60.2010.38
Istanza di ispezione degli atti. Tribunale quale istante
8 marzo 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.38
Data decisione, Autorità:
08.03.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Tribunale quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.38
Lugano
8 marzo 2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2.2.2010
presentata dal
IS 1,
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale relativo ad un fiduciario;
richiamate le osservazioni 22/23.2.2010 del
patrocinatore di PI 2, mediante le quali comunica di non opporsi all’accesso
agli atti richiesto;
richiamate le osservazioni 25.2.2010 del
procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, mediante le quali preavvisa
favorevolmente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale
a carico di PI 2 (__________) sfociato nel decreto d’accusa del 1.9.2008 (__________),
cresciuto in giudicato, per titolo di conseguimento fraudolento di una falsa
attestazione.
2.Contro la risoluzione governativa 2.9.2009 di revoca
dell’autorizzazione a esercitare la professione di fiduciario commercialista e
finanziario, PI 2 ha presentato ricorso al Tribunale qui istante (inc. __________).
Il giudice delegato, con l’istanza 2.2.2010, chiede di poter visionare gli atti
del procedimento penale. Il procuratore pubblico e l’interessato hanno
preavvisato positivamente la richiesta.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108),
stabilisce che “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.La legge cantonale sull’esercizio delle professioni di
fiduciario (LFid) prevede la possibilità di impugnare le decisioni di revoca
dell’autorizzazione a esercitare l’attività fiduciaria presso il Tribunale cantonale
amministrativo (art. 8 a LFid). Nel caso in esame è data certamente una
pertinenza dell’incarto penale nella procedura amministrativa pendente presso
il Tribunale istante: è quindi dato un interesse giuridico legittimo, peraltro
non contestato.
5.L’istanza è accolta. L’incarto è messo a disposizione
del giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, con l’onere di poi
ritornarlo direttamente al Ministero pubblico.
6.Considerata la natura dell’istanza richiedente, si
prescinde da tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l'art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
1. procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, Via Pretorio 16,
6900 Lugano
Considerandi
2.
Florindo Moresi, piazza Bironico 16,
6928.
Manno
patr.
da: avv. Ergin Cimen, Lugano,
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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