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Decisione

60.2010.386

Ricorso contro la conferma dell'arresto. seri indizi di colpevolezza. pericolo di recidiva. pericolo di collusione. inquinamento delle prove. principio della proporzionalità

6 dicembre 2010Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

a. Il ricorrente è stato fermato

dalla polizia la sera di sabato __________ per quanto successo in un

appartamento in via __________ a __________. Il Ministero pubblico ha aperto contro

di lui un procedimento penale (inc. MP __________), accusandolo di rapina aggravata,

di esposizione a pericolo della vita altrui e di infrazione alla LF sulle armi.

b. Il

giorno successivo il ricorrente è comparso avanti il giudice dell’istruzione e

dell’arresto, il quale ha confermato l’arresto in ragione dell’esistenza di

gravi e concreti indizi di commissione dei reati ipotizzati, di bisogni

istruttori, di un pericolo di collusione e di un pericolo di recidiva.

c. Contro

detta decisione insorge il qui ricorrente con il presente gravame. Partendo da

una propria ricostruzione dei fatti, egli si duole in sostanza di essere stato

vittima di quanto accaduto, e non protagonista attivo.

Per

il ricorrente, non ci sarebbero gravi e concreti indizi di reato a suo carico in

quanto le testimonianze degli aggressori sarebbero quelle di persone interessate,

dedite alla prostituzione e forse anche alla droga.

Per

il ricorrente sarebbe provata la colpevolezza degli aggressori e non la sua:

egli si sarebbe recato in via __________ unicamente per chiedere civilmente la

restituzione di un prestito a suo tempo concesso.

Per

il ricorrente non ci sarebbero bisogni istruttori, in quanto le persone

coinvolte sarebbero state tutte sentite.

Non

ci sarebbe un pericolo di collusione a suo carico, ma semmai solo per le ipotetiche

vittime, effettivi autori dell’aggressione a suo danno.

Neppure

sarebbe dato un pericolo di recidiva, in quanto dagli atti non risulterebbe che

il ricorrente abbia rapinato qualcuno, e neppure che abbia tentato di farlo.

Ma

anche nel caso avesse tentato di commettere una rapina, non sarebbe automaticamente

dato un pericolo di recidiva.

Men

che meno sarebbe dato un pericolo di fuga.

Il

ricorrente conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso, anche in ragione

della sua situazione personale e lavorativa, postulando inoltre la concessione

dell’effetto sospensivo al gravame.

d. Con

le proprie osservazioni, il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha ribadito

che al momento della conferma erano date le condizioni previste dalla legge per

la conferma dell’arresto.

e. Con

le proprie osservazioni, il procuratore pubblico ha chiesto di respingere il

ricorso, esponendo i fatti e gli argomenti a fondamento dei gravi e seri indizi

di colpevolezza a carico del ricorrente, ribadendo inoltre l’esistenza di

bisogni istruttori (per la necessità di effettuare dei confronti, tra il

ricorrente e la vittima, le persone presenti al momento dei fatti e gli amici

del ricorrente), di un pericolo di collusione (in particolare con riferimento

alle versioni fornite dagli amici), nonché di un pericolo di recidiva, quest’ultimo

con riferimento ai fatti alla base della sentenza di condanna del 25.5.2010.

f. In

relazione a quest’ultimo aspetto, agli atti figura la sentenza __________ della

Corte delle assise correzionali di __________ che ha condannato il qui

ricorrente alla pena detentiva di 18 mesi, sospesi per tre anni, per rapina

(avvenuta a__________ il __________ alla __________, con minacce a quattro

impiegati mediante un falcetto arrugginito della lunghezza di 30 centimetri), ripetuto furto, danneggiamento, violazione di domicilio, ripetuto abuso della licenza

e delle targhe, ripetuta circolazione senza licenza di condurre o nonostante la

revoca, ripetuta guida senza licenza di condurre, furto d’uso e contravvenzione

alla LStup (inc. TPC __________). Nel procedimento penale che ha condotto a

detta condanna, il ricorrente era stato in detenzione preventiva dall’__________

alla data del dibattimento.

Considerandi

1.

La

Camera dei ricorsi penali è autorità di ricorso contro le decisioni di conferma

dell’arresto da parte del giudice dell’istruzione e dell’arresto (art. 100 cpv.

2, 101 e 284 cpv. 1 lit. a CPP).

Il

gravame, interposto il 21/22.11.2010 contro la decisione di conferma del

14.11.2010

del giudice dell’istruzione e dell’arresto, è tempestivo.

2.

Secondo

gli art. 95 ss. CPP e la giurisprudenza di questa Camera che li interpreta nel

solco di quella del Tribunale federale in tema di libertà personale, arresto e

mantenimento rispettivamente proroga del carcere preventivo esigono da un lato

l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’arrestato e

dall’altro la giustificazione di bisogni dell’istruzione, di garanzia contro i

rischi di collusione e dell’inquinamento delle prove, della protezione

dell’ordine pubblico, del pericolo di fuga e di recidiva, con contemporaneo rispetto

del principio della proporzionalità (REP. 1998 n. 105, 1988 p. 413, 1986 p. 158

e 1980 p. 40; decisione TF 1P.304/2003 del 10.6.2003; DTF 125 I 60, 115 Ia 293,

102.

Ia 381; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura

penale ticinese, Lugano 1997, n. 7 ss. ad art. 95 CPP; G. PIQUEREZ, Traité de

procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 844 ss.; R.

HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed.,

Basilea 2005, § 68 n. 8 ss.). Il diritto fondamentale alla libertà personale

può soffrire eccezione per quanto sopra riassunto e cioè quando la sua

cautelare privazione si fonda su una base legale chiara (di diritto cantonale:

DTF 114 Ia 283 c. 3), è presa per ragioni di preminente interesse pubblico ed è

rispettosa di proporzionalità: questa Camera decide con libero esame del fatto

e del diritto (art. 286 cpv. 4 CPP; DTF 125 I 361 e 123 I 268; M. RUSCA / E.

SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ss. ad art. 95 CPP).

3.

Va

ancora ed in particolare ribadito che, per quanto riguarda l’esistenza di gravi

indizi di colpevolezza, non spetta alla CRP esprimersi in termini definitivi,

trattandosi di questione che rientra nella competenza del giudice di merito.

Ciò significa che la CRP deve sì effettuare un esame, ma non deve trattarsi di

un’analisi troppo approfondita e tale da pregiudicare le future valutazioni del

giudice di merito.

4.

4.1.

Nel

presente caso, il ricorrente contesta l’esistenza di seri e gravi indizi a suo

carico.

Egli

fornisce una versione dei fatti diametralmente opposta da quella della vittima,

da quelle delle altre persone presenti nell’appartamento in via __________ a __________

al momento dei fatti, e da quelle dei suoi amici (circa il racconto fatto loro

dal ricorrente subito dopo i fatti).

4.2

La

sua versione non trova nessuna particolare conferma o riscontro in altre deposizioni.

Diversamente, quella della vittima è confermata dalle altre persone presenti

(anche con qualche incertezza o discordanza) e, in parte, anche dai racconti

degli amici del ricorrente, su quanto quest’ultimo ha riferito loro.

4.3

Dall’esame

dei diversi verbali emergono a carico del ricorrente diversi gravi indizi di

colpevolezza.

È

lui che si reca nell’appartamento di via __________, entrandovi mediante uno

stratagemma.

È

lui che porta con sé un coltello a serramanico.

È

lui (nella sua versione) che s’introduce (munito di un coltello e con uno

stratagemma) in un appartamento in via __________, di uno (a lui) sconosciuto, per

recuperare “civilmente” un credito nei confronti di una non meglio identificata

persona a cui avrebbe, per interposta persona, concesso un prestito già tempo

addietro.

È

lui che, malgrado (sua versione) abbia subito una violenta aggressione, dice

agli amici di non chiamare la polizia (verbale __________ del 16.11.2010, p.

3).

È

lui che, malgrado (sua versione) l’aggressione subita, dice di voler tornare

nell’appartamento di via __________ (verbali __________ del 16.11.2010 p. 3; __________

del 16.11.2010, p. 3).

È

lui che agli amici racconta (verbali __________ del 16.11.2010, p. 4; __________

del 20.11.2010, p. 4), subito dopo i fatti, una versione dell’accaduto diversa

da quella che poi fornirà alla polizia ed al magistrato, versione (allora

fornita agli amici) che guarda caso in parte coincide con quella della vittima (verbale

del 13.11.2010, p. 4) e delle altre persone presenti (verbali __________ del

13.11

, p. 2; __________ del 25.11.2010, p. 2).

4.4

A

questi elementi riconducibili al ricorrente, si devono aggiungere altri

elementi oggettivamente risultanti dagli atti dell’incarto.

È

la vittima (protagonista dell’aggressione, secondo la versione del ricorrente)

a chiamare immediatamente la polizia ed a metterla sulle tracce del ricorrente.

La

vittima e una delle persone presenti nell’appartamento, nelle versioni fornite

alla polizia, riferiscono di avere malmenato il ricorrente, per loro difesa,

senza tentare di minimizzare questo aspetto: senza che ciò li abbia fatti

desistere dal chiamare la polizia. Ciò malgrado il contesto in cui si trovano

ad operare, in particolare la vittima.

La

versione fornita dalla vittima corrisponde, nella sostanza, a quella delle altre

persone presenti nell’appartamento di via __________.

La

versione della vittima coincide anche in parte (per la presa in ostaggio) con

quella raccontata dal ricorrente agli amici, immediatamente dopo i fatti.

4.5

In

simile situazione, si deve ammettere che sono dati, sia al momento della decisione

impugnata, sia attualmente, seri e gravi indizi di colpevolezza a carico del

ricorrente.

5.

5.1.

Il

pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una

valutazione dell’insieme delle circostanze. Bisogna quindi fondarsi su

circostanze concrete che rendano tale eventualità assai verosimile e riferita a

reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294), rispettando anche in tale modo il

criterio della proporzionalità. Esso

non può essere desunto solo dalla protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente

all’arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren,

besonders bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola,

la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: è necessario che anche altre

condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità dell’accusato rendano

plausibile il rischio di recidiva e adeguata la misura della detenzione.

Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del procedimento penale in

corso. Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale,

dopo una prima scarcerazione o una condanna, depone a favore del pericolo di

recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b). In

particolare il Tribunale federale stabilisce che il pericolo di recidiva è dato

con una certa verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto

sfavorevole sul detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono

gravi (decisioni TF 1P.750/2004 del 21.1.2005,1P.198/2006 del 25.4.2006 cons.

4.

).

5.2

Nel

presente caso occorre considerare a carico del ricorrente i fatti del mese di

febbraio 2010, alla __________ a __________, alla base della condanna emanata a

suo carico il 25.5.2010.

Nella

versione del ricorrente, il fatto di andare a incassare dei crediti, munito di

un coltello (giustificando simile modo di agire), appare già inquietante nell’ottica

della recidiva.

Le

versioni della vittima e delle altre persone mostrano una similitudine del “modus

operandi” tra l’episodio in via __________ e quello di __________.

In quest’ottica occorre considerare che,

né una condanna per reati gravi, né un periodo di detenzione preventiva, né il

periodo di prova della sospensione condizionale della pena, hanno trattenuto il

ricorrente dall’agire nel surriferito modo.

5.3

In

queste circostanze, è dato certamente un pericolo di recidiva, che andrà

ulteriormente approfondito nell’istruttoria, ed in vista del dibattimento.

6.

6.1.

I

bisogni istruttori ed in particolare il pericolo di collusione sono dati quando

è necessario evitare che l’accusato possa abusare della sua libertà per

inquinare prove a suo carico o crearne illecitamente a suo scarico. I bisogni

dell’istruzione sono particolarmente riscontrabili nelle prime fasi

dell’inchiesta predibattimentale (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit.,

n. 18 ad art. 95 CPP). Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire

accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentiti o ancora da sentire - o i

correi e i complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la

verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà

sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli

o di alterarli a suo vantaggio. La possibilità di ostacolare in tal modo l'azione

dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla

base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere

ammessa aprioristicamente e in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; decisione TF

23.3.2000

in re A. e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 68

n. 13; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 848 s.).

6.2

Nel

presente caso, data la manifesta divergenza tra il racconto del ricorrente, per

un verso, e quello della vittima, delle altre persone presenti in via __________

e degli amici del ricorrente, per altro verso, è data la necessità di

effettuare, in tempi brevi, dei confronti avanti al magistrato inquirente, per

ottenere un accertamento tempestivo e in contraddittorio il più approfondito

possibile.

In

quest’ottica è dato anche un pericolo di collusione, in particolare con gli

amici, ritenute le versioni fornite da questi ultimi sul racconto del ricorrente.

6.3

Al contrario non assurge a bisogno

istruttorio l’attesa degli accertamenti tecnici sul coltello e la ricerca di

tracce biologiche, e ciò in quanto i medesimi sfuggono alla sfera di influenza

del ricorrente.

6.4

Per

quanto indicato al punto 6.2., sono dati bisogni istruttori e un pericolo di

collusione.

7.

Nell’ottica

del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo,

il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni

carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena

privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice

di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105

Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere

preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale

in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve dar prova

di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione

l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in

particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento

dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.

8.

Nel

presente caso, non emergono problemi nella duplice ottica della proporzionalità

e della celerità, ritenuto come i fatti ipotizzati sono gravi e, se confermati,

sarebbero intervenuti nel periodo di prova della sospensione condizionale della

pena inflitta al ricorrente il 25.5.2010.

Per

la celerità, è indubbio che la polizia abbia condotto rapidamente gli accertamenti

e gli interrogatori necessari: altrettanto si spera accadrà per quanto attiene

ai prospettati confronti.

9.

Il

ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono caricate al

ricorrente soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

viste le disposizioni citate e le altre

norme applicabili,

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.

3. Rimedio

di diritto

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale

al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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