60.2010.386
Ricorso contro la conferma dell'arresto. seri indizi di colpevolezza. pericolo di recidiva. pericolo di collusione. inquinamento delle prove. principio della proporzionalità
6 dicembre 2010Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2010.386
Data decisione, Autorità:
06.12.2010, CRP
Titolo:
Ricorso contro la conferma dell'arresto. seri indizi di colpevolezza. pericolo di recidiva. pericolo di collusione. inquinamento delle prove. principio della proporzionalità
BISOGNI DELL'ISTRUZIONE
INDIZIO DI REATO
INQUINAMENTO DELLE PROVE
PERICOLO DI COLLUSIONE
PERICOLO DI RECIDIVA
PROPORZIONALITÀ
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 95 CPP-TI
art. 100 CPP-TI
art. 101 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.386
Lugano
6 dicembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada,
vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 21/22.11.2010
presentato da
RI 1, ,
patr. da: PR 1, Studio
legale, ,
contro
la decisione di conferma dell’arresto 14.11.2010 del
giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudia Solcà (inc. GIAR __________);
richiamate le osservazioni 26/29.11.2010
del giudice dell’istruzione e dell’arresto, con le quali afferma che, al
momento della conferma, erano dati i presupposti dell’arresto;
richiamate le osservazioni 29.11.2010 del
procuratore pubblico Clarissa Torricelli, mediante le quali chiede venga
respinto il ricorso;
ricordato che con fax 24.11.2010 il
patrocinatore del ricorrente ha chiesto di abbreviare i termini fissati per la
presentazione delle osservazioni al gravame;
ritenuto che la richiesta non è stata presa
in considerazione, perché il termine fissato per le osservazioni, in
applicazione del principio della parità delle armi, corrisponde a quello
utilizzato dal ricorrente per la presentazione del gravame, e ritenuto inoltre
che la domanda di riduzione del termine fa riferimento ad una prassi applicata
a suo tempo, in relazione all’art. 227 del CPP del 10.7.1941, non più vigente
dall’1.1.1996;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Il ricorrente è stato fermato
dalla polizia la sera di sabato __________ per quanto successo in un
appartamento in via __________ a __________. Il Ministero pubblico ha aperto contro
di lui un procedimento penale (inc. MP __________), accusandolo di rapina aggravata,
di esposizione a pericolo della vita altrui e di infrazione alla LF sulle armi.
b. Il
giorno successivo il ricorrente è comparso avanti il giudice dell’istruzione e
dell’arresto, il quale ha confermato l’arresto in ragione dell’esistenza di
gravi e concreti indizi di commissione dei reati ipotizzati, di bisogni
istruttori, di un pericolo di collusione e di un pericolo di recidiva.
c. Contro
detta decisione insorge il qui ricorrente con il presente gravame. Partendo da
una propria ricostruzione dei fatti, egli si duole in sostanza di essere stato
vittima di quanto accaduto, e non protagonista attivo.
Per
il ricorrente, non ci sarebbero gravi e concreti indizi di reato a suo carico in
quanto le testimonianze degli aggressori sarebbero quelle di persone interessate,
dedite alla prostituzione e forse anche alla droga.
Per
il ricorrente sarebbe provata la colpevolezza degli aggressori e non la sua:
egli si sarebbe recato in via __________ unicamente per chiedere civilmente la
restituzione di un prestito a suo tempo concesso.
Per
il ricorrente non ci sarebbero bisogni istruttori, in quanto le persone
coinvolte sarebbero state tutte sentite.
Non
ci sarebbe un pericolo di collusione a suo carico, ma semmai solo per le ipotetiche
vittime, effettivi autori dell’aggressione a suo danno.
Neppure
sarebbe dato un pericolo di recidiva, in quanto dagli atti non risulterebbe che
il ricorrente abbia rapinato qualcuno, e neppure che abbia tentato di farlo.
Ma
anche nel caso avesse tentato di commettere una rapina, non sarebbe automaticamente
dato un pericolo di recidiva.
Men
che meno sarebbe dato un pericolo di fuga.
Il
ricorrente conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso, anche in ragione
della sua situazione personale e lavorativa, postulando inoltre la concessione
dell’effetto sospensivo al gravame.
d. Con
le proprie osservazioni, il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha ribadito
che al momento della conferma erano date le condizioni previste dalla legge per
la conferma dell’arresto.
e. Con
le proprie osservazioni, il procuratore pubblico ha chiesto di respingere il
ricorso, esponendo i fatti e gli argomenti a fondamento dei gravi e seri indizi
di colpevolezza a carico del ricorrente, ribadendo inoltre l’esistenza di
bisogni istruttori (per la necessità di effettuare dei confronti, tra il
ricorrente e la vittima, le persone presenti al momento dei fatti e gli amici
del ricorrente), di un pericolo di collusione (in particolare con riferimento
alle versioni fornite dagli amici), nonché di un pericolo di recidiva, quest’ultimo
con riferimento ai fatti alla base della sentenza di condanna del 25.5.2010.
f. In
relazione a quest’ultimo aspetto, agli atti figura la sentenza __________ della
Corte delle assise correzionali di __________ che ha condannato il qui
ricorrente alla pena detentiva di 18 mesi, sospesi per tre anni, per rapina
(avvenuta a__________ il __________ alla __________, con minacce a quattro
impiegati mediante un falcetto arrugginito della lunghezza di 30 centimetri), ripetuto furto, danneggiamento, violazione di domicilio, ripetuto abuso della licenza
e delle targhe, ripetuta circolazione senza licenza di condurre o nonostante la
revoca, ripetuta guida senza licenza di condurre, furto d’uso e contravvenzione
alla LStup (inc. TPC __________). Nel procedimento penale che ha condotto a
detta condanna, il ricorrente era stato in detenzione preventiva dall’__________
alla data del dibattimento.
Considerandi
1.
La
Camera dei ricorsi penali è autorità di ricorso contro le decisioni di conferma
dell’arresto da parte del giudice dell’istruzione e dell’arresto (art. 100 cpv.
2, 101 e 284 cpv. 1 lit. a CPP).
Il
gravame, interposto il 21/22.11.2010 contro la decisione di conferma del
14.11.2010
del giudice dell’istruzione e dell’arresto, è tempestivo.
2.
Secondo
gli art. 95 ss. CPP e la giurisprudenza di questa Camera che li interpreta nel
solco di quella del Tribunale federale in tema di libertà personale, arresto e
mantenimento rispettivamente proroga del carcere preventivo esigono da un lato
l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’arrestato e
dall’altro la giustificazione di bisogni dell’istruzione, di garanzia contro i
rischi di collusione e dell’inquinamento delle prove, della protezione
dell’ordine pubblico, del pericolo di fuga e di recidiva, con contemporaneo rispetto
del principio della proporzionalità (REP. 1998 n. 105, 1988 p. 413, 1986 p. 158
e 1980 p. 40; decisione TF 1P.304/2003 del 10.6.2003; DTF 125 I 60, 115 Ia 293,
102.
Ia 381; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura
penale ticinese, Lugano 1997, n. 7 ss. ad art. 95 CPP; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 844 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed.,
Basilea 2005, § 68 n. 8 ss.). Il diritto fondamentale alla libertà personale
può soffrire eccezione per quanto sopra riassunto e cioè quando la sua
cautelare privazione si fonda su una base legale chiara (di diritto cantonale:
DTF 114 Ia 283 c. 3), è presa per ragioni di preminente interesse pubblico ed è
rispettosa di proporzionalità: questa Camera decide con libero esame del fatto
e del diritto (art. 286 cpv. 4 CPP; DTF 125 I 361 e 123 I 268; M. RUSCA / E.
SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ss. ad art. 95 CPP).
3.
Va
ancora ed in particolare ribadito che, per quanto riguarda l’esistenza di gravi
indizi di colpevolezza, non spetta alla CRP esprimersi in termini definitivi,
trattandosi di questione che rientra nella competenza del giudice di merito.
Ciò significa che la CRP deve sì effettuare un esame, ma non deve trattarsi di
un’analisi troppo approfondita e tale da pregiudicare le future valutazioni del
giudice di merito.
4.
4.1.
Nel
presente caso, il ricorrente contesta l’esistenza di seri e gravi indizi a suo
carico.
Egli
fornisce una versione dei fatti diametralmente opposta da quella della vittima,
da quelle delle altre persone presenti nell’appartamento in via __________ a __________
al momento dei fatti, e da quelle dei suoi amici (circa il racconto fatto loro
dal ricorrente subito dopo i fatti).
4.2
La
sua versione non trova nessuna particolare conferma o riscontro in altre deposizioni.
Diversamente, quella della vittima è confermata dalle altre persone presenti
(anche con qualche incertezza o discordanza) e, in parte, anche dai racconti
degli amici del ricorrente, su quanto quest’ultimo ha riferito loro.
4.3
Dall’esame
dei diversi verbali emergono a carico del ricorrente diversi gravi indizi di
colpevolezza.
È
lui che si reca nell’appartamento di via __________, entrandovi mediante uno
stratagemma.
È
lui che porta con sé un coltello a serramanico.
È
lui (nella sua versione) che s’introduce (munito di un coltello e con uno
stratagemma) in un appartamento in via __________, di uno (a lui) sconosciuto, per
recuperare “civilmente” un credito nei confronti di una non meglio identificata
persona a cui avrebbe, per interposta persona, concesso un prestito già tempo
addietro.
È
lui che, malgrado (sua versione) abbia subito una violenta aggressione, dice
agli amici di non chiamare la polizia (verbale __________ del 16.11.2010, p.
3).
È
lui che, malgrado (sua versione) l’aggressione subita, dice di voler tornare
nell’appartamento di via __________ (verbali __________ del 16.11.2010 p. 3; __________
del 16.11.2010, p. 3).
È
lui che agli amici racconta (verbali __________ del 16.11.2010, p. 4; __________
del 20.11.2010, p. 4), subito dopo i fatti, una versione dell’accaduto diversa
da quella che poi fornirà alla polizia ed al magistrato, versione (allora
fornita agli amici) che guarda caso in parte coincide con quella della vittima (verbale
del 13.11.2010, p. 4) e delle altre persone presenti (verbali __________ del
13.11
, p. 2; __________ del 25.11.2010, p. 2).
4.4
A
questi elementi riconducibili al ricorrente, si devono aggiungere altri
elementi oggettivamente risultanti dagli atti dell’incarto.
È
la vittima (protagonista dell’aggressione, secondo la versione del ricorrente)
a chiamare immediatamente la polizia ed a metterla sulle tracce del ricorrente.
La
vittima e una delle persone presenti nell’appartamento, nelle versioni fornite
alla polizia, riferiscono di avere malmenato il ricorrente, per loro difesa,
senza tentare di minimizzare questo aspetto: senza che ciò li abbia fatti
desistere dal chiamare la polizia. Ciò malgrado il contesto in cui si trovano
ad operare, in particolare la vittima.
La
versione fornita dalla vittima corrisponde, nella sostanza, a quella delle altre
persone presenti nell’appartamento di via __________.
La
versione della vittima coincide anche in parte (per la presa in ostaggio) con
quella raccontata dal ricorrente agli amici, immediatamente dopo i fatti.
4.5
In
simile situazione, si deve ammettere che sono dati, sia al momento della decisione
impugnata, sia attualmente, seri e gravi indizi di colpevolezza a carico del
ricorrente.
5.
5.1.
Il
pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una
valutazione dell’insieme delle circostanze. Bisogna quindi fondarsi su
circostanze concrete che rendano tale eventualità assai verosimile e riferita a
reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294), rispettando anche in tale modo il
criterio della proporzionalità. Esso
non può essere desunto solo dalla protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente
all’arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren,
besonders bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola,
la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: è necessario che anche altre
condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità dell’accusato rendano
plausibile il rischio di recidiva e adeguata la misura della detenzione.
Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del procedimento penale in
corso. Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale,
dopo una prima scarcerazione o una condanna, depone a favore del pericolo di
recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b). In
particolare il Tribunale federale stabilisce che il pericolo di recidiva è dato
con una certa verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto
sfavorevole sul detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono
gravi (decisioni TF 1P.750/2004 del 21.1.2005,1P.198/2006 del 25.4.2006 cons.
4.
).
5.2
Nel
presente caso occorre considerare a carico del ricorrente i fatti del mese di
febbraio 2010, alla __________ a __________, alla base della condanna emanata a
suo carico il 25.5.2010.
Nella
versione del ricorrente, il fatto di andare a incassare dei crediti, munito di
un coltello (giustificando simile modo di agire), appare già inquietante nell’ottica
della recidiva.
Le
versioni della vittima e delle altre persone mostrano una similitudine del “modus
operandi” tra l’episodio in via __________ e quello di __________.
In quest’ottica occorre considerare che,
né una condanna per reati gravi, né un periodo di detenzione preventiva, né il
periodo di prova della sospensione condizionale della pena, hanno trattenuto il
ricorrente dall’agire nel surriferito modo.
5.3
In
queste circostanze, è dato certamente un pericolo di recidiva, che andrà
ulteriormente approfondito nell’istruttoria, ed in vista del dibattimento.
6.
6.1.
I
bisogni istruttori ed in particolare il pericolo di collusione sono dati quando
è necessario evitare che l’accusato possa abusare della sua libertà per
inquinare prove a suo carico o crearne illecitamente a suo scarico. I bisogni
dell’istruzione sono particolarmente riscontrabili nelle prime fasi
dell’inchiesta predibattimentale (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit.,
n. 18 ad art. 95 CPP). Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire
accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentiti o ancora da sentire - o i
correi e i complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la
verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà
sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli
o di alterarli a suo vantaggio. La possibilità di ostacolare in tal modo l'azione
dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla
base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere
ammessa aprioristicamente e in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; decisione TF
23.3.2000
in re A. e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 68
n. 13; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 848 s.).
6.2
Nel
presente caso, data la manifesta divergenza tra il racconto del ricorrente, per
un verso, e quello della vittima, delle altre persone presenti in via __________
e degli amici del ricorrente, per altro verso, è data la necessità di
effettuare, in tempi brevi, dei confronti avanti al magistrato inquirente, per
ottenere un accertamento tempestivo e in contraddittorio il più approfondito
possibile.
In
quest’ottica è dato anche un pericolo di collusione, in particolare con gli
amici, ritenute le versioni fornite da questi ultimi sul racconto del ricorrente.
6.3
Al contrario non assurge a bisogno
istruttorio l’attesa degli accertamenti tecnici sul coltello e la ricerca di
tracce biologiche, e ciò in quanto i medesimi sfuggono alla sfera di influenza
del ricorrente.
6.4
Per
quanto indicato al punto 6.2., sono dati bisogni istruttori e un pericolo di
collusione.
7.
Nell’ottica
del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo,
il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni
carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena
privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice
di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105
Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere
preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale
in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve dar prova
di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione
l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in
particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento
dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.
8.
Nel
presente caso, non emergono problemi nella duplice ottica della proporzionalità
e della celerità, ritenuto come i fatti ipotizzati sono gravi e, se confermati,
sarebbero intervenuti nel periodo di prova della sospensione condizionale della
pena inflitta al ricorrente il 25.5.2010.
Per
la celerità, è indubbio che la polizia abbia condotto rapidamente gli accertamenti
e gli interrogatori necessari: altrettanto si spera accadrà per quanto attiene
ai prospettati confronti.
9.
Il
ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono caricate al
ricorrente soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
viste le disposizioni citate e le altre
norme applicabili,
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.
3. Rimedio
di diritto
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale
al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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