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Decisione

60.2010.43

Istanza di proroga del carcere preventivo in vista del dibattimento. seri indizi. pericolo di fuga. pericolo di recidiva. proporzionalità

12 febbraio 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

60.2010.43

Data decisione, Autorità:

12.02.2010, CRP

Titolo:

Istanza di proroga del carcere preventivo in vista del dibattimento. seri indizi. pericolo di fuga. pericolo di recidiva. proporzionalità

GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ

PERICOLO DI FUGA

PERICOLO DI RECIDIVA

PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ

art. 102 CPP-TI

art. 103 CPP-TI

art. 230 CPP-TI

Incarto n.

60.2010.43

Lugano

12 febbraio

2010/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano

Ranzanici, assente)

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 5/8.2.2010

presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere la proroga

della detenzione preventiva cui è astretto CO 1, __________ (patr. da: dott.

iur. PR 1, __________), in vista del pubblico dibattimento;

visto il preavviso favorevole 10/11.2.2010 del procuratore pubblico Clarissa

Torricelli;

preso atto che l'interessato non si oppone

alla proroga, come comunicato con scritto 11.2.2010 del patrocinatore;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Nei

confronti di CO 1, in

detenzione preventiva dal 29.4.2009, il procuratore pubblico ha emanato il 25.1.2010 l’atto d’accusa (ACC __________), rinviandolo a processo per titolo di

furto aggravato (ripetuto, in parte tentato), danneggiamento (ripetuto), violazione

di domicilio (ripetuta), falsità in certificati, infrazione alla LDDS

(ripetuta), infrazione alla LF sugli stranieri (ripetuta), circolazione senza licenza

di condurre e contravvenzione alla LStup.

Il pubblico

dibattimento è stato aggiornato a lunedì 8.3.2010 e dovrebbe esaurirsi in una

sola giornata.

Considerandi

2.

Con la

presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali

di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è

astretto l'imputato fino all’8.3.2010, rispettivamente fino alla presumibile

conclusione del pubblico dibattimento.

3.

L'art.

230.

CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta

giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della

Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è

prolungato sino a sessanta giorni.

Entro questo

lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope

legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente,

il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé

d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi

penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103

cpv. 1 lit. b CPP).

Le istanze di

proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP):

per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice

del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare

celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della

proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare

la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga

della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto

del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce

della durata della proroga.

Queste due

prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti

di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di

recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento

dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,

quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di

regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice

dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una

proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la

proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi

di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente

avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del

nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito

della proporzionalità.

4.

Nel caso in esame, sono dati

tutti i presupposti per l’accoglimento dell'istanza, ritenuta la situazione di

sovraccarico del Tribunale penale cantonale, in particolare creatasi

dall’accumulo di atti d’accusa con detenuti pervenuti nel corso dei mesi di novembre

e dicembre dello scorso anno.

5.

In

concreto sono dati seri indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a

carico di CO 1, come risulta dalle sue ammissioni (verbale 10.11.2009, AI 20).

Inoltre, in

presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno

ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e

dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. GIAR __________; cfr. anche M.

RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale

ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

6.

Il

mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di

preminenti motivi di interesse pubblico.

7.

Il

pericolo di fuga (cfr., al proposito, decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005) è

connesso con uno degli scopi principali della carcerazione preventiva, quello

di assicurare la presenza dell’imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento

o all’esecuzione della pena che potrà essergli inflitta.

In base agli

elementi del caso concreto occorre stabilire se l’accusato detenuto non ha

evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella

prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale eventualmente da scontare.

In altri termini, occorre verificare se la tentazione di riparare all’estero

per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è quindi sorretta da

sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste solo astrattamente,

bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure essere evitato con

misure meno incisive.

8.

Nel

presente caso, si deve ammettere un concreto pericolo di fuga. Per CO 1, non

esistono legami con il territorio del nostro paese, come risulta dal suo curriculum

vitae (verbale 10.11.2009, AI 20, p. 22/23). Considerate questa situazione, le innumerevoli

imputazioni contestate a CO 1 e la relativa prospettiva di possibile pena da

scontare, si deve ammettere un concreto pericolo di fuga, essendo

effettivamente data la tentazione di riparare all’estero per sottrarsi al

procedimento o all’esecuzione della pena. Pericolo che non può essere eliminato

con altre misure, meno incisive.

9.

Il

pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una

valutazione dell’insieme delle circostanze. Bisogna quindi fondarsi su

circostanze concrete che rendano tale eventualità assai verosimile e riferita a

reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294), rispettando anche in tale modo il

criterio della proporzionalità. Esso

non può essere desunto solo dalla protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente

all’arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren,

besonders bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola,

la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: è necessario che anche altre

condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità dell’accusato rendano

plausibile il rischio di recidiva e adeguata la misura della detenzione.

Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del procedimento penale in

corso. Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale,

dopo una prima scarcerazione o una condanna, depone a favore del pericolo di

recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b). In

particolare il Tribunale federale stabilisce che il pericolo di recidiva è dato

con una certa verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto

sfavorevole sul detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono

gravi (decisioni TF 1P.750/2004 del 21.1.2005,1P.198/2006 del 25.4.2006 cons.

4.

).

10.

Nel

presente caso si deve ammettere l’esistenza di un pericolo di recidiva. CO 1 ha

ammesso di essere stato condannato più volte, dal 1982 in avanti, per titolo di emissione di assegni a vuoto, truffa, falsificazione di firma,

sostituzione di persona, rapina (verbale 10.11.2009, AI 20, p. 22).

11.

La

carcerazione preventiva cui è astretto CO 1 è pertanto giustificata da seri

indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.

12.

Nell’ottica

del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo,

il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni

carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena

privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice

di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105

Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).

Il protrarsi

del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità,

stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità

deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza

interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete,

in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento

dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.

13.

Occorre

ritenere che la durata della proroga è unicamente di due giorni, peraltro legati

ad un fine settimana. Considerati i reati oggetto dell’atto di accusa e la situazione

personale dell’accusato, la domanda di proroga rispetta il principio della

proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa del

processo sono certamente inferiori alla possibile pena (cfr. anche decisione

10.7.2007

del giudice dell'istruzione e dell'arresto, p. 7, inc. GIAR __________)

e l’inchiesta non presenta particolari tempi morti o violazioni del principio

della celerità.

14.

L’istanza

è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

pronuncia

1.L'istanza è accolta.

§ Di

conseguenza il carcere preventivo cui è astretto CO 1, __________, è prorogato fino all’8.3.2010, rispettivamente fino alla conclusione del

processo.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di

diritto:

Contro decisioni

finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali

sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali

(art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i

motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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