60.2010.416
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
23 dicembre 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2010.416
Data decisione, Autorità:
23.12.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.416
Lugano
23 dicembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/15.12.2010
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere
l’autorizzazione ad accedere agli atti del procedimento penale di cui
all’incarto DA __________ nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta è stata inviata,
via fax, al Ministero pubblico il 3.12.2010, che l’ha trasmessa, per
competenza, a questa Camera con scritto 14/15.12.2010, senza formulare osservazioni
in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In data 28.6.2010 il procuratore pubblico
Chiara Borelli ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1
siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici "per avere, a __________, il __________ (…), colpendo con un pugno __________
__________, cagionatogli le lesioni attestate nel certificato medico agli atti" ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria
di CHF 3'600.--, corrispondente a 30 aliquote da CHF 120.-- cadauna, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 500.-- ed
al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________).
L’accusato
ha interposto opposizione il 26.7.2010. La stessa è stata dichiarata irricevibile
in data 27.9.2010 dal presidente della Pretura penale, essendo stata introdotta
in maniera tardiva.
Il citato decreto di accusa è quindi
cresciuto in giudicato il medesimo giorno.
2. Con
la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a
questa Camera – l’avv. PR 1 chiede di poter accedere agli atti del suddetto
procedimento penale inerente al suo cliente IS 1, allegando la relativa procura
datata 25.8.2010.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali
può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a
chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali
fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel
presente caso, pur essendo stato il qui istante parte (quale accusato) nel procedimento
nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27
CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nella
fattispecie in esame – nonostante il patrocinatore di IS 1 non abbia motivato
la sua richiesta – è pacifico l’interesse giuridico legittimo ai sensi
dell’art. 27 CPP dell’istante rispettivamente del suo legale a compulsare gli
atti dell’incarto penale sfociato nel decreto di accusa 28.6.2010 DA __________,
debitamente cresciuto in giudicato, che peraltro ha interessato IS 1 personalmente
in qualità di accusato.
Di
conseguenza, questa Camera autorizza IS 1 rispettivamente il suo patrocinatore
avv. PR 1 ad esaminare gli atti dell’incarto penale DA __________ presso il Ministero
pubblico, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Chiara
Borelli, e a fotocopiare i documenti di cui necessitano.
6. L’istanza
è accolta ai sensi del surriferito considerando. Tassa di giustizia e spese sono
poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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