60.2010.377
Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria quale istante
25 novembre 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.377
Data decisione, Autorità:
25.11.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.377
Lugano
25 novembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 15/17.11.2010
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale;
richiamate le osservazioni 17.11.2010 del
procuratore pubblico Chiara Borelli mediante le quali preavvisa favorevolmente
l’istanza;
richiamate le osservazioni 23/24.11.2010
del patrocinatore dei coniugi PI 2 e PI 3, mediante le quali comunica il
consenso dei suoi patrocinati all’accesso richiesto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di una segnalazione il Ministero pubblico ha
aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico di PI 2 in relazione agli art. 187 e 219 CP. L’incarto è tuttora pendente al Ministero pubblico.
2.A seguito di segnalazione del Ministero pubblico, la IS
1 istante ha emanato in data 11.11.2010 un decreto supercautelare in relazione
alla custodia parentale. In questo ambito chiede di poter avere accesso agli atti
del procedimento penale. Il procuratore pubblico e gli interessati hanno dato
il loro consenso.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.Nella fattispecie sono chiaramente realizzati i
presupposti di legge, stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1
istante, che con l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele (LOPTC) dell'8.3.1999, entrata in vigore
l'1.1.2001, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente
spettanti alle Delegazioni tutorie comunali. Trattasi infatti dell'autorità competente,
giusta gli art. 275, 311 e 315 CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela
dei figli, segnatamente in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare
le loro relazioni personali con i genitori.
5.L’istanza è accolta. Un rappresentante della IS 1 istante
potrà esaminare, presso il Ministero pubblico, l’incarto surriferito.
6.Considerata la particolarità del caso, si rinuncia
alla riscossione della tassa di giustizia e della spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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