60.2010.393
Ricorso contro la decisione del GIAR in materia di assistenza giudiziaria. Difensore d'ufficio. Gratuito patrocinio
27 dicembre 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
60.2010.393
Data decisione, Autorità:
27.12.2010, CRP
Titolo:
Ricorso contro la decisione del GIAR in materia di assistenza giudiziaria. Difensore d'ufficio. Gratuito patrocinio
AMMISSIONE AL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIFENSORE O DIFESA D'UFFICIO
56bis CPP-TI
art. 3 LAG
art. 26 LAG
Incarto n.
60.2010.393
Lugano
27 dicembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di
Raffaele Guffi, assente)
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 29/30.11.2010
(inviato direttamente alla Pretura penale che l’ha poi trasmesso a questa
Camera in data 1.12.2010) presentato da
RI 1
rappr. da: PR 1
contro
la decisione 10.11.2010 del giudice dell’istruzione
e dell’arresto Claudia Solcà in materia di assistenza giudiziaria;
richiamato lo scritto 3/6.12.2010 del procuratore
pubblico Antonio Perugini, che postula la reiezione del gravame;
richiamate le osservazioni 7/9.12.2010 del giudice
dell’istruzione e dell’arresto Claudia Solcà in cui afferma che la tutrice
dell’istante non avrebbe spiegato “(…) i motivi per i quali il suo pupillo
non sarebbe in grado di spiegarsi davanti al giudice di merito (trattandosi di
fattispecie relativa alla circolazione stradale e disponendo il signor RI 1
della licenza di condurre: gli è quindi stata riconosciuta la capacità di
discernimento per compiere l’attività di condurre un veicolo) o quali sarebbero
le difficoltà giuridiche e fattuali del caso. Il fatto che il signor RI 1 sia
sottoposto a tutela volontaria non comporta una sua incapacità di discernimento.
Egli è infatti stato in grado di presentare opposizione al decreto d’accusa e
di inoltrare istanza per l’ottenimento di un difensore d’ufficio, oltre che di
spiegare alla sua tutrice l’accaduto (…)”;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che nell’ambito del procedimento penale
promosso nei suoi confronti per titolo di grave infrazione alle norme della
circolazione stradale (decreto d’accusa 18.10.2010, DA __________), con istanza
2.11.2010 RI 1 ha postulato la nomina di un difensore d’ufficio (scritto
2.11.2010, AI 1, inc. GIAR __________);
che con decisione 10.11.2010 il giudice
dell’istruzione e dell’arresto ha respinto la richiesta, ritenuto in
particolare che nel caso in esame non sarebbero adempiute le condizioni per la
nomina di un difensore d’ufficio, essendo in presenza di un “Bagatelldelikt”
che non presenterebbe difficoltà giuridiche e fattuali particolari (cfr. decisione
GIAR del 10.11.2010, AI 5, inc. GIAR __________);
che con il presente e tempestivo
gravame, PR 1, tutrice di RI 1 (affermando dapprima di non essere stata
informata in alcun modo dalle autorità della procedura aperta nei confronti del
suo pupillo), impugna la decisione sopraindicata sostenendo che “(…) la
situazione finanziaria [di RI 1] è assai precaria (gravato dai debiti);
egli non dispone pertanto di risorse immediate per far fronte alle spese che lo
gravano in questa vertenza. Questo fattore dovrebbe, a mio modo di vedere,
essere tenuto in considerazione nella decisione che ha portato la Giudice Solcà
a rifiutare un avvocato d’ufficio, richiesto dal signor RI 1. Anche se si tratta
di un “bagatelldelikte” ritengo un atto doveroso valutare la situazione nella
sua globalità, prima di prendere qualsiasi decisione di tale rilevanza. Ultimo
punto, e forse quello più importante, è il fatto che il signor RI 1 afferma di
non avere commesso le infrazioni per le quali è accusato, così come gli sono
state imputate. Egli si è in effetti rifiutato di firmare il verbale di polizia
al momento della deposizione dei fatti (…)” (ricorso 29/30.11.2010);
che la competenza di questa Camera a
decidere in merito al ricorso 29/30.11.2010 si fonda sull’art. 35 della Legge
sul patrocinio d’ufficio e l’assistenza giudiziaria (Lag);
che il patrocinio d’ufficio consiste
nella designazione di un patrocinatore quando, davanti alle autorità giudicanti
del Cantone, nonostante vi sia oggettiva necessità di patrocinio, una persona
non è in grado o rifiuta di procedere alla designazione con atti propri (art. 2
cpv. 1 Lag);
che pertanto la nomina di un
patrocinatore d’ufficio presuppone che il richiedente non sia in grado di
difendersi da sé e che il caso non sia di poca importanza (cfr. messaggio n.
Fatti
5123 del 22.5.2001 e rapporto n. 5123 del 17.4.2002 sulla Lag, ad art. 2);
che in ambito penale questo è
segnatamente il caso quando, indipendentemente dalle difficoltà di fatto e di
diritto, l'accusato si debba attendere l'irrogazione di una pena la cui durata
escluda la sospensione condizionale della stessa o l'assunzione di misure
privative della libertà personale; nei casi in cui la verosimile aspettativa di
pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali
della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es.
la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di
difendersi efficacemente nella procedura) (cfr. art. 22 ss. Lag);
che nel caso di evidenti reati minori
("Bagatelldelikte"), ove entri in considerazione solo una
multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale
nega invece il diritto alla nomina di un difensore d’ufficio (cfr. art. 2 cpv.
1 Lag; decisione TF 1P.675/2005 del 14.2.2006; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I
49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di
procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed.,
Basilea 2005, § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse,
Considerandi
2.
ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 491 ss.; B. CORBOZ, Le droit
constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che nella fattispecie in esame, con
decreto 18.10.2010 il procuratore pubblico Antonio Perugini ha posto in stato
d’accusa dinanzi alla Pretura penale RI 1 ed ha proposto la sua condanna alla
pena pecuniaria (sospesa condizionalmente) di CHF 1'200.--, corrispondente a 30
aliquote da CHF 40.-- ciascuna ed alla multa di CHF 1'000.--, siccome ritenuto
colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione “(…) per avere
violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la
sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con la vettura Ford
targata TI __________, omesso di mantenere la necessaria distanza di sicurezza
dall’antistante veicolo, effettuando poi una manovra di sorpasso sulla destra
di due vetture (…)” (decreto d’accusa 18.10.2010, DA 4589/2010);
che contro suddetto decreto, con scritto
2.11.2010
lo stesso RI 1 [benché in data 20.5.2010 sia stata istituita a suo
favore una tutela ai sensi dell’art. 372 CC (tutela volontaria)] ha inoltrato
formale opposizione (scritto 2.11.2010, AI 5, inc. MP DA __________);
che da un’attenta lettura dell’incarto
non appare che gli interessi di RI 1 siano colpiti in misura importante e non
sembra nemmeno che la fattispecie, alla base del decreto d’accusa, presenti
particolari problemi di fatto o imponga approfondimenti specifici dal profilo
giuridico, come rettamente rilevato dal giudice dell’istruzione e dell’arresto
nella decisione impugnata;
che dagli atti emerge inoltre come RI 1,
durante l’interrogatorio davanti alla polizia cantonale, non abbia avuto alcuna
difficoltà nell’esposizione dei fatti (cfr. verbale di interrogatorio
15.7
, AI 1, inc. MP DA __________);
che ciò emerge peraltro anche dal suo
scritto indirizzato alla polizia cantonale e nel quale contesta i fatti a lui
imputatigli (AI 1, inc. MP DA __________);
che in entrambi i casi egli è stato
perfettamente in grado di rispondere alle domande dell’agente interrogante e di
esporre, in maniera chiara e comprensibile, le sue argomentazioni senza l’aiuto
di un patrocinatore;
che ciò posto e considerato inoltre che
il procuratore pubblico ha già comunicato di voler rinunciare a partecipare al
dibattimento (AI 4, inc. GIAR __________), si deve concludere che il ricorrente
appare in grado di spiegare le sue ragioni a fondamento dell’opposizione in
relazione ai fatti accaduti (tant’è che si è rifiutato di firmare il verbale di
polizia) e di contestare la condanna del procuratore pubblico, anche senza
l’ausilio di un patrocinatore, non essendo impedito in questo modo di difendere
efficacemente i suoi interessi;
che pertanto, per tutti i motivi
sopraindicati, non si impone la designazione di un difensore d’ufficio (e
quindi neppure la concessione del gratuito patrocinio invocata dalla tutrice di
RI 1), non essendo gli interessi del ricorrente colpiti in misura importante ed
il caso non presentando difficoltà tali da rendere necessaria l’assistenza di
un avvocato;
che ciò nonostante RI 1 può, se lo
desidera, avvalersi del patrocinio di un difensore di fiducia;
che il ricorso va pertanto respinto; tassa
di giustizia e spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 1 ss. Lag, 56bis CPP, 1 ss. e 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2.La tassa di
giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.--
(ottanta), sono poste a carico di RI 1, __________.
3.Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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