60.2010.52
Istanza di ispezione degli atti. parte lesa quale istante
20 maggio 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2010.52
Data decisione, Autorità:
20.05.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. parte lesa quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.52
Lugano
20 maggio
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 10/12.2.2010
presentata da
IS 1 ,
patr. da: PR 1 ,
tendente ad ottenere
informazioni relative ad un procedimento penale;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che – per il tramite del Tribunale penale
cantonale – l’ha trasmessa per competenza a questa Camera il 10/12.2.2010;
richiamato lo scritto 26.2/1.3.2010 del
presidente della Corte, giudice Marco Villa, con il quale si rimette al giudizio
di questa Camera;
richiamate le osservazioni 2.3.2010 del
procuratore pubblico Andrea Gianini, mediante le quali chiede di non dar
seguito alla richiesta di informazioni;
richiamate le osservazioni 4/5.3.2010 del patrocinatore
di PI 3, mediante le quali chiede di non dar seguito alla domanda di
informazioni;
richiamato lo scritto 26/29.3.2010 del
patrocinatore di PI 4, mediante il quale comunica che la sua cliente non è
stata risarcita;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una denuncia presentata
da PI 4, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________),
sfociato in un atto d’accusa del 3.7.2008 (ACC __________) a carico di PI 3:
nell’atto d’accusa, PI 4 è indicata quale parte civile, mentre che la società istante
IS 1 figura quale parte lesa.
Considerandi
2.
Con
la presente richiesta, IS 1, rappresentata da un legale __________, chiede informazioni
circa l’esito del processo e se la parte civile sia stata risarcita
dall’accusato.
Il
presidente della Corte del merito si è rimesso al giudizio di questa Camera.
Il
procuratore pubblico ha contestato l’autorizzazione da parte del patrocinatore
estero ad esercitare in Svizzera. Ha pure eccepito l’irregolarità formale della
richiesta, in quanto presentata unicamente per fax. Ha infine contestato
l’esistenza di un interesse giuridico legittimo da parte della società istante.
PI 3 ha contestato all’istante, che non si è costituita parte civile, il
diritto di ricevere le informazioni richieste, che potrebbe facilmente ottenere
dalla sua cliente, PI 4. Quest’ultima, per mezzo del proprio patrocinatore, ha
fatto sapere che non è stata risarcita.
3.
L’art.
27.
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali
può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a
chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali
fissa le modalità dell’ispezione".
4.
Nel
presente caso, l’istanza è presentata dalla società riconosciuta nell’atto
d’accusa quale parte lesa.
Occorre
preliminarmente fare alcune considerazioni sulla situazione giuridica della
parte lesa nel CPP. La stessa è menzionata all’art. 69 cpv. 3 CPP (in caso di
promozione dell’accusa, il procuratore pubblico deve avvertire la parte lesa) e
all’art. 184 cpv. 2 CPP (in caso di decreto di non luogo a procedere il
procuratore pubblico lo notifica alla parte civile o alla parte lesa).
Da
queste due menzioni, appare evidente che il codice tutela la parte lesa nella
fase iniziale del procedimento.
Per
un verso, comunicandole l’eventuale decisione di non luogo a procedere, di modo
che la parte lesa, costituendosi parte civile, possa presentare un’istanza di
promozione dell’accusa ai sensi dell’art. 186 CPP.
Per
altro verso, comunicandole la promozione dell’accusa, ovvero il passaggio del
procedimento dalla fase delle informazioni preliminari a quella dell’istruzione
formale. Non essendo possibile una promozione dell’accusa contro ignoti, il
leso apprende in tal modo chi sia sospettato quale autore del reato, potendo in
tal modo decidere, con cognizione di causa, se costituirsi parte civile (M. RUSCA
/ E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese,
Lugano 1997, n. 14 ad art. 69, p. 223).
Dopo
questa comunicazione, vi saranno solo rapporti con la parte civile: nessuna comunicazione
va più obbligatoriamente fatta alla parte lesa (Messaggio aggiuntivo del
20.3
, p. 100).
5.
A
contrario, si deve considerare che la parte lesa, non costituitasi parte
civile, non ha più diritto di ricevere informazioni sul prosieguo del
procedimento, rispettivamente sull’esito del medesimo dopo lo svolgimento dell’istruzione
formale.
6.
Alle
luce delle surriferite norme e considerazioni, si deve concludere che la parte
lesa non ha, di principio, un interesse giuridico legittimo a conoscere l’esito
del procedimento nel quale ha rinunciato a costituirsi parte civile. Solo
eccezionalmente, indicando e giustificando specifici motivi relativi al caso di
specie, può vedersi riconoscere un interesse giuridico legittimo ai sensi
dell’art. 27 CPP. Ciò che nel caso concreto non è realizzato, ritenuto inoltre
che può comunque intervenire presso la parte civile.
7.
Per
questi motivi, l’istanza va respinta, ciò che permette di prescindere
dall’esaminare se il patrocinatore dell’istante fosse legittimato o meno a
presentare la richiesta o se la stessa fosse formalmente corretta.
8.
La
tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza. Considerata la semplicità
della procedura, non si riconoscono ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG
ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
2. La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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