Lexipedia

Decisione

60.2010.41

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

27 luglio 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n.

1 ss.);

che,

nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di

ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio

regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione

che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

che

giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha

riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed

all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua

responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale

e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

che

questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che,

in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che

il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza

della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici

(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,

importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione

della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per

ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non

arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008,

considerando 3.3.2)];

che

gli istanti postulano la rifusione della nota professionale del loro patrocinatore

di fiducia, avv. PR 1, di CHF 3’647.10 [di cui CHF 2'962.50 di onorario (11 ore

e 51 min a CHF 250.--/ora), CHF 427.-- di spese e CHF 257.60 di IVA (doc. 6)],

oltre interessi;

Considerandi

che

la tariffa applicata – CHF 250.--/ora – è conforme ai suddetti principi;

che

il dispendio orario esposto è

adeguato alla fattispecie, in particolare

in ragione del reato di infrazione

alla LF sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, ad eccezione di

quello inerente “Accesso in Pretura. Dibattimento e arringa” di data

15.9.2009

(180 min) [il dibattimento essendosi aperto alle ore 9.00 e riaperto,

per la motivazione e per la lettura del dispositivo, alle ore 10.00 (verbale di

dibattimento 15.9.2009)] e di quello inerente “Steso istanza alla Camera dei

ricorsi penali” di data 3.2.2010 (60 min) (allegato di poche pagine, senza

alcuna problematica particolare);

che determinante è del resto non tanto

l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che

un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza,

nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

che

nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una

certa proporzionalità;

che

– tutto ciò considerato – si giustifica riconoscere un onorario pari a 10 ore

ed 11 min a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 2'545.85, di cui 100 min per “Accesso

in Pretura. Dibattimento e arringa” e 40 min per “Steso istanza alla

Camera dei ricorsi penali”, per il resto ammesso come esposto;

che

le spese sono approvate in CHF 427.--, come indicate nella nota professionale;

che

l’IVA ammonta a CHF 225.95;

che

ai qui istanti va rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di

CHF 3'198.80;

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla

prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,

dall’introduzione in data 4.2.2010 della presente istanza;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 500.--, sono poste – in solido – a carico dei qui istanti, parzialmente

soccombenti, in ragione di CHF 60.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

alla sentenza 15.9.2009 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),

rifonderà complessivamente a IS 1, __________, __________, a IS 2, __________, __________,

a IS 3, __________, __________, ed a IS 4, __________, __________, a titolo di

indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'198.80, oltre

interessi del 5% dal 4.2.2010.

2. La

tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

500.--, sono poste – in solido – a carico di IS 1, __________, __________, di IS

2, __________, __________, di IS 3, __________, __________, e di IS 4, __________,

__________, in ragione di CHF 60.--.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza

dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto

pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss.

LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster