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Decisione

60.2010.4

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Danni materiali

15 aprile 2010Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

di patrocinio [in considerazione anche del fatto che, dagli atti e da quanto affermato

dallo stesso istante ("dopo quasi tre anni di silenzio", istanza

8/11.1.2010, p. 3), risulta che il procedimento sia rimasto fermo dal

23.10.2006 fino all'emanazione del decreto d'accusa avvenuta il 22.1.2009];

che, inoltre, il dispendio orario

indicato con riferimento ad alcune prestazioni appare sproporzionato: per gli

interrogatori dell'istante del 30.8.2006 presso il Ministero pubblico (dalle

ore 14.00 alle ore 17.45) è giustificato riconoscere un dispendio orario di 5

ore (interrogatorio e trasferta __________); la nota professionale indica inoltre,

diverse volte, "Senza lettera al cliente", intesa da questa

Camera quale copia per conoscenza al cliente senza lettera d'accompagnamento,

incombenza questa (l’invio di copia per conoscenza degli atti) che poteva

tuttavia essere effettuata dal segretariato, i cui costi rimangono a carico del

legale; anche il dispendio orario esposto di 5 ore e 30 minuti per la preparazione

dell'arringa appare sproporzionato alla fattispecie e a quanto riportato dal verbale

del dibattimento 29.9.2009;

che tutto ciò considerato viene pertanto

riconosciuto un onorario pari a 21 ore e 15 minuti a CHF 250.--/ora (tariffa

come richiesta) per complessivi CHF 5'312.50, di cui 300 minuti per i colloqui

con il cliente, 360 minuti per l'esame degli atti e la preparazione

dell'arringa, 130 minuti (come esposto) per le telefonate con il procuratore

pubblico/la Polizia/la Pretura penale, 50 minuti (come esposto) per gli scritti

al Ministero pubblico e alla Pretura penale e 435 minuti per i verbali di interrogatorio

e "accesso c/o MP Lugano per esame atti";

che le spese sono riconosciute in CHF

983.70 (come esposte);

che l'IVA ammonta a CHF 456.60 [su CHF

6'008.20 (onorario + spese senza esborso di CHF 288.-- per copia atti

istruttori)];

che a IS 1 va quindi rifusa, a titolo di

spese legali, la somma di CHF 6'752.80;

che il giudice della Pretura penale,

nella sua sentenza del 29.9.2009, ha già riconosciuto all'istante CHF 1'000.--

a titolo di ripetibili per il dibattimento; importo quest'ultimo sufficiente

per coprire l'onorario del patrocinatore, spese ed IVA;

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla

prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione

in data 8.1.2010 della presente istanza;

che

– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la

giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme

precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da

risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono

essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP.

1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa

del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del

lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.

406 e 1988 p. 422);

che

l’accusato prosciolto che postula il risarcimento di un danno materiale

deve provarne l’esistenza, l’entità ed il nesso causale naturale ed adeguato

tra il nocumento ed il procedimento penale [N. SALVIONI, Codice di procedura

penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di

patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di

risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta

dall'accusato prosciolto”] (cfr., sul nesso causale naturale ed adeguato,

decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004);

che

per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto

suppletivo, gli art. 42 ss. CO

(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l'istante domanda CHF 1'064.--, in relazione alle

trasferte __________ "(…) quando è stato sentito in sede d'istruttoria

(3 volte) e per presenziare al dibattimento (…)" (istanza 8/11.1.2010,

p. 5);

che

IS 1 è stato sentito il 7.4.2006 presso la Polizia cantonale di Bellinzona ed

Considerandi

il 30.8.2006 dinanzi al procuratore pubblico (prima solo e poi a confronto con __________)

(cfr. AI 6, AI 9, AI 10, inc. MP __________);

che

vi è evidentemente un nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento

penale promosso nei suoi confronti e le invocate poste del danno;

che

si giustifica quindi ammettere la suddetta posta del danno, ritenuta nondimeno

in CHF 280.--, di cui CHF 66.-- (x 3) pari al costo odierno del biglietto

ferroviario di seconda classe __________ (andata e ritorno) e CHF 82.-- pari al

costo odierno del biglietto ferroviario di seconda classe __________ (andata e

ritorno) [in applicazione del principio secondo cui il danneggiato è tenuto a

ridurre il nocumento (art. 44 CO)], senza interessi (considerato come venga

rifuso il prezzo odierno del biglietto);

che

l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito

dall’accusato prosciolto;

che

la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere

d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa

nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa

non sia stata riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che l’accusato che durante l’istruzione

formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà

personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a

seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni,

sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere

stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della

sua personalità;

che IS 1 sostiene che il procedimento

penale "(…) con un pubblico processo ad anni di distanza, giustifica di

riconoscere un'indennità di torto morale di CHF 1'000.-- (…)" (istanza

8/11.1.2010, p. 4);

che il qui istante si limita tuttavia ad

affermare di aver subito una grave lesione della sua personalità, senza tentare

di provare quanto preteso;

che

inoltre non ha prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza

fisica o psichica riconducibile al procedimento penale rispettivamente non ha

comprovato in altro modo un asserito pregiudizio;

che

nel caso concreto si deve pertanto negare una lesione della sua personalità che

abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento

penale;

che

questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile

dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato,

come emerge dal giudizio 29.9.2009 del giudice della Pretura penale e dalla

presente decisione;

che la

pretesa non può quindi essere ammessa;

che protesta

le ripetibili;

che – nella commisurazione dell’onorario

relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il

principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione

il grado di accoglimento del gravame;

che la redazione della domanda non

presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

che

l'onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che

tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell'istanza, va

pertanto ammesso un importo di CHF 300.--comprendente onorario, spese ed IVA;

che

ad IS 1 va rifuso l'importo complessivo di CHF 7'332.80, di cui CHF 6'752.80 per

spese legali, CHF 280.-- per danni materiali e CHF 300.-- per ripetibili di

questa sede;

che

giusta l'art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l'indennità dell'accusato prosciolto e l'indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell'art. 14 LTG e nell'art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 550.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 600.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per

la somma di CHF 150.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

Di conseguenza lo Stato della Repubblica

e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 29.9.2009 del

giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), rifonderà a IS

1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP,

l'importo di CHF 7'332.80, oltre interessi del 5% dal 8.1.2010 su CHF 6'752.80.

2. La

tassa di giustizia di CHF 550.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

600.-- (seicento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in

ragione di 150.-- (centocinquanta).

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto

e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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