60.2010.422
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
28 dicembre 2010Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2010.422
Data decisione, Autorità:
28.12.2010, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.422
Lugano
28 dicembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Ivano Ranzanici, Andrea
Pedroli (in sostituzione di Raffaele Guffi, assente)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17/20.12.2010
presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1, ,
tendente ad ottenere, in
relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo
a procedere 22.11.2010 emanato dal procuratore pubblico Clarissa Torricelli
(NLP __________), un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art.
317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 21/22.12.2010 del
magistrato inquirente e 22/27.12.2010 della Divisione della giustizia, che –
entrambi – si sono rimessi al giudizio di questa Camera;
preso atto che, su domanda 20.12.2010 di
questa Camera, il 22/23.12.2010 IS 1 ha comunicato che le spese legali di cui
ha postulato la rifusione non erano state coperte, anticipate o garantite da
terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
nei confronti di IS 1 l’allora procuratore pubblico Luca Maghetti ha promosso,
nel mese di gennaio 2006, un procedimento penale per titolo di violazione del
dovere d’assistenza o educazione giusta l’art. 219 cpv. 1 CP in relazione alla
di lei attività presso l’asilo nido “__________” nel periodo ottobre 2004 –
marzo 2005;
che
con decisione 22.11.2010 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a
procedere per insufficienza di prove (NLP __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 2'808.60, oltre interessi, per spese
legali;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.);
che
– come detto – il diritto in questione compete all’accusato;
che
accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha
promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che
lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di
reato è sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e
avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184
cpv. 1/2 CPP);
che
in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e
pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che
la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione
dell’accusa e da quel momento l’accusato beneficia di determinati
diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli
atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che
la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di accusato,
basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente
sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa
(L. MARAZZI, Il Giar, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 12 ss.);
che
è quindi da considerare accusata ogni persona sospettata di aver
commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua
situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che
la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi
dell’indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta
difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi
rendono necessario un patrocinatore;
che
– in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere
l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale
della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale
(decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007);
che
nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono
considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali
l’interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle
questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente
nella procedura) [decisione TF 1B_186/2007 del 31.10.2007];
che
nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in
considerazione solo una multa o una pena pecuniaria / pena privativa della
libertà di poco conto, è negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore
(decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,
Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 ss. ad
art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11/16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à
l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che
nella fattispecie il procedimento penale a carico di IS 1 è sfociato in un
decreto di non luogo a procedere (NLP __________);
che
nei suoi confronti non è quindi stata promossa l’accusa;
che
con decisione 12.12.2006 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha
ammesso la qui istante al beneficio del gratuito patrocinio, ritenuto – tra
l’altro – che “sebbene non vi sia ancora stata promozione dell’accusa, il
tipo di imputazione ed altre particolarità del caso (per esempio teste per un
certo periodo e solo successivamente indagata, durata delle informazioni preliminari),
giustificano l’assistenza di un patrocinatore già in questa fase” (inc.
GIAR __________);
che
IS 1 va dunque ritenuta accusata a’ sensi dell’art. 317 CPP anche se nei
suoi confronti, formalmente, non è stata promossa l’accusa giusta l’art. 188
CPP;
che,
inoltre, malgrado – come detto – sia stata ammessa al beneficio del gratuito
patrocinio, l’istante ha diritto ad un’indennità per ingiusto procedimento
perché prosciolta dalle accuse;
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei
ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della
Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con
riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua
abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al
principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione
che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando
Fatti
3.3.2)];
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PR 1, di CHF 2'808.60 [di cui CHF 2'412.50 di onorario (9 ore
e 39 min a CHF 250.-- /ora), CHF 197.70 di spese e CHF 198.40 di IVA (doc. B)],
oltre interessi;
che la tariffa applicata – CHF 250.--/ora –
è conforme ai suddetti principi;
che
il dispendio orario e le spese sono adeguate al caso;
che
Considerandi
non viene risarcita l’IVA, l’istante avendo domicilio all’estero (cfr.
decisione 24.2.2003 di questa Camera in re L.I., inc. 60.2000.292);
che
a IS 1 va quindi rifuso, a
titolo di spese legali, l’importo di CHF 2'610.20, di cui CHF 2'412.50 di
onorario e CHF 197.70 di spese, oltre interessi dal 17.12.2010, come postulato;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 350.--, sono poste a carico dell’istante, parzialmente soccombente, in
ragione di CHF 40.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al decreto di non luogo a procedere 22.11.2010 emanato dal procuratore pubblico
Clarissa Torricelli (NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________,
a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'610.20,
oltre interessi del 5% dal 17.12.2010.
2. La
tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.--,
sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 40.--.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza
dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto
pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster