60.2010.371
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
16 dicembre 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
60.2010.371
Data decisione, Autorità:
16.12.2010, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.371
Lugano
16 dicembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 9/10.11.2010
presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1, ,
tendente ad ottenere, in
relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 16.3.2010
del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________),
un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 15/16.11.2010 della
Divisione della giustizia, 16.11.2010 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi
e 16/17.11.2010 del giudice della Pretura penale, che – tutti – si sono rimessi
al giudizio di questa Camera;
preso atto che, su domanda 10.11.2010 di
questa Camera, il 12/15.11.2010 IS 1 ha comunicato che il danno di cui ha
postulato il risarcimento non era stato rimborsato o garantito da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 30.3.2009 il magistrato inquirente ha posto IS 1 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di (1) ripetuta truffa giusta
l’art. 146 cpv. 1 CP [“per
avere, a __________, nel periodo giugno / luglio 2007, nella sua qualità di
impiegato presso lo __________ del __________, agendo in correità con terze
persone, ognuna con proprio ruolo, allo scopo di procacciare ad altri un indebito
profitto, inserendo nell’apposito apparecchio le carte di credito che gli erano
state consegnate da terzi in seguito all’acquisto di diversi apparecchi di
telefonia mobile, sapendo o dovendo presumere che le stesse erano di illecita
provenienza, segnatamente falsificate, ripetutamente ingannato con astuzia gli
organi ed i funzionari delle società di emissione di carte di credito, facenti
capo ad __________, trasmettendo loro i documenti falsi di cui sub. 2, affermando
cose false e confermandone subdolamente l’errore, inducendoli ad atti
pregiudizievoli del proprio patrimonio per un importo di almeno fr. 15'688.--,
posto inoltre che la merce non è stata recuperata”] e di (2) ripetuta falsità in documenti giusta
l’art. 251 cifra 1 CP [“per
avere, a __________, nel periodo giugno / luglio 2007, per procacciare ad altri
un indebito profitto, al fine di perpetrare le truffe di cui sub. 1, fatto uso,
a scopo d’inganno, di un documento falso, in particolare, per avere trasmesso
alle società emittenti delle carte di credito le ricevute sottoscritte dai
detentori delle carte falsificate, per l’incasso, sapendo o dovendo presumere
che il pagamento era avvenuto tramite carte di credito falsificate”];
che
ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 4'950.-- (45 aliquote
da CHF 110.--/aliquota), pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
due anni, alla multa di CHF 500.-- e al pagamento della tassa di giustizia e
delle spese (DA __________);
che
con scritto 2/3.4.2009 IS 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa;
che
con sentenza 16.3.2010 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusato
dalle imputazioni (inc. __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF
1'264.30, oltre interessi, per spese legali;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei
ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio
regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione
che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
Fatti
di fiducia, avv. PR 1, di CHF 1'264.30 [di cui CHF 1'000.-- di onorario (5 ore
a CHF 200.--/ora), CHF 175.-- di spese e CHF 89.30 di IVA (doc. C/D)], oltre
interessi;
che
la tariffa applicata – CHF 200.--/ora – è conforme ai suddetti principi;
che
il dispendio orario appare adeguato al caso ad eccezione di quello riguardante le
prestazioni “ricevo incarto, fotocopia e ritorno a Pretura Penale” (20
min) e “fatturazione incarto”(10 min) [doc. D], operazioni che non sono
riconosciute potendo essere effettuate dal segretariato, i cui oneri sono a
carico dello Studio legale;
che
le spese sono approvate come esposte;
che
ad IS 1 va quindi rifuso, a
titolo di spese legali, l’importo di CHF 1'156.70, di cui CHF 900.-- di
onorario (270 min a CHF 200.--/ora), CHF 175.-- di spese e CHF 81.70 di IVA;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,
dall’introduzione in data 9/10.11.2010 della presente istanza;
Considerandi
che
protesta le ripetibili;
che
– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,
tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che
la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari;
che
l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore
conosceva la fattispecie;
che
– tutto ciò considerato – va pertanto ammesso un importo di CHF 200.--, comprendente
onorario, spese ed IVA;
che
ad IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – è risarcito l’importo complessivo
di CHF 1'356.70, di cui CHF 1'156.70, oltre interessi, per spese legali e CHF 200.--
per ripetibili;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 150.--, sono poste a carico dell’istante, parzialmente soccombente, in
ragione di CHF 15.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 16.3.2010 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________),
rifonderà ad IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli
art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'356.70, oltre interessi del 5% su CHF
1'156.70 dal 9.11.2010.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--,
sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 15.--.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza
dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto
pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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