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Decisione

60.2010.413

Trasmissione dell'incarto in materia di dissigillamento al giudice dei provvedimenti coercitivi per evasione

28 gennaio 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

60.2010.413

Data decisione, Autorità:

28.01.2011, CRP

Titolo:

Trasmissione dell'incarto in materia di dissigillamento al giudice dei provvedimenti coercitivi per evasione

CONFLITTI TRA AUTORITÀ

art. 9 AIMP

art. 248 cpv. 3 CPP

art. 448 cpv. 1 CPP

Incarto n.

60.2010.413

Lugano

28 gennaio

2011/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di

dissigillamento 14.12.2010 presentata dal

IS 1

nell’ambito della procedura di assistenza

giudiziaria internazionale in materia penale [domanda 2.3.2009 del __________,

__________] (inc. ROG.__________);

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che in data 14.12.2010 il

procuratore pubblico Moreno Capella ha presentato a questa Camera un’istanza di

dissigillamento in merito ad alcuni documenti acquisiti presso lo studio legale

dell’avv. PI 1 a __________ e presso un istituto bancario svizzero nell’ambito

della domanda di assistenza in materia penale del 2.3.2009, e relativi

complementi, presentata dal __________ di __________;

che questa Camera, nella sua

ultima sentenza del 22.12.2010 (inc. CRP __________), si è così espressa sul

problematico quesito relativo alla competenza in materia di dissigillamento:

“(…) 1.2.

Con

giudizio 9.6.2008 questa Camera ha riconosciuto la sua competenza a pronunciarsi

in merito al dissigillamento di simili atti: “preliminarmente occorre rilevare

che la competenza della scrivente Camera in relazione alle procedure di

disuggellamento, per nulla pacifica, è stata determinata dopo uno scambio di

pareri tra questa Camera ed il Tribunale penale federale, II Corte dei reclami

penali (in data 11.12.2007 e 19/20.12.2007), con riferimento anche alla

decisione 18.2.2008 della medesima Corte dei reclami penali (inc. RR.__________).

La competenza, ammessa per evidente spirito di servizio, può essere agganciata

all’art. 4 della Legge cantonale d’applicazione alla AIMP del 16.5.1988 (RL TI

3.3.3.2)” [decisione 9.6.2008, p. 2, inc. __________].

La

legge sulla revisione della giurisdizione amministrativa del 2.12.2008, in

vigore dal 27.1.2009, ha nondimeno abrogato l’art. 4 della legge di

applicazione della legge federale sull’assistenza internazionale in materia

penale, ciò che ha indotto questa Camera (…) a disconoscere una sua ulteriore

competenza ad esprimersi al proposito. Circostanza che ha spinto il Tribunale

penale federale ad adire l’Alta Corte con un’azione giusta l’art. 120 cpv. 1

lit. a LTF, dichiarata inammissibile (inc. __________). Il Tribunale federale

– nel suo giudizio 10.8.2010 – ha indicato che, “per evidenti motivi di

economia processuale e con riferimento al principio di celerità, la CRP, quale

autorità a suo tempo competente secondo il diritto cantonale, potrebbe

nondimeno riassumere l’incarto” (p. 6, inc. __________).

1.3.

Questa

Camera, in considerazione della manifesta lacuna nella legge dovuta

all’abrogazione dell’art. 4 della legge di applicazione della legge federale

sull’assistenza internazionale in materia penale e dell’invito /

dell’esortazione dell’Alta Corte all’indirizzo della Camera dei ricorsi penali,

ritiene che detta lacuna debba essere colmata con l’assunzione della competenza

ad esprimersi sul dissigillamento di atti sequestrati nell’ambito di una

domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. E questo

per non procrastinare oltre la chiusura della procedura rogatoriale introdotta

il 12/13.5.2009 e pertanto per tenere conto del principio della celerità (art.

17a cpv. 1 AIMP: “L’autorità competente tratta le domande con celerità. Essa

decide senza indugio.”).

Si

tratta invero di continuare ad ammettere una competenza che mai è stata pacifica

e che ha fatto oggetto di scambio di opinioni con il Tribunale penale federale

[cfr. quanto esposto nel giudizio 18.2.2008 della II Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale (inc. RR.__________)], al termine del quale

questa Camera – “per evidente spirito di servizio” – ha assunto il compito di

procedere al dissigillamento di atti sequestrati nel contesto di una domanda di

assistenza internazionale in materia penale.

Certo,

quando la Camera dei ricorsi penali ha ammesso la sua competenza, l’art. 4

della legge di applicazione della legge federale sull’assistenza internazionale

in materia penale era ancora in essere. Dall’1.1.2007, con l’entrata in vigore

della modificata legge federale sull’assistenza internazionale in materia

penale, questa Camera non era tuttavia già più competente in materia di ricorso

contro le decisioni delle autorità di esecuzione, competenza di spettanza della

Considerandi

II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Il fatto che il

citato art. 4 non sia stato abrogato contestualmente all’entrata in vigore

della citata legge federale sembra dovuto, più che a consapevole e ponderata

scelta del legislatore cantonale, a dimenticanza. Tanto è vero che detto

articolo è stato abrogato successivamente dalla legge sulla revisione della

giurisdizione amministrativa del 2.12.2008, in vigore dal 27.1.2009, con il seguente

commento: “L’art. 4 va pure abrogato, perché l’articolo 25 capoverso 1 AIMP, nella

versione entrata in vigore il 1° gennaio 2007, stabilisce che le decisioni di

prima istanza delle autorità cantonali possono essere impugnate direttamente

con ricorso alla Camera dei reclami penali del Tribunale penale federale”

(messaggio 13.11.2007, n. 5994).

La

competenza di questa Camera si è quindi sempre fondata, più che su una effettiva

base legale, sul fatto che l’incertezza dovuta all’ambiguità della regolamentazione

della procedura in materia di dissigillamento non poteva manifestamente pregiudicare

coloro che avevano chiesto l’apposizione dei sigilli e che avevano diritto a

che un’autorità si pronunciasse sul dissigillamento.

La

II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, con sentenza

18.2

, si era peraltro dichiarata incompetente a decidere in ambito di

dissigillamento (inc. RR.__________) (…)”;

che tuttavia, in ambito di

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il 1°.1.2011 è entrato

in vigore il nuovo art. 9 AIMP [contemporaneamente al nuovo codice di diritto processuale

penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)] che, per quanto concerne la perquisizione di carte e registrazioni

e all’apposizione di sigilli, rimanda, per analogia, agli articoli 246/248 CPP;

che la presente

istanza di dissigillamento è stata inoltrata a questa Camera in data

14.12

, e dunque prima dell’entrata in vigore della nuova disposizione, ma

non ha potuto essere evasa prima del 1°.1.2011;

che la recente revisione dell’AIMP

non prevede una norma specifica relativa all’applicazione del nuovo art. 9;

che l’art. 448 cpv. 1 CPP

pone, in generale, il principio dell’applicazione da subito del nuovo diritto,

di modo che ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del

nuovo CPP si applica da subito il nuovo diritto, tranne eccezioni enumerate

specificatamente in altre norme transitorie;

che pertanto è applicabile,

nella fattispecie in esame, il nuovo art. 9 AIMP che rimanda, tra gli altri,

all’art. 248 cpv. 3 CPP che prevede invero che, se l’autorità penale presenta

una domanda di dissigillamento, sulla stessa decide definitivamente il giudice

dei provvedimenti coercitivi (nell’ambito della procedura preliminare) o il

giudice presso il quale il caso è pendente (negli altri casi);

che questa normativa viene a

colmare ed a risolvere la lacunosa ed incerta situazione giuridica precedente

al 1°.1.2011;

che di conseguenza il

presente incarto viene trasmesso per evasione al giudice dei provvedimenti

coercitivi;

che la procedura presso

questa Camera è evasa con l’emanazione della presente decisione, senza tassa di

giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamate le norme citate ed ogni altra

disposizione applicabile,

dispone

1. L’incarto

è trasmesso, per evasione, al giudice dei provvedimenti coercitivi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

-

.

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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