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Decisione

60.2010.56

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

25 febbraio 2010Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

di PI 2. Il procedimento è sfociato in un decreto d’accusa del 16.7.2009 emanato

dal sostituto procuratore pubblico Amos Pagnamenta (DA __________), cresciuto

in giudicato.

2. Con

la presente richiesta, il patrocinatore di IS 1 chiede di poter avere accesso

agli atti del procedimento penale, in relazione con una richiesta di

risarcimento recentemente avanzata dal patrocinatore della vittima.

3. L’art.

27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi

penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di

copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti

personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle

parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi

Considerandi

penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.

Nel

presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale accusata) nel procedimento

nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e

dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori

preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli

atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS

dell’11.3.1987, ad art. 8, p. 10). Come ricordano i successivi lavori

preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse

giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale

dell’8.11.1994, p. 19).

5.

Nel

presente caso è pacifico l’interesse dell’istante, e non emergono contrari interessi

di terzi.

6.

L’istanza

è accolta. L’incarto sarà esaminabile presso la cancelleria di questa Camera,

previo accordo su data ed ora.

7.

La

tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG

ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. La

tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF

100.-- (cento), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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