60.2010.387
Istanza di ispezione degli atti. Divisione delle contribuzioni quale istante
16 dicembre 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2010.387
Data decisione, Autorità:
16.12.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Divisione delle contribuzioni quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.387
Lugano
16 dicembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23/24.11.2010
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere
l’autorizzazione a compulsare gli atti dell’incarto penale NLP __________ –
NLP __________;
richiamato lo scritto 26/29.11.2010 del
procuratore pubblico Arturo Garzoni, che rileva di non aver particolari
osservazioni da formulare, postulando l’accoglimento dell’istanza;
richiamato altresì lo scritto 26/29.11.2010
di PI 4, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), che comunica di non
avere osservazioni da formulare e che la richiesta può quindi essere accolta;
richiamato infine lo scritto 7/10.12.2010
di PI 2, __________, che comunica di non avere nulla da obbiettare all’accesso
agli atti;
rilevato che PI 3, __________, – interpellata
da questa Camera – non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito della denuncia sporta il 21/23.3.2006 dalla PI
4, con sede a __________, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 2, nei
confronti di PI 2, di PI 3 e di ignoti per le ipotesi di reato di furto,
appropriazione indebita, sub. semplice e ogni altro reato ravvisabile nella
fattispecie (AI 1), il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale
sfociato in due decreti di non luogo a procedere interni datati 23.7.2008 a carico
di PI 2 (NLP __________, AI 21) e a carico di PI 3 (NLP __________, AI 22),
nonché in un altro decreto di non luogo a procedere interno datato 25.10.2010
contro ignoti (NLP __________, AI 23).
2. Con la presente richiesta la IS 1 istante – richiamati
la giurisprudenza di questa Camera, gli art. 185 LT e art. 112 LIFD – chiede di poter compulsare gli atti del surriferito
procedimento penale per esaminare la deduzione delle perdite fatta valere dalla
PI 4.
A
suffragio della sua richiesta evidenzia che "(…) l’ispettorato fiscale sta effettuando una
verifica sulla società PI 4, nell’ambito di accertamenti fiscali vi è la
questione volta a determinare delle perdite fatte valere dalla contribuente. In
effetti la società, come si evince dai bilanci allegati, ha registrato delle
perdite straordinarie con la causale furti e sottrazioni. La stessa società ha
pure informato l’autorità fiscale di aver sporto denuncia al Ministero pubblico
per titolo di furto e subordinatamente per appropriazione indebita semplice"
(istanza 23/24.11.2010, p. 2 e
documentazione ivi annessa).
Come esposto in entrata, il procuratore
pubblico, la PI 4 e PI 2 non si sono opposti alla richiesta. PI 3, dal canto
suo, non ha presentato osservazioni in merito.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore
dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con
riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e
95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
L’art.
27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a
titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della
disposizione: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, (…)”.
Occorre
chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli
atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle
parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79
cpv. 2 CPP).
Il
CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di
terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento,
si applica la procedura dell’art. 27 CPP.
Questo
risulta anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione
dell’art. 27 CPP, come si evince in particolare dalla modifica della nota
marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”, modificato
in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione
speciale del Gran Consiglio, p. 19).
4. Non
essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne
che nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa
ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a
questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP 4.7.2006, inc.
60.2006.99; decisione TF 2C_443/2007 del 28.7.2008).
Questa
Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente
pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP), applicando
a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al quale la
cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non appaiono in
alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono manifestamente
inadeguati a far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito di applicazione
della AIMP. In questo senso si è espresso il TF (decisione 2C_443/2007 del
28.7.2008, cons. 6):
“D'altronde
l'autorità rogata e le relative istanze di ricorso devono certo esaminare la
necessità, per l'applicazione della legge, dell'informazione e dei documenti sollecitati.
La valutazione dell'effettiva rilevanza di tali dati per l'imposizione
fiscale delle persone coinvolte è però evidentemente di competenza dell'autorità
di tassazione, esperiti tutti i necessari accertamenti in
quest'ottica (cfr., per analogia, DTF 129 II 484 consid. 4.1; 128 II
407 consid. 5.2.1; 127 II 142 consid. 5a).
Come già in
passato, l'autorità fiscale può utilizzare le informazioni apprese nella
consultazione di un incarto penale anche contro terze persone non coinvolte nel
procedimento e sulla cui situazione fiscale inizialmente non vi era alcuna
necessità di approfondimento. Essa può inoltre aver accesso anche a
documentazione coperta dal segreto bancario, nella misura in cui la
stessa è stata ottenuta o sequestrata in modo legittimo nell'ambito del
procedimento penale (DTF 124 II 58 consid. 3; sentenza 2A.28/1997 del 20 novembre 1998, in: StE
1999 B 92.13 n. 5, consid. 2a).
La
giurisprudenza pone comunque dei Iimiti al diritto di
esame da parte dell'autorità fiscale.
In particolare, è escluso che quest'ultima possa domandare di aver accesso agli atti di un procedimento allo scopo di condurre un'azione di ricerca generale, senza aver
motivo di supporre che la legge non
sia stata applicata correttamente. L'obbligo di collaborazione non permette infatti al fisco di
consultare indistintamente e senza
obiettivo concreto tutti i documenti di un'altra autorità (DTF 124 II 58 consid. 3d e 3e; sentenza 2A.406/1995 del 14 marzo 1996, in: ASA 65 pag. 649, consid. 5b)”.
5. Nel caso in esame – ritenuti i motivi addotti dalla IS
1 istante nella sua richiesta e la finalità per cui è chiesta la compulsazione
degli atti – si deve, di principio, ammettere l’esistenza di un interesse
giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.
In
particolare il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 29.11.2006 (AI 12)
potrebbe essere potenzialmente utile per verificare la deduzione delle perdite postulata dalla PI 4.
Questa
Camera autorizza un rappresentante della IS 1 istante ad accedere all’intero
incarto penale NLP __________ – NLP __________ presso il Ministero pubblico,
concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Arturo Garzoni, compatibilmente
con i suoi impegni.
Il
rappresentante è, se necessario, autorizzato a fotocopiare esclusivamente i documenti
strettamente utili ai fini delle sue incombenze.
6. L’istanza è accolta ai sensi del
precedente considerando. Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185
LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP,
Fatti
112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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