60.2010.4
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Danni materiali
15 aprile 2010Italiano16 min
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Numero d'incarto:
60.2010.4
Data decisione, Autorità:
15.04.2010, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Danni materiali
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.4
Lugano
15 aprile
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 8/11.1.2010
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all'esito del
procedimento penale sfociato nella sentenza 29.9.2009 del giudice della Pretura
penale Damiano Stefani (inc. __________), un'indennità ai sensi dell'art. 317
CPP;
richiamate le osservazioni 12.1.2010 del giudice della
Pretura penale Damiano Stefani e 15/19.1.2010 del procuratore pubblico Moreno
Capella, con le quali entrambi si rimettono al giudizio di questa Camera;
richiamate le osservazioni 14/18.1.2010 della
Divisione della giustizia con le quali contesta la pretesa per torto morale, in
quanto "(…) l'interessato, che non ha sofferto la detenzione preventiva
durante la fase dell'inchiesta, non ha subito un'offesa alla sua personalità
così grave da giustificare la concessione di un'indennità per torto morale,
tanto più che egli non ha prodotto alcun certificato medico attestante una specifica
sofferenza fisica o psichica derivante dal procedimento penale (…)", e
afferma che la somma richiesta a titolo di ripetibili di questa sede "(…)
appare eccessiva (…)";
rilevato che, su richiesta di questa Camera, l'istante
ha dichiarato che "(…) nessuna delle posizioni di danno fatte valere
(…) sono state coperte, anticipate o garantite da chicchessia (…)";
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 21.1.2009 il procuratore
pubblico Moreno Capella ha posto IS 1 in stato di accusa dinanzi alla Pretura
penale, siccome ritenuto colpevole di infrazione alla LStup per avere "(…)
senza essere autorizzato, nel corso del 2004 e dell'estate 2005, a __________ e
a __________, venduto a __________ 5 grammi di eroina (…) e a __________ 3
buste di eroina contenenti ognuna circa 5 grammi di sostanza stupefacente
(…)" (decreto d'accusa 21.1.2009, DA __________);
che ha proposto la sua condanna alla
pena pecuniaria, sospesa condizionalmente, di CHF 3'500.--, corrispondente a 50
aliquote da CHF 70.-- ciascuna, alla multa di CHF 500.-- ed al pagamento di
tassa di giustizia e spese (decreto d'accusa 21.1.2009, DA __________);
che con scritto 22.1.2009 il qui istante
ha interposto opposizione al predetto decreto d'accusa;
che il 29.9.2009 il giudice della
Pretura penale ha assolto l'accusato dalle imputazioni, assegnandogli CHF
1'000.-- a titolo di ripetibili (sentenza 29.9.2009, inc. __________);
che con l'istanza in esame, presentata
nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP, IS 1 chiede che lo Stato
della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l'importo di CHF
11'806.75, oltre interessi, di cui CHF 9'742.75 per spese legali ["(…)
CHF 9'542.75 attribuibili alla fase predibattimentale, CHF 600.- per il dibattimento,
CHF 600.- per l'istanza in esame (…)", istanza 8/11.1.2010, p. 4], CHF
1'064.-- per danni materiali e CHF 1'000.-- per torto morale (istanza
8/11.1.2010, p. 5);
che l'avv. PR 1 ha assunto il mandato il
13.4.2006, prima dell'emanazione del decreto d'accusa 21.1.2009 (AI 5, inc. MP __________);
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo
dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore oppure liberato
da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella
forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni
materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ,
Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556
ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che
– come detto – il diritto in questione compete all’accusato;
che
accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha
promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che
lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di
reato è sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e
avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184
cpv. 1/2 CPP);
che
in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e
pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che
la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione
dell’accusa e da quel momento l’accusato beneficia di determinati
diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli
atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che
la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di accusato,
basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente
sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa
(L. MARAZZI, Il Giar, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 12 ss.);
che
è quindi da considerare accusata ogni persona sospettata di aver
commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua
situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che
la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi
dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta
difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi
rendono necessario un patrocinatore;
che
– in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere
l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale
della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale
(decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007);
che
nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono
considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali
l’interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle
questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente
nella procedura) [decisione TF 1B_186/2007 del 31.10.2007];
che
nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in
considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,
è negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore (decisione TF
1B_172/2007 del 2.10.2007; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del
Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 ss. ad art. 49 CPP; G.
PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit.,
§ 40 n. 11/16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire,
in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che
le accuse contro il qui istante sono emerse nell'ambito di un'inchiesta concernente
un grosso traffico di eroina e di cocaina;
che
nel frattempo IS 1 aveva anche inoltrato una domanda di naturalizzazione presso
le competenti autorità del Cantone __________ (AI 3, inc. MP, inc. MP __________);
che
egli è stato inoltre interrogato due volte (la prima volta dinanzi alla
polizia, la seconda volta dinanzi al magistrato inquirente);
che
in queste circostanze si giustifica riconoscere l’assistenza di un legale anche
prima dell’emanazione del decreto di accusa;
che
quindi IS 1 deve essere ritenuto accusato a’ sensi dell’art. 317 CPP fin
dall’inizio del procedimento penale;
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di
ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della
Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con
riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua
abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al
principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008,
disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri
corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore,
avv. PR 1, di CHF 9'542.75 [di cui CHF 7'885.-- di onorario (pari a circa 31
ore e 30 minuti a CHF 250.--/ora non indicando la nota professionale gli
onorari effettuati per ciascuna prestazione; l'istanza precisa unicamente che "(…)
la fatturazione considera un onorario orario di CHF 250.--; CHF 30.-- forfetario
per telefonata, CHF 30.-- per pagina di lettera e CHF 10.-- per lettera di
accompagnamento (…)", istanza 8/11.1.2010, p. 4), CHF 983.70 di spese
e CHF 674.05 di IVA (doc. B, doc. C)], oltre interessi;
che la
tariffa applicata è conforme ai principi suesposti;
che il dispendio orario, per un avvocato
con le dovute conoscenze in ambito penale, non appare giustificato dalle
concrete necessità di istruttoria e di patrocinio, considerato che il caso non
imponeva approfondimenti particolari, circostanza che difatti l'istante non sostiene;
che in particolare il numero di colloqui
con il qui istante, rispettivamente le telefonate al suo indirizzo, è
eccessivo, non giustificato dalle effettive necessità di istruttoria e quindi
Fatti
di patrocinio [in considerazione anche del fatto che, dagli atti e da quanto affermato
dallo stesso istante ("dopo quasi tre anni di silenzio", istanza
8/11.1.2010, p. 3), risulta che il procedimento sia rimasto fermo dal
23.10.2006 fino all'emanazione del decreto d'accusa avvenuta il 22.1.2009];
che, inoltre, il dispendio orario
indicato con riferimento ad alcune prestazioni appare sproporzionato: per gli
interrogatori dell'istante del 30.8.2006 presso il Ministero pubblico (dalle
ore 14.00 alle ore 17.45) è giustificato riconoscere un dispendio orario di 5
ore (interrogatorio e trasferta __________); la nota professionale indica inoltre,
diverse volte, "Senza lettera al cliente", intesa da questa
Camera quale copia per conoscenza al cliente senza lettera d'accompagnamento,
incombenza questa (l’invio di copia per conoscenza degli atti) che poteva
tuttavia essere effettuata dal segretariato, i cui costi rimangono a carico del
legale; anche il dispendio orario esposto di 5 ore e 30 minuti per la preparazione
dell'arringa appare sproporzionato alla fattispecie e a quanto riportato dal verbale
del dibattimento 29.9.2009;
che tutto ciò considerato viene pertanto
riconosciuto un onorario pari a 21 ore e 15 minuti a CHF 250.--/ora (tariffa
come richiesta) per complessivi CHF 5'312.50, di cui 300 minuti per i colloqui
con il cliente, 360 minuti per l'esame degli atti e la preparazione
dell'arringa, 130 minuti (come esposto) per le telefonate con il procuratore
pubblico/la Polizia/la Pretura penale, 50 minuti (come esposto) per gli scritti
al Ministero pubblico e alla Pretura penale e 435 minuti per i verbali di interrogatorio
e "accesso c/o MP Lugano per esame atti";
che le spese sono riconosciute in CHF
983.70 (come esposte);
che l'IVA ammonta a CHF 456.60 [su CHF
6'008.20 (onorario + spese senza esborso di CHF 288.-- per copia atti
istruttori)];
che a IS 1 va quindi rifusa, a titolo di
spese legali, la somma di CHF 6'752.80;
che il giudice della Pretura penale,
nella sua sentenza del 29.9.2009, ha già riconosciuto all'istante CHF 1'000.--
a titolo di ripetibili per il dibattimento; importo quest'ultimo sufficiente
per coprire l'onorario del patrocinatore, spese ed IVA;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione
in data 8.1.2010 della presente istanza;
che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono
essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP.
1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa
del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del
lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.
406 e 1988 p. 422);
che
l’accusato prosciolto che postula il risarcimento di un danno materiale
deve provarne l’esistenza, l’entità ed il nesso causale naturale ed adeguato
tra il nocumento ed il procedimento penale [N. SALVIONI, Codice di procedura
penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di
patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di
risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta
dall'accusato prosciolto”] (cfr., sul nesso causale naturale ed adeguato,
decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004);
che
per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO
(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l'istante domanda CHF 1'064.--, in relazione alle
trasferte __________ "(…) quando è stato sentito in sede d'istruttoria
(3 volte) e per presenziare al dibattimento (…)" (istanza 8/11.1.2010,
p. 5);
che
IS 1 è stato sentito il 7.4.2006 presso la Polizia cantonale di Bellinzona ed
Considerandi
il 30.8.2006 dinanzi al procuratore pubblico (prima solo e poi a confronto con __________)
(cfr. AI 6, AI 9, AI 10, inc. MP __________);
che
vi è evidentemente un nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento
penale promosso nei suoi confronti e le invocate poste del danno;
che
si giustifica quindi ammettere la suddetta posta del danno, ritenuta nondimeno
in CHF 280.--, di cui CHF 66.-- (x 3) pari al costo odierno del biglietto
ferroviario di seconda classe __________ (andata e ritorno) e CHF 82.-- pari al
costo odierno del biglietto ferroviario di seconda classe __________ (andata e
ritorno) [in applicazione del principio secondo cui il danneggiato è tenuto a
ridurre il nocumento (art. 44 CO)], senza interessi (considerato come venga
rifuso il prezzo odierno del biglietto);
che
l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito
dall’accusato prosciolto;
che
la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa
nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa
non sia stata riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante l’istruzione
formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà
personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a
seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni,
sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere
stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della
sua personalità;
che IS 1 sostiene che il procedimento
penale "(…) con un pubblico processo ad anni di distanza, giustifica di
riconoscere un'indennità di torto morale di CHF 1'000.-- (…)" (istanza
8/11.1.2010, p. 4);
che il qui istante si limita tuttavia ad
affermare di aver subito una grave lesione della sua personalità, senza tentare
di provare quanto preteso;
che
inoltre non ha prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza
fisica o psichica riconducibile al procedimento penale rispettivamente non ha
comprovato in altro modo un asserito pregiudizio;
che
nel caso concreto si deve pertanto negare una lesione della sua personalità che
abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento
penale;
che
questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile
dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato,
come emerge dal giudizio 29.9.2009 del giudice della Pretura penale e dalla
presente decisione;
che la
pretesa non può quindi essere ammessa;
che protesta
le ripetibili;
che – nella commisurazione dell’onorario
relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il
principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione
il grado di accoglimento del gravame;
che la redazione della domanda non
presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che
l'onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che
tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell'istanza, va
pertanto ammesso un importo di CHF 300.--comprendente onorario, spese ed IVA;
che
ad IS 1 va rifuso l'importo complessivo di CHF 7'332.80, di cui CHF 6'752.80 per
spese legali, CHF 280.-- per danni materiali e CHF 300.-- per ripetibili di
questa sede;
che
giusta l'art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l'indennità dell'accusato prosciolto e l'indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell'art. 14 LTG e nell'art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 550.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 600.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per
la somma di CHF 150.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica
e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 29.9.2009 del
giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), rifonderà a IS
1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP,
l'importo di CHF 7'332.80, oltre interessi del 5% dal 8.1.2010 su CHF 6'752.80.
2. La
tassa di giustizia di CHF 550.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
600.-- (seicento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in
ragione di 150.-- (centocinquanta).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto
e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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