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Decisione

60.2010.389

Istanza di ispezione degli atti. già denunciante quale istante

10 dicembre 2010Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste d’ispezione

degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS

dell’11.3.1987, ad art. 8, p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori,

per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico

legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p.

19).

Considerandi

5.

Nel

presente caso è pacifico l’interesse dell’istante, e non emergono contrari interessi

di terzi.

6.

L’istanza

è accolta. Gli atti potranno essere esaminati presso la cancelleria di questa

Camera, previo contatto telefonico per determinare la data e l’ora.

7.

La

tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG

ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.--

(centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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