60.2010.406
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
27 dicembre 2010Italiano11 min
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Numero d'incarto:
60.2010.406
Data decisione, Autorità:
27.12.2010, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.406
Lugano
27 dicembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7/10.12.2010
presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1, ,
tendente ad ottenere, in
relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 8.6.2010
del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),
un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 14/16.12.2010 del
procuratore pubblico Clarissa Torricelli e 15/16.12.2010 della Divisione della
giustizia – che hanno comunicato di non avere osservazioni – e 14/17.12.2010 del
giudice della Pretura penale – che si è rimesso al giudizio di questa Camera –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 20.7.2009 il magistrato inquirente ha posto IS 1 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuta colpevole di vie di fatto giusta
l’art. 126 cpv. 1 CP [“per
avere, a __________, il 3 marzo 2008, commesso vie di fatto contro __________
colpendola al volto con alcune sberle sia a destra che a sinistra”];
che
ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 300.-- e al pagamento della tassa
di giustizia e delle spese (DA __________);
che
con scritto 5/6.8.2009 IS 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa;
che
con sentenza 8.6.2010 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusata
dall’imputazione (inc. __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 1'071.55, oltre interessi, per spese
legali;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.);
che
– come detto – il diritto in questione compete all’accusato;
che
accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha
promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che
lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di
reato è sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e
avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184
cpv. 1/2 CPP);
che
in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e
pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che
la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione
dell’accusa e da quel momento l’accusato beneficia di determinati
diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli
atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che
la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di accusato,
basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente
sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa
(L. MARAZZI, Il Giar, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 12 ss.);
che
è quindi da considerare accusata ogni persona sospettata di aver
commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua
situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che
la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi
dell’indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta
difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi
rendono necessario un patrocinatore;
che
– in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere
l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale
della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale
(decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007);
che
nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono
considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali
l’interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle
questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente
nella procedura) [decisione TF 1B_186/2007 del 31.10.2007];
che
nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in
considerazione solo una multa o una pena pecuniaria / pena privativa della
libertà di poco conto, è negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore
(decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,
Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 ss. ad
art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11/16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à
l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che
il mandato – secondo la nota professionale – è stato assunto dal legale
l’11.11.2008, prima – quindi – dell’emanazione del decreto di accusa 20.7.2009 (DA
__________) in applicazione dell’art. 207a CPP, ovvero quando la qui istante
non era ancora formalmente accusata;
che
la fattispecie non presentava particolari difficoltà fattuali e/o giuridiche,
da imporre – già in sede di informazioni preliminari, che hanno sostanzialmente
comportato alcuni interrogatori, tra i quali quello della qui istante, in
polizia (cfr. rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 20.3.2008) – l’assistenza
di un legale;
che
la pena proposta nel predetto decreto di accusa – multa di CHF 300.-- (DA __________)
– suggerisce peraltro che si trattava di un caso di poco conto;
che
di conseguenza, fino all’emanazione del decreto di accusa in questione, IS 1
non può essere considerata accusata a’ sensi dell’art. 317 CPP;
che
pertanto le spese di patrocinio precedenti il 20.7.2009 restano a suo carico, avendo
liberamente scelto di farsi assistere da un legale;
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei
ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio
regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione
che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
Fatti
di fiducia, avv. PR 1, di CHF 1'071.55, oltre interessi, già dedotti CHF 500.--
assegnati dal giudice della Pretura penale quali ripetibili;
che
la nota prodotta quale doc. B si limita ad indicare il dispendio di tempo,
quantificato in 265 (recte: 270) min, senza menzionare la tariffa oraria
applicata al caso concreto;
che
– posto come gli oneri legali, senza la deduzione dell’importo di CHF 500.-- riconosciuto
a titolo di ripetibili, ammontino a CHF 1'572.55, tenuto conto delle spese di
CHF 210.55 (recte: 211.55) e dell’IVA (non indicata) – si può ritenere che sia
stata applicata una tariffa di CHF 280.--/ora circa, che – per 270 min – dà un
onorario di CHF 1'260.--;
che
– stante la semplicità del caso – detta tariffa non è conforme ai suddetti
principi, e quindi viene ridotta a CHF 250.--/ora;
che
l’avv. PR 1 ha patrocinato, oltre che IS 1, anche il di lei marito __________,
deferito davanti al medesimo giudice per titolo di estorsione tentata, di ingiuria
ripetuta, di lesioni semplici e di vie di fatto ripetute (DA __________);
che
le prestazioni esposte nella nota professionale concernevano anche __________,
come si evince dalle opposizioni del 5.8.2009 indicate come “opposizione DA
x 2” e dagli
scritti 21.8.2009 e 31.8.2009 alla Pretura penale intitolati “__________e
IS 1”;
che
Considerandi
si giustifica quindi ridurre della metà il dispendio orario e le spese di cui
alla nota professionale, ad eccezione degli oneri concernenti la domanda di
indennità per ingiusto procedimento;
che
non si comprendono le prestazioni del 12.7.2010 (“invio a cliente 1 fattura”)
e del 12.8.2010 (“lett a Consiglio di Stato + pol + copia sentenza” e “tel
a cliente”), che – di conseguenza – non vengono riconosciute;
che
l’operazione “NP” dell’8.11.2010, verosimilmente “nota professionale”,
resta a carico dello studio legale;
che
– tutto ciò considerato – si ammettono un onorario pari a 2 ore e 18 min (137.5
min arrotondati a 138 min) a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 575.--, e
spese pari a CHF 99.50;
che
l’IVA ammonta a CHF 51.25;
che
a IS 1 va quindi rifuso, a
titolo di spese legali, l’importo di CHF 725.75;
che
da questa somma devono essere dedotte le ripetibili assegnate dalla Pretura
penale, ovvero CHF 250.-- [posto come la somma di CHF 500.-- fosse a favore anche
di __________ (decisione 8.6.2010, p. 6, inc. __________)], per cui l’importo
da rifonderle è pari a CHF 475.75, oltre interessi dal 7.12.2010, come postulato;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 200.--, sono poste a carico dell’istante, parzialmente soccombente, in
ragione di CHF 110.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 8.6.2010 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 475.75, oltre interessi del 5% dal 7.12.2010.
2. La
tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
200.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF
110.--.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza
dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto
pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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