60.2010.389
Istanza di ispezione degli atti. già denunciante quale istante
10 dicembre 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.389
Data decisione, Autorità:
10.12.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già denunciante quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.389
Lugano
10 dicembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 24/25.11.2010
presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1, ,
tendente ad ottenere
l’accesso agli atti di un procedimento conseguente ad una segnalazione ex
art. 9 LRD;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una segnalazione ex
art. 9 LRD al MROS, da quest’ufficio trasmessa al Ministero pubblico del Canton
Ticino, quest’ultimo ha formalmente aperto un procedimento penale (inc. MP __________),
concluso con una decisione di non luogo a procedere dell’11.5.2010 (NLP __________),
comunicato al MROS in data 11.5.2010 (quale archiviazione con semplice decisione
interna) e al rappresentante legale del qui istante in data 19.11.2010.
2. Saputo
dalla stampa dell’esistenza della segnalazione, il qui istante, tramite il proprio
legale, chiede di poter avere accesso al testo della segnalazione e più in generale
agli atti.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi
penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali
fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte ignara (quale segnalato) nel
procedimento immediatamente archiviato, deve seguire la procedura prevista
dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano
Fatti
i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste d’ispezione
degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS
dell’11.3.1987, ad art. 8, p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori,
per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico
legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p.
19).
Considerandi
5.
Nel
presente caso è pacifico l’interesse dell’istante, e non emergono contrari interessi
di terzi.
6.
L’istanza
è accolta. Gli atti potranno essere esaminati presso la cancelleria di questa
Camera, previo contatto telefonico per determinare la data e l’ora.
7.
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG
ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.--
(centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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