60.2010.398
Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento quale istante
15 dicembre 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.398
Data decisione, Autorità:
15.12.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.398
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17.11./6.12.2010
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere informazioni sulla
situazione personale di una persona in ambito penale;
premesso che la richiesta datata 17.11.2010
è pervenuta al Ministero pubblico il 25.11.2010, che con scritto 3/6.12.2010
l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera, rimettendosi al suo giudizio;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In
data 6.8.2007 l’ora procuratore pubblico Andrea Pagani ha posto in stato di accusa
dinanzi alla Pretura penale PI 1 siccome ritenuto colpevole di impedimento di
atti dell’autorità, grave infrazione alle norme della circolazione e guida in
stato di inattitudine, e meglio come descritto nel decreto di accusa DA __________.
Il
citato decreto è cresciuto in giudicato il 10.9.2007.
2. Con
la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a
questa Camera – il IS 1 istante, richiamando gli art. 20 LMSI e art. 17 cpv. 2
OCSP, chiede di ricevere informazioni sullo stato attuale delle inchieste
penale pendenti o concluse a carico di PI 1.
Come
esposto in entrata, il Ministero pubblico si è rimesso al giudizio di questa
Camera. PI 1, dal canto suo, ha dato il suo consenso il 10.11.2010 per eseguire
dei controlli sulla sua situazione personale (doc. 1.D annesso allo scritto
3/6.12.2010 del Ministero pubblico).
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel
caso in esame – ritenuti le norme richiamate nell’istanza e l’accordo della persona
interessata – si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo
ai sensi dell’art. 27 CPP a favore del IS 1 istante.
Di
conseguenza copia del decreto di accusa 6.8.2007 (DA __________) viene trasmessa
al Dipartimento istante unitamente alla presente decisione.
5. L’istanza è accolta ai sensi del
precedente considerando.
Considerati
la natura dell’istante e lo scopo della richiesta, non si prelevano tassa di
giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LMSI, l’OCSP e ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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