60.2010.413
Trasmissione dell'incarto in materia di dissigillamento al giudice dei provvedimenti coercitivi per evasione
28 gennaio 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2010.413
Data decisione, Autorità:
28.01.2011, CRP
Titolo:
Trasmissione dell'incarto in materia di dissigillamento al giudice dei provvedimenti coercitivi per evasione
CONFLITTI TRA AUTORITÀ
art. 9 AIMP
art. 248 cpv. 3 CPP
art. 448 cpv. 1 CPP
Incarto n.
60.2010.413
Lugano
28 gennaio
2011/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di
dissigillamento 14.12.2010 presentata dal
IS 1
nell’ambito della procedura di assistenza
giudiziaria internazionale in materia penale [domanda 2.3.2009 del __________,
__________] (inc. ROG.__________);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che in data 14.12.2010 il
procuratore pubblico Moreno Capella ha presentato a questa Camera un’istanza di
dissigillamento in merito ad alcuni documenti acquisiti presso lo studio legale
dell’avv. PI 1 a __________ e presso un istituto bancario svizzero nell’ambito
della domanda di assistenza in materia penale del 2.3.2009, e relativi
complementi, presentata dal __________ di __________;
che questa Camera, nella sua
ultima sentenza del 22.12.2010 (inc. CRP __________), si è così espressa sul
problematico quesito relativo alla competenza in materia di dissigillamento:
“(…) 1.2.
Con
giudizio 9.6.2008 questa Camera ha riconosciuto la sua competenza a pronunciarsi
in merito al dissigillamento di simili atti: “preliminarmente occorre rilevare
che la competenza della scrivente Camera in relazione alle procedure di
disuggellamento, per nulla pacifica, è stata determinata dopo uno scambio di
pareri tra questa Camera ed il Tribunale penale federale, II Corte dei reclami
penali (in data 11.12.2007 e 19/20.12.2007), con riferimento anche alla
decisione 18.2.2008 della medesima Corte dei reclami penali (inc. RR.__________).
La competenza, ammessa per evidente spirito di servizio, può essere agganciata
all’art. 4 della Legge cantonale d’applicazione alla AIMP del 16.5.1988 (RL TI
3.3.3.2)” [decisione 9.6.2008, p. 2, inc. __________].
La
legge sulla revisione della giurisdizione amministrativa del 2.12.2008, in
vigore dal 27.1.2009, ha nondimeno abrogato l’art. 4 della legge di
applicazione della legge federale sull’assistenza internazionale in materia
penale, ciò che ha indotto questa Camera (…) a disconoscere una sua ulteriore
competenza ad esprimersi al proposito. Circostanza che ha spinto il Tribunale
penale federale ad adire l’Alta Corte con un’azione giusta l’art. 120 cpv. 1
lit. a LTF, dichiarata inammissibile (inc. __________). Il Tribunale federale
– nel suo giudizio 10.8.2010 – ha indicato che, “per evidenti motivi di
economia processuale e con riferimento al principio di celerità, la CRP, quale
autorità a suo tempo competente secondo il diritto cantonale, potrebbe
nondimeno riassumere l’incarto” (p. 6, inc. __________).
1.3.
Questa
Camera, in considerazione della manifesta lacuna nella legge dovuta
all’abrogazione dell’art. 4 della legge di applicazione della legge federale
sull’assistenza internazionale in materia penale e dell’invito /
dell’esortazione dell’Alta Corte all’indirizzo della Camera dei ricorsi penali,
ritiene che detta lacuna debba essere colmata con l’assunzione della competenza
ad esprimersi sul dissigillamento di atti sequestrati nell’ambito di una
domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. E questo
per non procrastinare oltre la chiusura della procedura rogatoriale introdotta
il 12/13.5.2009 e pertanto per tenere conto del principio della celerità (art.
17a cpv. 1 AIMP: “L’autorità competente tratta le domande con celerità. Essa
decide senza indugio.”).
Si
tratta invero di continuare ad ammettere una competenza che mai è stata pacifica
e che ha fatto oggetto di scambio di opinioni con il Tribunale penale federale
[cfr. quanto esposto nel giudizio 18.2.2008 della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale (inc. RR.__________)], al termine del quale
questa Camera – “per evidente spirito di servizio” – ha assunto il compito di
procedere al dissigillamento di atti sequestrati nel contesto di una domanda di
assistenza internazionale in materia penale.
Certo,
quando la Camera dei ricorsi penali ha ammesso la sua competenza, l’art. 4
della legge di applicazione della legge federale sull’assistenza internazionale
in materia penale era ancora in essere. Dall’1.1.2007, con l’entrata in vigore
della modificata legge federale sull’assistenza internazionale in materia
penale, questa Camera non era tuttavia già più competente in materia di ricorso
contro le decisioni delle autorità di esecuzione, competenza di spettanza della
Considerandi
II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Il fatto che il
citato art. 4 non sia stato abrogato contestualmente all’entrata in vigore
della citata legge federale sembra dovuto, più che a consapevole e ponderata
scelta del legislatore cantonale, a dimenticanza. Tanto è vero che detto
articolo è stato abrogato successivamente dalla legge sulla revisione della
giurisdizione amministrativa del 2.12.2008, in vigore dal 27.1.2009, con il seguente
commento: “L’art. 4 va pure abrogato, perché l’articolo 25 capoverso 1 AIMP, nella
versione entrata in vigore il 1° gennaio 2007, stabilisce che le decisioni di
prima istanza delle autorità cantonali possono essere impugnate direttamente
con ricorso alla Camera dei reclami penali del Tribunale penale federale”
(messaggio 13.11.2007, n. 5994).
La
competenza di questa Camera si è quindi sempre fondata, più che su una effettiva
base legale, sul fatto che l’incertezza dovuta all’ambiguità della regolamentazione
della procedura in materia di dissigillamento non poteva manifestamente pregiudicare
coloro che avevano chiesto l’apposizione dei sigilli e che avevano diritto a
che un’autorità si pronunciasse sul dissigillamento.
La
II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, con sentenza
18.2
, si era peraltro dichiarata incompetente a decidere in ambito di
dissigillamento (inc. RR.__________) (…)”;
che tuttavia, in ambito di
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il 1°.1.2011 è entrato
in vigore il nuovo art. 9 AIMP [contemporaneamente al nuovo codice di diritto processuale
penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)] che, per quanto concerne la perquisizione di carte e registrazioni
e all’apposizione di sigilli, rimanda, per analogia, agli articoli 246/248 CPP;
che la presente
istanza di dissigillamento è stata inoltrata a questa Camera in data
14.12
, e dunque prima dell’entrata in vigore della nuova disposizione, ma
non ha potuto essere evasa prima del 1°.1.2011;
che la recente revisione dell’AIMP
non prevede una norma specifica relativa all’applicazione del nuovo art. 9;
che l’art. 448 cpv. 1 CPP
pone, in generale, il principio dell’applicazione da subito del nuovo diritto,
di modo che ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del
nuovo CPP si applica da subito il nuovo diritto, tranne eccezioni enumerate
specificatamente in altre norme transitorie;
che pertanto è applicabile,
nella fattispecie in esame, il nuovo art. 9 AIMP che rimanda, tra gli altri,
all’art. 248 cpv. 3 CPP che prevede invero che, se l’autorità penale presenta
una domanda di dissigillamento, sulla stessa decide definitivamente il giudice
dei provvedimenti coercitivi (nell’ambito della procedura preliminare) o il
giudice presso il quale il caso è pendente (negli altri casi);
che questa normativa viene a
colmare ed a risolvere la lacunosa ed incerta situazione giuridica precedente
al 1°.1.2011;
che di conseguenza il
presente incarto viene trasmesso per evasione al giudice dei provvedimenti
coercitivi;
che la procedura presso
questa Camera è evasa con l’emanazione della presente decisione, senza tassa di
giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamate le norme citate ed ogni altra
disposizione applicabile,
dispone
1. L’incarto
è trasmesso, per evasione, al giudice dei provvedimenti coercitivi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-
.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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