60.2010.56
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
25 febbraio 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.56
Data decisione, Autorità:
25.02.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.56
Lugano
25 febbraio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12/15.2.2010
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere
l’accesso ad un incarto penale concluso in cui era parte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di IS 1 per titolo
di vie di fatto (inc. MP __________), per fatti avvenuti il 17.2.2009 a danno
Fatti
di PI 2. Il procedimento è sfociato in un decreto d’accusa del 16.7.2009 emanato
dal sostituto procuratore pubblico Amos Pagnamenta (DA __________), cresciuto
in giudicato.
2. Con
la presente richiesta, il patrocinatore di IS 1 chiede di poter avere accesso
agli atti del procedimento penale, in relazione con una richiesta di
risarcimento recentemente avanzata dal patrocinatore della vittima.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi
penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi
Considerandi
penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.
Nel
presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale accusata) nel procedimento
nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e
dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli
atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS
dell’11.3.1987, ad art. 8, p. 10). Come ricordano i successivi lavori
preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse
giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994, p. 19).
5.
Nel
presente caso è pacifico l’interesse dell’istante, e non emergono contrari interessi
di terzi.
6.
L’istanza
è accolta. L’incarto sarà esaminabile presso la cancelleria di questa Camera,
previo accordo su data ed ora.
7.
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG
ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
100.-- (cento), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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