60.2010.395
Istanza di ispezione degli atti. già accusata quale istante
21 dicembre 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2010.395
Data decisione, Autorità:
21.12.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusata quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.395
Lugano
21 dicembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sulle istanze 30.11./2.12.2010 e
2.12.2010 presentate da
IS 1
tendente ad ottenere copia dei documenti
prodotti dalla PI 3 nell’ambito dei procedimenti penali di cui agli incarti __________,
__________ e __________ nel frattempo archiviati;
premesso che l’istanza 30.11.2010 è stata
inviata via fax alla Pretura penale il 30.11.2010, che l’ha trasmessa, per
competenza, a questa Camera con scritto 1/2.12.2010;
rilevato che in data 2.12.2010 è stata
trasmessa, via fax, a questa Camera un’ulteriore istanza;
richiamate le osservazioni 6/7.12.2010 del
procuratore pubblico Andrea Pagani e 8/10.12.2010 della Pretura penale, che si
rimettono al giudizio di questa Camera;
richiamate altresì le osservazioni della PI
3 (di seguito PI 3), che comunica di non opporsi alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In data 19.5.2008 l’allora procuratore pubblico Marco
Villa ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome
ritenuta colpevole di disobbiedenza a decisioni dell’autorità e ha proposto la
sua condanna alla multa di CHF 500.-- e al pagamento della tassa di giustizia e
delle spese (DA __________).
Con
scritto 4.6.2008 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa.
Con decisione 7.10.2008 il giudice della
Pretura penale Giovanni Celio ha dichiarato IS 1 autrice colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità per
Fatti
i fatti descritti nel citato decreto di accusa e l’ha condannata, in
contumacia, alla multa di CHF 500.-- e al pagamento della tassa di giustizia e
delle spese (inc. __________).
Con sentenza 19.11.2008 – vista l’istanza
22.11.2008 – il giudice della Pretura penale Siro Quadri, sempre nelle forme
contumaciali, ha dichiarato definitivamente valida la sentenza di condanna
7.10.2008 (inc. __________).
In data 16.9.2009 la Corte di cassazione e
di revisione penale (di seguito CCRP) ha annullato la surriferita sentenza, a
seguito del ricorso 9.12.2008 presentato da IS 1 (inc. __________).
Con decisione 19.4.2010 il giudice della
Pretura penale Giorgio Bassetti ha dichiarato la sentenza contumaciale di
condanna del 7.10.2008 definitivamente valida (inc. __________).
Il
30.6.2010 la CCRP ha dichiarato irricevibili i ricorsi presentati da IS 1 (inc.
__________).
2. Con scritti 30.11/2.12.2010 e 2.12.2010 – a
valere quali istanze ex art. 27 CPP – IS 1 chiede di ottenere copia della
documentazione prodotta dalla PI 3 nell’ambito dei surriferiti procedimenti
penali.
Come esposto in entrata, il procuratore
pubblico e la Pretura penale si sono rimessi al giudizio di questa Camera.
La
PI 3, dal canto suo, ha dato il suo consenso in merito.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
Considerandi
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali
può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a
chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali
fissa le modalità dell’ispezione".
4.
Nel
presente caso, pur essendo stata la qui istante parte (quale accusata) nei procedimenti
nel frattempo terminati, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 27
CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5.
Nella
fattispecie in esame – nonostante la qui istante non abbia apportato alcuna
motivazione in merito –, è pacifico l’interesse giuridico legittimo ai sensi
dell’art. 27 CPP a compulsare gli incarti penali __________, __________ e __________, che peraltro l’hanno interessata personalmente in veste
di accusata, e a fotocopiare i
documenti prodotti dalla PI 3.
Di conseguenza questa Camera autorizza IS 1 a compulsare gli incarti __________, __________ e __________
e a fotocopiare i documenti prodotti dalla PI 3 presso la Pretura penale di __________,
concordando i tempi di accesso con la cancelleria.
6.
L’istanza è accolta ai sensi del
surriferito considerando.
Tassa
di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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