Lexipedia

Decisione

60.2010.411

Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi. principio di proporzionalità

17 dicembre 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

60.2010.411

Data decisione, Autorità:

17.12.2010, CRP

Titolo:

Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi. principio di proporzionalità

GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ

PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ

art. 102 CPP-TI

art. 103 CPP-TI

art. 230 CPP-TI

Incarto n.

60.2010.411

Lugano

17 dicembre

2010/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in

sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)

segretaria:

Alessandra Mondada,

vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 10/13.12.2010

presentata dal

IS 1, ,

tendente ad ottenere la

proroga della carcerazione preventiva cui è astretto CO 1, __________ (patr.

da: avv. PR 1, __________), in vista del pubblico dibattimento;

visto il preavviso favorevole 16.12.2010 del procuratore pubblico Chiara Borelli;

preso atto che l'interessato non si oppone

alla proroga, come comunicato con lettera 15/16.12.2010 del suo patrocinatore;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Nei

confronti di CO 1 , in

detenzione preventiva dal 18.6.2010, il procuratore pubblico ha emanato il 30.11.2010 l’atto d’accusa (ACC __________), rinviandolo a processo per coazione sessuale,

atti sessuali con fanciulli e violazione del dovere di assistenza o educazione.

Il pubblico

dibattimento è stato aggiornato a giovedì 3.2.2011, con continuazione nei giorni

seguenti.

Considerandi

2.

Con la

presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise criminali di

__________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è astretto

l'imputato fino alla fine del dibattimento.

3.

L'art.

230.

CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta

giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della

Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è

prolungato sino a sessanta giorni.

Entro questo

lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope

legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente,

il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé

d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi

penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103

cpv. 1 lit. b CPP).

Le istanze di

proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP):

per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice

del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare

celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della

proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare

la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga

della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto

del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce

della durata della proroga.

Queste due

prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti

di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di

recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento

dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,

quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di

regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice

dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una

proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la

proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi

di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente

avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del

nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito

della proporzionalità.

4.

Nel caso in esame, sono dati i

presupposti per l’accoglimento della richiesta, ritenuto il sovraccarico del

Tribunale penale cantonale in generale e del presidente istante in particolare,

specialmente nel periodo delle feste e di fine anno.

5.

Nel

presente caso sono dati seri indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a

carico di CO 1, viste anche le sue ammissioni (verbali 13.7.2010, AI 37, p.

2-4, 27.9.2010, p. 1).

Inoltre, in

presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno

ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e

dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. GIAR 1997.26802; cfr. anche M.

RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale

ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

6.

Nel presente caso, considerato che CO 1 non

si oppone alla proroga del carcere, e ritenuto che il processo è aggiornato in

tempi ragionevoli, si può prescindere dall’esame dei preminenti motivi di

interesse pubblico.

7.

Nell’ottica

del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo,

il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni

carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena

privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice

di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105

Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).

Il protrarsi

del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità,

stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità

deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza

interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete,

in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento

dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.

8.

Nel presente caso non si pongono problemi

rispetto al principio della proporzionalità (vista la durata contenuta della

carcerazione preventiva), come pure nell’ottica della celerità.

9.

L’istanza

è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

pronuncia

1.L'istanza è accolta.

§ Di

conseguenza il carcere preventivo cui è astretto CO 1 , __________, è prorogato fino al 3.2.2011, rispettivamente fino alla conclusione del

processo.

2. Non si prelevano

tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster