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Decisione

60.2010.52

Istanza di ispezione degli atti. parte lesa quale istante

20 maggio 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

60.2010.52

Data decisione, Autorità:

20.05.2010, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. parte lesa quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2010.52

Lugano

20 maggio

2010/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 10/12.2.2010

presentata da

IS 1 ,

patr. da: PR 1 ,

tendente ad ottenere

informazioni relative ad un procedimento penale;

premesso che la richiesta è stata inviata

direttamente al Ministero pubblico, che – per il tramite del Tribunale penale

cantonale – l’ha trasmessa per competenza a questa Camera il 10/12.2.2010;

richiamato lo scritto 26.2/1.3.2010 del

presidente della Corte, giudice Marco Villa, con il quale si rimette al giudizio

di questa Camera;

richiamate le osservazioni 2.3.2010 del

procuratore pubblico Andrea Gianini, mediante le quali chiede di non dar

seguito alla richiesta di informazioni;

richiamate le osservazioni 4/5.3.2010 del patrocinatore

di PI 3, mediante le quali chiede di non dar seguito alla domanda di

informazioni;

richiamato lo scritto 26/29.3.2010 del

patrocinatore di PI 4, mediante il quale comunica che la sua cliente non è

stata risarcita;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A seguito di una denuncia presentata

da PI 4, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________),

sfociato in un atto d’accusa del 3.7.2008 (ACC __________) a carico di PI 3:

nell’atto d’accusa, PI 4 è indicata quale parte civile, mentre che la società istante

IS 1 figura quale parte lesa.

Considerandi

2.

Con

la presente richiesta, IS 1, rappresentata da un legale __________, chiede informazioni

circa l’esito del processo e se la parte civile sia stata risarcita

dall’accusato.

Il

presidente della Corte del merito si è rimesso al giudizio di questa Camera.

Il

procuratore pubblico ha contestato l’autorizzazione da parte del patrocinatore

estero ad esercitare in Svizzera. Ha pure eccepito l’irregolarità formale della

richiesta, in quanto presentata unicamente per fax. Ha infine contestato

l’esistenza di un interesse giuridico legittimo da parte della società istante.

PI 3 ha contestato all’istante, che non si è costituita parte civile, il

diritto di ricevere le informazioni richieste, che potrebbe facilmente ottenere

dalla sua cliente, PI 4. Quest’ultima, per mezzo del proprio patrocinatore, ha

fatto sapere che non è stata risarcita.

3.

L’art.

27.

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali

può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a

chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti

personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle

parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali

fissa le modalità dell’ispezione".

4.

Nel

presente caso, l’istanza è presentata dalla società riconosciuta nell’atto

d’accusa quale parte lesa.

Occorre

preliminarmente fare alcune considerazioni sulla situazione giuridica della

parte lesa nel CPP. La stessa è menzionata all’art. 69 cpv. 3 CPP (in caso di

promozione dell’accusa, il procuratore pubblico deve avvertire la parte lesa) e

all’art. 184 cpv. 2 CPP (in caso di decreto di non luogo a procedere il

procuratore pubblico lo notifica alla parte civile o alla parte lesa).

Da

queste due menzioni, appare evidente che il codice tutela la parte lesa nella

fase iniziale del procedimento.

Per

un verso, comunicandole l’eventuale decisione di non luogo a procedere, di modo

che la parte lesa, costituendosi parte civile, possa presentare un’istanza di

promozione dell’accusa ai sensi dell’art. 186 CPP.

Per

altro verso, comunicandole la promozione dell’accusa, ovvero il passaggio del

procedimento dalla fase delle informazioni preliminari a quella dell’istruzione

formale. Non essendo possibile una promozione dell’accusa contro ignoti, il

leso apprende in tal modo chi sia sospettato quale autore del reato, potendo in

tal modo decidere, con cognizione di causa, se costituirsi parte civile (M. RUSCA

/ E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese,

Lugano 1997, n. 14 ad art. 69, p. 223).

Dopo

questa comunicazione, vi saranno solo rapporti con la parte civile: nessuna comunicazione

va più obbligatoriamente fatta alla parte lesa (Messaggio aggiuntivo del

20.3

, p. 100).

5.

A

contrario, si deve considerare che la parte lesa, non costituitasi parte

civile, non ha più diritto di ricevere informazioni sul prosieguo del

procedimento, rispettivamente sull’esito del medesimo dopo lo svolgimento dell’istruzione

formale.

6.

Alle

luce delle surriferite norme e considerazioni, si deve concludere che la parte

lesa non ha, di principio, un interesse giuridico legittimo a conoscere l’esito

del procedimento nel quale ha rinunciato a costituirsi parte civile. Solo

eccezionalmente, indicando e giustificando specifici motivi relativi al caso di

specie, può vedersi riconoscere un interesse giuridico legittimo ai sensi

dell’art. 27 CPP. Ciò che nel caso concreto non è realizzato, ritenuto inoltre

che può comunque intervenire presso la parte civile.

7.

Per

questi motivi, l’istanza va respinta, ciò che permette di prescindere

dall’esaminare se il patrocinatore dell’istante fosse legittimato o meno a

presentare la richiesta o se la stessa fosse formalmente corretta.

8.

La

tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza. Considerata la semplicità

della procedura, non si riconoscono ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG

ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. La

tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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