono
riconosciuti gli interessi);
che
si deve ora esaminare se questo importo debba essere aumentato o diminuito;
che
l’istante chiede altresì CHF 3'000.-- per le ulteriori sofferenze da lei
patite: “(…) Le accuse mosse nei confronti dell’istante sono da qualificare
come infamanti (infatti, l’accusa di violazione del dovere d’assistenza o
educazione risulta strettamente connessa con quanto rimproverato al compagno,
ovvero atti sessuali con fanciulli e/o con persone incapaci di discernimento o
inette a resistere) (…)” (istanza 29.10/2.11.2010, p. 3);
che
inoltre essa afferma che a causa del procedimento penale avrebbe perso “(…)
la possibilità di lavorare con bambini. Ora, dalla semplice osservazione del
curriculum vitae (…) si percepisce chiaramente che il poter lavorare in tale
ambito non era per l’istante una semplice attività lavorativa, bensì risultava essere
soprattutto una passione, nonché una precisa scelta (…)” (istanza
29.
/2.11.2010, p. 3);
che
da quanto poi emergerebbe dallo scritto 18.3.2010 del dr. med. __________,
l’istante, a seguito del procedimento penale aperto nei suoi confronti e nei
confronti del compagno “(…) si è dovuta mettere in cura per un grave stato
ansioso-depressivo, con attacchi di panico (…)” (istanza 29.10/2.11.2010,
p. 4);
che
il rapporto medico del 18.3.2010 del dr. med. __________ attesta che IS 1, in cura dalla stessa dal 27.2.2007, presentava “(…) un grave stato ansioso-depressivo con
importanti preoccupazioni per il futuro finanziario e personale. Presentava una
sintomatologia caratterizzata da ansia, disforia, astenia, apatia, abulia,
fobia sociale, paura di uscire in pubblico con agorafobia. Viveva in uno stato
di continua apprensione (…). Da allora la paziente ha presentato un miglioramento
progressivo del quadro clinico con scomparsa della depressione e miglioramento
dell’ansia (…). Permane tuttavia una grave difficoltà ad inserirsi a livello
professionale a causa del danno effettuato secondo la stessa sulla sua immagine
pubblica e lavorativa (…)” (scritto 18.3.2010, doc. G);
che
tuttavia, come rettamente affermato dal procuratore pubblico, appare eccessivo
sostenere che il procedimento penale avrebbe precluso a IS 1 qualsiasi suo nuovo
inserimento professionale: l’istante, peraltro venditrice di formazione, non ha
infatti sempre ed unicamente svolto l’attività di mamma diurna (attività,
quest’ultima, che al momento dell’apertura del procedimento penale svolgeva da soli
sei mesi) (cfr. doc. F);
che
nondimeno, tutto ciò ponderato e considerato il suo stato psicofisico, nel caso
concreto si deve ammettere una lesione della personalità che ha oltrepassato gli inevitabili inconvenienti
derivanti dal procedimento penale;
che si giustifica di conseguenza
riconoscere (oltre la somma di CHF 250.-- quale risarcimento per il giorno di
carcerazione subito) l’importo di CHF 1’000.--, che tiene conto della soddisfazione personale già
derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era
ingiustificato, come emerge dal decreto di abbandono 5.11.2009 emanato dal
procuratore pubblico Moreno Capella (ABB __________) e dalla presente decisione;
che le ripetibili di questa
sede sono già state considerate nella rifusione delle spese di patrocinio (doc.
E);
che
a IS 1, quale indennità per ingiusto procedimento, va risarcito l’importo complessivo
di CHF 9’709.20, di cui CHF 7'769.70 per spese legali, CHF 1’250.-- per torto
morale e CHF 689.50 per danno materiale, oltre interessi al 5% dal 29.10.2010
(come postulato);
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di
CHF 850.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 900.--, sono poste a
carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 200.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al decreto di abbandono 5.11.2009 emanato dal procuratore pubblico Moreno
Capella (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 9’709.20,
oltre interessi al 5% dal 29.10.2010.
2. La
tassa di giustizia di CHF 850.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
900.-- (novecento), sono poste a carico di IS 1,
__________, __________, in ragione di CHF 200.-- (duecento).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza
dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto
pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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