60.2010.385
Istanza di ispezione degli atti. Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento quale istante
19 gennaio 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2010.385
Data decisione, Autorità:
19.01.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2010.385
Lugano
19 gennaio
2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19/22.11.2010
– completata il 26/30.11.2010 su richiesta di questa Corte – presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a
compulsare gli atti dell’incarto penale MP __________;
richiamate le osservazioni 11/13.12.2010 di
PI 1, che non si oppone all’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In data 16.9.2010 il procuratore pubblico Nicola
Respini ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 1 siccome
ritenuto colpevole di contravvenzione alla LF concernente le lotterie e le
scommesse professionalmente organizzate "per avere, a __________, nel periodo __________
sino al __________ presso lo stabile __________ __________ __________ a __________,
in modo professionale tramite un computer collegato alla rete internet,
rilasciando agli avventori le ricevute sulle scommesse online in ambito
sportivo, pagando loro le eventuali vincite, agendo pertanto in modo
professionale, concluso, negoziato e/o fornito l’occasione di concludere
scommesse proibite traendo un profitto pari al 5/8% delle giocate complessive,
conseguendo un guadagno complessivo di almeno ca. fr. 6/7'000.--",
proponendo la sua condanna alla multa di CHF 4'000.-- e al pagamento della
tassa di giustizia e delle spese (DA __________ – inc. MP __________).
Il surriferito decreto di accusa è
cresciuto in giudicato il 18.10.2010.
2. Con la presente istanza – completata il
26/30.11.2010 su richiesta 24.11.2010 di questa Corte – l’Ufficio del sostegno
sociale e dell’inserimento, richiamando gli art. 36 Las e 26 Laps, chiede di
poter accedere agli atti del surriferito incarto penale inerente a PI 1, che
beneficia di prestazioni assistenziali dal mese di novembre 2005, allo scopo di
appurare se abbia percepito indebitamente delle prestazioni conseguendo degli
introiti non dichiarati.
Come
esposto in entrata, PI 1 non si è opposto alla richiesta.
3. Per quanto attiene al diritto applicabile, giusta
l’art. 448 cpv. 1 CPP in vigore dal 1°.1.2011, i procedimenti pendenti al
momento dell’entrata in vigore del CPP sono continuati secondo il nuovo
diritto, in quanto le disposizioni di cui agli art. 450 CPP ss. non prevedano
altrimenti. Gli atti procedurali disposti o eseguiti prima dell’entrata in
vigore del CPP mantengono la loro validità (art. 448 cpv. 2 CPP).
A norma dell’art. 449 cpv. 1 CPP i procedimenti pendenti al momento
dell’entrata in vigore del CPP sono continuati dalle autorità competenti in
virtù del nuovo diritto, in quanto le disposizioni di cui agli art. 450 CPP ss.
non prevedano altrimenti.
4.Il previgente art. 27 del Codice di procedura penale
ticinese (CPP/TI), in vigore dall’1.1.1996 fino al 31.12.2010, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabiliva che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo
che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente
su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera
dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
Dal 1°.1.2011 l’esame degli atti inerente a procedimenti
penali pendenti è regolato dagli articoli 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ,
Basilea 2011, n. 4 ad art. 101 CPP). Il diritto di esaminare gli atti spetta
alle parti [101 cpv. 1 e 107 cpv. 1 lit. a CPP, tra cui figurano l’imputato,
l’accusatore privato, il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e in
quella di ricorso (art. 104 cpv. 1 CPP) e le autorità cui la Confederazione o i
Cantoni hanno conferito pieni o limitati diritti di parte (art. 104 cpv. 2
CPP)], agli altri partecipanti al procedimento (105 cpv. 1 e cpv. 2 CPP), alle
altre autorità (art. 101 cpv. 2 e 194 cpv. 1 e 2 CPP) e a terzi (art. 101 cpv.
3 CPP), e ciò evidentemente a determinate condizioni (cfr., nel dettaglio, BSK
StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., n. 5 ss. ad art. 101 CPP).
Giusta l’art. 102 cpv. 1 CPP
chi dirige il procedimento (cfr., al proposito, art. 61 CPP) decide in merito
all’esame degli atti.
Per contro, per quanto concerne l’esame di
procedimenti penali conclusi (come nella fattispecie in esame), il CPP non
prevede un’espressa norma.
A
livello cantonale l’art. 62 cpv. 4 LOG, in vigore dall’1°.1.2011, prevede che: "Dopo la conclusione del
procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione", riprendendo, in sostanza, quanto sancito dall’art. 27
CPP/TI.
5.Nel caso in esame – ritenuti i motivi addotti
dall’autorità istante nella sua richiesta e la finalità per cui è chiesta la
compulsazione degli atti, considerati inoltre gli art. 26 Laps (restituzione di
prestazioni indebitamente percepite) e 36 Las (prestazioni ottenute
indebitamente) – si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo
ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG dell’Ufficio istante, che prevale sui diritti
personali di PI 1 (il quale, come esposto, non si è opposto alla richiesta).
Gli
atti di cui all’incarto penale MP __________ potrebbero essere utili
all’Ufficio istante, avendo il magistrato inquirente stabilito che PI 1, nel
periodo compreso tra l’__________ e il __________, ha conseguito un guadagno
complessivo di almeno circa CHF 6'000.--/7'000.-- (inc. MP __________).
In
siffatte circostanze, questa Corte autorizza un rappresentante dell’Ufficio
istante ad accedere all’intero incarto penale MP __________ presso il Ministero
pubblico, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Nicola
Respini, compatibilmente con i suoi impegni.
Il
rappresentante è, se necessario, autorizzato a fotocopiare esclusivamente i documenti
utili ai fini delle sue incombenze.
6. L’istanza è accolta ai sensi del
surriferito considerando. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, in
considerazione della natura dell’istante, della Laps e della Las.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la Laps, la Las
ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
Considerandi
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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