60.2010.403
Istanza di ispezione degli atti. già denuncianti quali istanti
30 dicembre 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2010.403
Data decisione, Autorità:
30.12.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già denuncianti quali istanti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.403
Lugano
30 dicembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7/9.12.2010
presentata da
IS 1
IS 2
entrambi patr. da: PR 1
tendente ad ottenere
l’autorizzazione a compulsare gli atti dell’incarto penale NLP __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di una denuncia penale sporta il 31.1.2003
dai coniugi IS 1 e IS 2, il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un
procedimento penale, tra l’altro, a carico di PI 2 per l’ipotesi di reato di riciclaggio,
sfociato nel decreto di non luogo a procedere 28.12.2009 emanato dal
procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi per intervenuta prescrizione
dell’azione penale (NLP __________).
2. Con decisione 6.12.2010 questa Camera ha
parzialmente accolto la richiesta ex art. 27 CPP presentata l’8/12.3.2010 da PI
2 tendente ad ottenere l’accesso agli atti del surriferito procedimento penale
["(…). Operando una ponderazione degli interessi
contrapposti, occorre ammettere un interesse di principio dell’istante (in
quanto persona inchiestata) a conoscere, oltre che il testo del decreto di non
luogo a procedere, anche il testo dell’esposto penale e le deposizioni dei
testimoni. Per il resto, essendo l’incarto principalmente formato da documenti
bancari e da corrispondenza, non si giustifica (per la loro natura) di concedere
ulteriormente l’accesso agli atti. (…) L’istanza è parzialmente accolta. Cresciuta
in giudicato questa decisione, l’istante (o un suo rappresentante) potranno
prendere visione dell’esposto e dei verbali dei testi, e, se del caso,
ottenerne una copia" (decisione 6.9.2010, p. 3/4, inc. CRP __________)].
3. Con la presente istanza i coniugi IS 1 e IS 2 chiedono
di poter accedere agli atti del procedimento penale di cui all’incarto NLP __________, con l’eventuale estrazione di copie, allo
scopo di "(…) poter
riprendere la procedura rogatoriale presso le autorità di __________, che era
attualmente sospesa a motivo della conclusione del procedimento penale in corso
a __________, (…)" (istanza 7/9.12.2010, p. 2).
Questa Camera non ha ritenuto necessario
interpellare il procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi e le altre parti,
poiché il procedimento penale è stato avviato dai coniugi istanti.
4. L’art.
27 CPP, in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi
penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali
fissa le modalità dell’ispezione".
5. Nel presente caso, pur essendo stati gli istanti parte
(quali denuncianti) nel procedimento nel frattempo terminato, devono seguire la
procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico
legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche
alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è
terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i
successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento,
l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994 p. 19).
6. Nella
fattispecie in esame – considerati la surriferita giurisprudenza e i motivi
addotti nella richiesta ["L’intenzione dei miei assistiti (…), parte
civile nell’ambito del procedimento penale in corso a __________ nei confronti
della signora PI 2, è quello di recuperare i fondi giacenti a Lei intestati, ma
di pertinenza della parte civile, e depositati presso un istituto di credito
alle __________ " (istanza 7/9.12.2010, p. 2)] – è pacifico
l’interesse giuridico legittimo degli istanti a ottenere l’autorizzazione a compulsare
gli atti dell’incarto penale NLP __________, che peraltro li hanno interessati
personalmente in qualità di denuncianti.
IS 1 e IS 2 rispettivamente il loro
patrocinatore avv. PR 1 sono autorizzati ad esaminare l’incarto penale NLP __________
presso il Ministero pubblico e a fotocopiare gli atti utili ai fini del procedimento
rogatoriale presso le autorità di __________, concordando i tempi di accesso
con il procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, compatibilmente con i
suoi impegni. Non si giustifica limitare l’accesso agli atti degli istanti, in
ragione della loro posizione di ex parti civili.
7. L’istanza
è accolta ai sensi del surriferito considerando. Tassa di giustizia e spese
sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese
di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste, in solido,
a carico di IS 1, __________, e di IS 2, __________.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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