60.2010.37
Istanza di ispezione degli atti. creditori di società fallità quali istanti
24 marzo 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2010.37
Data decisione, Autorità:
24.03.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. creditori di società fallità quali istanti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.37
Lugano
24 marzo 2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28.1/1.2.2010
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, quale
rappresentante di un gruppo di creditori, l’accesso agli atti del
procedimento penale relativo al fallimento della __________, in relazione ad
una causa civile pendente;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera con scritto 29.1/1.2.2010;
richiamate le osservazioni 8/9.2.2010 del
patrocinatore dell’avv. PI 2, mediante le quali comunica che il suo cliente non
ha nulla in contrario a che l’incarto sia esaminato;
richiamate le osservazioni 11.2.2010 del procuratore
pubblico Giovan Maria Tattarletti, mediante le quali comunica di rimettersi al
giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una segnalazione
del 14.10.2006, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP
__________), a carico dell’avv. PI 2 e di altre persone in relazione al
fallimento della __________.
2. Presso
la Pretura del distretto di __________ è pendente una causa civile ordinaria (__________)
tra l’avv. PI 2 e diversi convenuti, creditori della fallita __________. In
relazione a detta causa civile, i creditori, tutti rappresentati dalla società
istante, tramite il proprio patrocinatore chiedono di poter avere accesso agli
atti del procedimento penale surriferito. Il patrocinatore di controparte ha
acconsentito all’accesso agli atti, ed il procuratore pubblico si è rimesso al
giudizio di questa Camera.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, l’incarto non è richiamato in sede civile, ma si chiede
l’accesso in relazione ad una causa civile pendente presso la Pretura del distretto
di __________ (inc. __________), e attualmente sospesa (come da decreto del
5.11.2009), per determinarsi sul prosieguo della medesima. Considerata questa situazione,
si deve riconoscere un interesse giuridico legittimo della società istante.
5. L’istanza
è accolta. Il patrocinatore legale dell’istante potrà esaminare gli atti
dell’incarto penale, presso il Ministero pubblico (previa fissazione di un
appuntamento a tal fine), senza però estrarre fotocopie dei medesimi. Se del
caso, potrà ulteriormente richiedere in sede civile il richiamo di quegli atti
che risultassero utili per la causa pendente.
6. La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della società istante, che le
ha provocate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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