60.2010.41
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
27 luglio 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
60.2010.41
Data decisione, Autorità:
27.07.2010, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.41
Lugano
27 luglio
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/5.2.2010
presentata da
IS
1
IS
2
IS
3
IS
4
tutti patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in
relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 15.9.2009
del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),
un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 8/9.2.2010 del
procuratore pubblico Chiara Borelli, 9/10.2.2010 del giudice Damiano Stefani e
9/11.2.2010 della Divisione della giustizia, che si rimettono tutti alla
decisione di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con distinti decreti 11.12.2008 il magistrato inquirente ha posto IS 1, IS 2, IS
3 e IS 4 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuti
colpevoli di infrazione alla LF sugli impianti a fune adibiti al trasporto di
persone (art. 25 LIFT) per avere, a __________, il 5.7.2008, utilizzato la
funivia “__________” pur sapendo che a partire dall’1.1.2007 non vi era più
l’autorizzazione per il trasporto di persone;
che
ha proposto la condanna di IS 1 alla pena pecuniaria di CHF 550.-- (cinque aliquote
da CHF 110.--/aliquota), di IS 2 alla pena pecuniaria di CHF 750.-- (cinque aliquote
da CHF 150.--/aliquota), di IS 3 alla pena pecuniaria di CHF 700.-- (cinque aliquote
da CHF 140.--/aliquota) e di IS 4 alla pena pecuniaria di CHF 500.-- (cinque
aliquote da CHF 100.--/aliquota), pene tutte sospese condizionalmente per un periodo
di prova di due anni;
che
ha inoltre proposto la loro condanna alla multa di CHF 100.-- ed al pagamento
di tassa di giustizia e spese [DA __________ (IS 1), DA __________ (IS 2), DA __________
(IS 3) e DA __________ (IS 4)];
che
con scritti 18/19.12.2008 essi hanno interposto opposizione ai rispettivi decreti
di accusa;
che
con sentenza 15.9.2009 il giudice della Pretura penale ha prosciolto gli
accusati dall’imputazione (inc. __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1, IS 2, IS 3 e IS 4 chiedono che lo Stato della Repubblica e
del Cantone Ticino sia condannato a versare loro, quale risarcimento del danno
sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 3'647.10, oltre
interessi, per spese legali;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse,
2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI /
Fatti
K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n.
1 ss.);
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di
ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio
regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione
che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
gli istanti postulano la rifusione della nota professionale del loro patrocinatore
di fiducia, avv. PR 1, di CHF 3’647.10 [di cui CHF 2'962.50 di onorario (11 ore
e 51 min a CHF 250.--/ora), CHF 427.-- di spese e CHF 257.60 di IVA (doc. 6)],
oltre interessi;
Considerandi
che
la tariffa applicata – CHF 250.--/ora – è conforme ai suddetti principi;
che
il dispendio orario esposto è
adeguato alla fattispecie, in particolare
in ragione del reato di infrazione
alla LF sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, ad eccezione di
quello inerente “Accesso in Pretura. Dibattimento e arringa” di data
15.9.2009
(180 min) [il dibattimento essendosi aperto alle ore 9.00 e riaperto,
per la motivazione e per la lettura del dispositivo, alle ore 10.00 (verbale di
dibattimento 15.9.2009)] e di quello inerente “Steso istanza alla Camera dei
ricorsi penali” di data 3.2.2010 (60 min) (allegato di poche pagine, senza
alcuna problematica particolare);
che determinante è del resto non tanto
l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che
un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza,
nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);
che
nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una
certa proporzionalità;
che
– tutto ciò considerato – si giustifica riconoscere un onorario pari a 10 ore
ed 11 min a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 2'545.85, di cui 100 min per “Accesso
in Pretura. Dibattimento e arringa” e 40 min per “Steso istanza alla
Camera dei ricorsi penali”, per il resto ammesso come esposto;
che
le spese sono approvate in CHF 427.--, come indicate nella nota professionale;
che
l’IVA ammonta a CHF 225.95;
che
ai qui istanti va rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di
CHF 3'198.80;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,
dall’introduzione in data 4.2.2010 della presente istanza;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 500.--, sono poste – in solido – a carico dei qui istanti, parzialmente
soccombenti, in ragione di CHF 60.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
alla sentenza 15.9.2009 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),
rifonderà complessivamente a IS 1, __________, __________, a IS 2, __________, __________,
a IS 3, __________, __________, ed a IS 4, __________, __________, a titolo di
indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'198.80, oltre
interessi del 5% dal 4.2.2010.
2. La
tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
500.--, sono poste – in solido – a carico di IS 1, __________, __________, di IS
2, __________, __________, di IS 3, __________, __________, e di IS 4, __________,
__________, in ragione di CHF 60.--.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza
dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto
pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss.
LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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