Lexipedia

Decisione

60.2010.375

Ricorso contro la decisione della SEPEM in materia di esecuzione della pena. istanza di trasferimento nella sezione aperta. pericolo di fuga. competenza della Corte dei reclami penali

7 febbraio 2011Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

a. In

data 10.6.2008 la Corte delle assise criminali di __________ ha riconosciuto RI

1 autore colpevole di infrazione aggravata e contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti e di riciclaggio di denaro e lo ha quindi condannato alla pena

detentiva di 5 anni e 6 mesi da espiare, da dedursi il carcere preventivo

sofferto dal 7.8.2007 al 10.6.2008. La Corte ha altresì revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva di 60 giorni inflitta al

ricorrente dalla Staatsanwaltschaft __________ il 26.7.2005 (cfr. sentenza 10.6.2008, inc. TPC __________ - sentenza cresciuta in giudicato il 31.7.2008). Il 3.2.2009 RI 1 è stato trasferito presso il Penitenziario __________, in

quanto precedentemente al suo arresto egli risiedeva a unitamente alla moglie.

b. Considerato

che il ricorrente si trova in espiazione di pena dal 10.6.2008, dedotto il carcere preventivo, la metà pena è stata raggiunta il 7.6.2010 mentre che i due terzi, per la liberazione condizionale, cadranno il 18.5.2011; l'espiazione della pena terminerà il 7.4.2013 (cfr. ordine di esecuzione, doc. 3, annesso alle osservazioni 16.11.2010 della SEPEM).

c. Con

istanza del 12.8.2010 RI 1 ha chiesto alla SEPEM di poter beneficiare del regime

progressivo con il collocamento in sezione aperta, a suo dire, al fine di prepararsi

al suo definitivo rilascio e dunque a meglio integrarsi nella società e ad

avere migliori contatti con la propria famiglia (cfr. istanza 12.8.2010, doc. 13, annessa alle osservazioni 16.11.2010 della SEPEM).

Per

completezza si rileva che una prima istanza tendente ad ottenere il passaggio

alla sezione aperta era già stata inoltrata da RI 1 il 5.3.2010 alla SEPEM e da quest'ultima respinta in data 8.4.2010 siccome, tra l'altro, ritenuta prematura non avendo a quel momento il detenuto ancora raggiunto l'espiazione della

metà pena (prevista per il 7.6.2010) e tantomeno i 7/12 (scadenti il 7.11.2010) che la prassi ticinese richiederebbe per l'eventuale passaggio al regime

progressivo in caso di "stranieri senza agganci sul territorio"

(cfr. decisione 8.4.2010 della SEPEM, doc. 10, annessa alle osservazioni 16.11.2010 della SEPEM).

d. Considerato

nel suo complesso il comportamento di RI 1 in espiazione di pena [buono verso gli altri detenuti e il personale della struttura carceraria, soddisfacente

riguardo al lavoro da lui svolto ma offuscato da quattro sanzioni disciplinari,

tra cui - le più gravi - in data 8.12.2009 sanzione per possesso vietato di un cellulare e in data 27.7.2010 per possesso, consumo e commercio vietati di medicamenti privi di prescrizione medica, in specie pastiglie anabolizzanti (cfr.

riassunto sanzioni disciplinari sub doc. 13, annesso alle osservazioni 16.11.2010 della SEPEM)], la Direzione e il Servizio sociale del Penitenziario __________,

nel loro rapporto 8.9.2010, hanno preavvisato favorevolmente il trasferimento

del qui ricorrente nella sezione aperta, non ritenendo data la pericolosità

pubblica e considerando minimo il rischio di fuga (cfr. Vollzugsbericht 8.9.2010, sub doc. 13, annesso alle osservazioni 16.11.2010 della SEPEM).

e. In

data 21.10.2010 la SEPEM ha respinto l'istanza del qui ricorrente. Ciò in

considerazione del fatto che a carico di RI 1 la Sezione dei permessi e

dell'immigrazione del Canton Ticino ha emanato un'ingiunzione di allontanamento

dal nostro territorio e che il ricorrente non intrattiene più alcun contatto

con la moglie ricevendo in carcere unicamente le visite di una persona facente

parte di un gruppo di volontari operanti sul territorio. La SEPEM a fondamento

del proprio giudizio negativo ha altresì considerato il comportamento non

esemplare tenuto da RI 1 in carcere (avuto riguardo alle suddette sanzioni

disciplinari) ed infine l'assenza di un suo progetto concreto verso il futuro.

f. Con

tempestivo ricorso dell'8/11.11.2010 RI 1 postula l'accoglimento dello stesso e quindi ribadisce il suo trasferimento in sezione aperta al fine di permettere

il suo reinserimento sociale, ritenuto il preavviso favorevole della Direzione

del Penitenziario Pöschwies e posto che egli, visti i reati per i quali è stato

condannato, non rientra tra i condannati ritenuti pericolosi. Sostiene inoltre

di non risiedere illegalmente in Svizzera.

g. Nelle

sue osservazioni 16/17.11.2010 la SEPEM postula la conferma della decisione

impugnata e quindi il respingimento del gravame. Nel suo esposto essa ribadisce

che RI 1, privo di un qualsiasi permesso di dimora, dovrà abbandonare il nostro

territorio non appena scarcerato, che egli non vanta legami significativi con il

nostro paese ed infine che il suo comportamento in carcere non è sempre stato

corretto essendo egli incorso in quattro sanzioni disciplinari.

Considerandi

1.

Con

l'entrata in vigore al 1°.1.2011 del Codice di diritto processuale penale

svizzero (Codice di procedura penale, CPP), che ha portato all'abrogazione del

Codice di procedura penale ticinese (CPP TI) e alla riforma di diverse altre

leggi cantonali, occorre esaminare preliminarmente la competenza di questa

Corte a decidere il presente ricorso.

2.

L'art.

439.

cpv. 1 CPP ha lasciato ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti

per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

Il

1°.1.2011 è entrata in vigore la Legge sull'adeguamento della legislazione cantonale

all'introduzione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 20.4.2010, che al punto XV. ha adottato la nuova Legge sull'esecuzione delle pene e delle

misure per gli adulti del 20.4.2010 (nel seguito LEPM), poi completata dalla modifica del 18.10.2010 (pure entrata in vigore il 1°.1.2011). La nuova LEPM conferisce,

tra l'altro, al giudice dell'applicazione della pena la competenza a decidere

il trasferimento del condannato in sezione aperta (art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM).

Contro tale decisione è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre

reclamo ai sensi degli articoli 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami

penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

Già

in base al diritto previgente, l'autorità di ricorso contro le decisioni di

prima istanza in ambito di esecuzione pene e misure era la Camera dei ricorsi

penali. Infatti l'art. 7 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure

per gli adulti del 27.11.2006 (RS 4.2.1.1.), in vigore dal 9.3.2007 al 31.12.2010, prevedeva che: "Le decisioni in materia di esecuzione delle pene e

delle misure sono direttamente impugnabili con ricorso alla Camera dei ricorsi

penali del Tribunale di appello entro 10 giorni; il ricorso è intimato al

Consiglio di Stato con un termine massimo di 10 giorni per presentare eventuali

osservazioni; sono applicabili gli art. 285 e 286 cpv. 2, 3 e 4 del codice di

procedura penale".

In

questo senso le nuove normative nulla hanno mutato alla situazione previgente,

se non il naturale passaggio dalla Camera dei ricorsi penali alla Corte dei

reclami penali, oltre che il

trasferimento delle residue (a seguito del precedente adeguamento della

legislazione cantonale conseguente alla revisione del Codice penale svizzero

entrata in vigore il 1.01.2007) competenze decisionali della SEPEM al giudice

dell'applicazione della pena (ora giudice dei provvedimenti coercitivi).

3.

Il

punto XXVII. (Diritto transitorio) cpv. 3 della sopraccitata Legge sull'adeguamento

della legislazione cantonale del 20.4.2010 prevede che "I ricorsi che, in virtù del diritto transitorio, sono mandati alla Camera dei ricorsi

penali, sono trattati dalla Corte dei reclami penali".

Da

tutto ciò ne discende la competenza di questa Corte a pronunciarsi sul ricorso

presentato da RI 1 (conformemente alle disposizioni della vecchia LEPM, rimasta

in vigore sino al 31.12.2010), ritenuto che a tenore dell'art. 448 cpv. 2 CPP gli

atti procedurali disposti o eseguiti prima dell'entrata in vigore del nuovo CPP

mantengono la loro validità.

4.

4.1.

Giusta

l'art. 75a cpv. 2 CP "Per regime aperto si intende un'espiazione della

pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il

trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione

del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale". L'art.

76.

cpv. 2 CP stabilisce inoltre che "il detenuto è collocato in un

penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è

il pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi

reati".

Interpretata

e contrario quest'ultima norma prevede quali criteri determinanti per il

collocamento in un penitenziario aperto o in un reparto aperto di un

penitenziario chiuso, cumulativamente, che non sussista il pericolo che il detenuto

si dia alla fuga e che nemmeno vi sia il rischio che egli commetta nuovi reati

(cfr. Messaggio del CF del 21.9.1998 pubblicato in FF 1999 p. 1793; BSK Strafrecht I - B.F. BRÄGGER, 2a. ed., Basilea 2007, n. 8 ad art. 76 CP).

A

livello cantonale l'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle

misure per gli adulti del 6.3.2007 (RS 4.2.1.1.1. - in vigore dal 9.3.2007 e rimasto invariato dopo l'entrata in vigore del CPP) al cpv. 1 dispone che

l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso (ossia in uno stabilimento

in cui le misure di sicurezza sono elevate) è la forma di esecuzione ordinaria quando

al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di

evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi.

Il

cpv. 3 del medesimo regolamento prevede inoltre la possibilità di espiare la

pena privativa della libertà, in tutto o in parte, in uno stabilimento aperto

(ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto

concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione) se tale collocazione

non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e

non vi è rischio di fuga.

4.2

Non

è dato un rischio di fuga ai sensi dell'art. 76 cpv. 2 CP se tale possibilità sussiste

solo in maniera astratta e in generale.

Conformemente

alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere analizzato in

funzione di un insieme di circostanze quali la gravità dei reati, il carattere

dell'interessato, la sua morale, le sue risorse, i suoi legami con lo Stato che

lo persegue come pure i suoi contatti con l'estero, che fanno apparire un tale

rischio non solo possibile ma probabile (decisione TF 1B_423/2010 del 17.1.2011; decisione TF 1B_195/2010 del 13.7.2010; DTF 125 I 60).

La

dottrina ha inoltre precisato che un alto pericolo di fuga è dato in

particolare allorquando l'interessato non dispone di alcuna rete di relazioni ("Beziehungsnetz")

con il nostro paese, ovverossia quando egli non ha alcun legame con la

Svizzera, ciò che è da presupporre per i cosiddetti turisti del crimine ("Kriminaltouristen")

e per i condannati sprovvisti di un valido permesso di soggiorno o di dimora (BSK

Strafrecht I, B.F. BRÄGGER, op. cit., n. 4 ad art. 76 CP).

5.

Nel

caso concreto una volta scarcerato RI 1, cittadino della, dovrà immediatamente

lasciare il nostro paese in quanto privo di un valido permesso di soggiorno.

Il

12.7.2010

l'Ufficio di migrazione del Canton __________, vista la di lui

pesante condanna, non gli ha rinnovato il permesso di dimora e ha ordinato nel

contempo il suo immediato allontanamento non appena verrà liberato dal carcere.

Si osserva peraltro che il permesso di dimora era a suo tempo stato ottenuto dal

qui ricorrente siccome nel marzo 2004 era convolato a nozze con una cittadina

turca e svizzera__________. RI 1 infatti era giunto in Svizzera nel dicembre

2001.

per deporre domanda d'asilo. La stessa nel marzo 2003 era stata dichiarata

irricevibile, posto come egli aveva dato false generalità (sostenendo di averlo

perso non aveva prodotto alcun documento d'identità) e aveva mentito a

proposito del suo paese d'origine e della sua situazione familiare in __________.

Egli, malgrado il conseguente ordine immediato di lasciare il nostro

territorio, aveva continuato a soggiornarvi illegalmente sino al momento in cui

è riuscito ad ottenere, nei modi testé descritti, il permesso di dimora (cfr.

decisione 12.7.2010 dell'Ufficio della migrazione del Canton __________, sub

doc. 12 e sentenza 10.6.2008 della Corte delle Assise criminali, p. 14-15, doc.

2, annesse alle osservazioni 16.11.2010 della SEPEM).

Anche

la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Canton Ticino in data 4.12.2009 ha emanato a carico del ricorrente un'in-giunzione di allontanamento senza

formalità, in cui gli viene fatto ordine di abbandonare immediatamente il

territorio svizzero non appena scarcerato (cfr. scritto del 4.12.2009, doc. 8, annesso alle osservazioni 16.11.2010 della SEPEM).

Dal

punto di vista personale e familiare RI 1 non vanta legami con la Svizzera tali

da rendere improbabile una sua fuga all'estero, al fine di sottrarsi

all'espiazione della pena inflittagli e ciò malgrado che i suoi documenti

d'identità (validi sino al 30.11.2011) siano depositati presso il Penitenziario Pöschwies. Egli è originario della, dove è cresciuto, vi ha assolto la formazione

di aiuto meccanico e vi ha svolto questa professione sino all'età di 22 anni. A

tutt'oggi vi vivono la madre, una sorella ed altri parenti, con i quali egli ha

mantenuto contatti regolari (sia telefonici sia con soggiorni al suo paese

d'origine) anche dopo il suo arrivo in Svizzera nel dicembre 2001. Alle

autorità dell'immigrazione __________ il ricorrente stesso, nel maggio 2010, ha dichiarato di voler far rientro nel suo paese natìo una volta scarcerato e ha altresì

riconosciuto di aver interrotto dall'ottobre 2008 i contatti con la propria

moglie, un'assistente di cura residente a dalla quale non ha avuto figli. La

donna in data 17.6.2010 davanti alle medesime autorità __________ ha peraltro

precisato che la pronuncia del loro divorzio era prevista entro dicembre 2010

(cfr. decisione 12.7.2010 dell'Ufficio della migrazione del Canton __________,

sub doc. 12, annessa alle osservazioni 16.11.2010 della SEPEM). A conferma della rottura dei rapporti tra i coniugi __________ vi è pure il riassunto delle

visite ricevute dal ricorrente presso il Penitenziario Pöschwies nel periodo

dal 3.2.2009 al 27.8.2010 dal quale appare come la moglie non gli ha mai reso

visita. Assenti pure visite di altri parenti o amici, ad esclusione di incontri

con una persona appartenente a un gruppo di volontari attivi in quella zona

(cfr. Vollzugsbericht 8.9.2010, sub doc. 13, annesso alle osservazioni 16.11.2010 della SEPEM).

Nel

(breve) periodo, precedente il suo arresto (avvenuto nell'agosto 2007), in cui egli

ha beneficiato del permesso di dimora, il ricorrente ha svolto soltanto lavori

saltuari, interrotti da periodi in cui ha controllato la disoccupazione e, stante

le dichiarazioni della moglie alle autorità della migrazione __________, egli

ha perlopiù intrattenuto rapporti con suoi conoscenti di origine __________

(cfr. decisione 12.7.2010, sub doc. 12, annessa alle osservazioni 16.11.2010 della SEPEM).

Privo

di una qualsiasi prospettiva lavorativa nel nostro paese così come di una concreta

possibilità di inserirsi nel nostro tessuto sociale, senza legami familiari

stretti, con, tra l'altro, il peso di debiti di oltre CHF 6'000.- per tasse di

giustizia e spese procedurali, orientato altresì piuttosto verso il proprio paese

d'origine per vincoli familiari, sostegno, mentalità, lingua e prospettive

lavorative, nel caso in esame, il pericolo di fuga e quindi il pericolo che il

ricorrente possa darsi alla latitanza, non soltanto appare possibile bensì altamente

probabile e concreto.

Alla

luce di tutto quanto sin qui esposto, stante il concreto pericolo di fuga,

sufficiente da solo a giustificare il mantenimento del ricorrente in un penitenziario

chiuso a tenore dell'art. 76 cpv. 2 CP, il collocamento di RI 1 in sezione aperta presso il Penitenziario Pöschwies non appare giustificato e la decisione impugnata

merita di essere integralmente tutelata.

6.

Il

ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono

poste a carico del qui ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 75a, 76 CP, 12 LEPM, 19 del

Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007, la Legge sull'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del

Codice di diritto processuale penale svizzero del 20.4.2010, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RI 1, c/o ____________________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di

Losanna entro 30 giorni dall'intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).

4. Intimazione:

.

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster