60.2010.424
Istanza di ispezione degli atti
27 dicembre 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.424
Data decisione, Autorità:
27.12.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.424
Lugano
27 dicembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Raffaele Guffi, assente)
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 15.12.2010
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a
compulsare copia della relazione medico legale del medico patologo di cui agli
atti dell’incarto penale NLP __________;
rilevato che l’istanza è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha poi trasmessa a questa Camera in
data 21.12.2010;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. La
mattina del 22.4.2010 una squadra della IS 1, tra cui il dr. med. __________, è
stata chiamata presso il negozio __________ di __________ in quanto __________,
dipendente del supermercato, era stato colto da un improvviso malore. Malgrado
il tentativo di rianimarlo, il medico, alle ore 08:20, ne attestava la morte.
Lo stesso giorno il sostituto procuratore pubblico Zaccaria Akbas ha conferito
il mandato al medico patologo di esperire sulla salma un esame esterno. Lo
stesso, eseguito il giorno seguente, ha confermato la morte per cause naturali
di __________.
2.Con la presente istanza il dr. med. __________, medico
d’urgenza presso la IS 1, Servizio Autoambulanze, chiede di poter “(…)
ricevere una copia della relazione medico legale da parte del patologo
riguardante il decesso del signor __________, da me constatato in data
22.04.2010 (…)” (istanza 15.12.2010).
Il sostituto procuratore
pubblico ha dichiarato non avere osservazioni in merito.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre
ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può
permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le
modalità dell’ispezione”.
4. Nel caso in esame – ritenuti l’attività del
medico istante presso la IS 1, il ruolo svolto da quest’ultimo al momento della
morte di __________ nonché la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli
atti – si deve, di principio, ammettere l’esistenza di un interesse giuridico
legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.
Questa Camera autorizza
tuttavia la compulsazione unicamente dell’ultima pagina (p. 6) della “relazione
sulle operazioni medico-legali eseguite sulla salma di __________” del
25.5.2010 (AI 5, inc. NLP __________). La stessa verrà inviata all’istante con
la presente decisione.
5. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi. La tassa di giustizia e le spese sono poste
a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG
ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico della IS 1, __________.
3. Intimazione:
Considerandi
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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