60.2010.59
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
30 luglio 2010Italiano10 min
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Numero d'incarto:
60.2010.59
Data decisione, Autorità:
30.07.2010, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.59
Lugano
30 luglio
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/17.2.2010
presentata da
IS
1
IS
2
IS
3
IS
4
IS
5
tutti patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in
relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 13.10.2009
del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________),
un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 23/25.2.2010 della
Divisione della giustizia – che, in generale, si è rimessa alle osservazioni
che avrebbe presentato il Ministero pubblico e, in particolare, ha contestato
la tariffa di CHF 300.--/ora –, 24/25.2.2010 del giudice della Pretura penale e
1.3.2010 del procuratore pubblico Andrea Maria Balerna – che, entrambi, hanno
comunicato di rinunciare a presentare osservazioni rimettendosi al giudizio di
questa Camera –;
preso atto che, su richiesta 17.2.2010 di
questa Camera, il 19/22.2.2010 il legale degli istanti ha fatto sapere che le
spese di patrocinio non erano state coperte da assicurazioni o da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con distinti decreti 10.12.2008 il magistrato inquirente ha posto IS 1, IS 2, IS
3, IS 4 e IS 5 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuti
colpevoli di sommossa (art. 260 cpv. 1 CP) “per avere, a __________, in data
01.01.2007, partecipato ad un pubblico assembramento nel corso del quale sono
stati commessi collettivamente atti di violenza contro le cose, e meglio per
avere partecipato ad una sedicente manifestazione di solidarietà nei confronti
dei __________, nel corso della quale alcuni partecipanti hanno scritto
graffiti su muri della struttura __________, causando un danno alla Repubblica
e Cantone Ticino quantificato in fr. 774.40 (spese di pulitura)”;
che
ha proposto la condanna di IS 1 alla pena pecuniaria di CHF 700.-- (dieci aliquote
da CHF 70.--/aliquota) ed alla multa di CHF 300.--, di IS 2 alla pena pecuniaria
di CHF 900.-- (dieci aliquote da CHF 90.--/aliquota) ed alla multa di CHF
300.--, di IS 3 alla pena pecuniaria di CHF 800.-- (dieci aliquote da CHF
80.--/aliquota) ed alla multa di CHF 300.--, di IS 4 alla pena pecuniaria di
CHF 400.-- (dieci aliquote da CHF 40.--/aliquota) ed alla multa di CHF 200.-- e
di IS 5 alla pena pecuniaria di CHF 300.-- (dieci aliquote da CHF 30.--/aliquota)
ed alla multa di CHF 200.-- (pene tutte sospese condizionalmente per un periodo
di prova di due anni);
che
ha inoltre proposto la loro condanna al versamento alla parte civile Stato
della Repubblica e del Cantone Ticino, in solido, dell’importo di CHF 774.40 a titolo di risarcimento ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese [DA __________
(IS 1), DA __________ (IS 2), DA __________ (IS 3), DA __________ (IS 4), DA __________
(IS 5)];
che
essi hanno tempestivamente interposto opposizione ai rispettivi decreti di accusa
(scritto 22/23.12.2008 di IS 1; scritto 24/29.12.2008 di IS 2; scritto
24/29.12.2008 di IS 3; scritto 30/31.12.2008 di IS 4; scritto 23/24.12.2008 di IS
5);
che
il 13.10.2009 il giudice della Pretura penale ha prosciolto gli accusati
dall’imputazione (inc. __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1, IS 2, IS 3, IS 4 e IS 5 chiedono, protestando le ripetibili,
che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versare
loro, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale,
l’importo di CHF 5'816.95, oltre interessi, per spese legali;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di
ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio
regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione
che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
gli istanti postulano la rifusione della nota professionale del loro
patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di CHF 5'816.95 [di cui CHF 5'150.-- di onorario
(17 ore e 10 min a CHF 300.--/ora), CHF 256.10 di spese e CHF 410.85 di IVA
(doc. 5)], oltre interessi;
che
la fattispecie non presentava particolari difficoltà di fatto e/o di diritto in
capo sia alla preparazione del processo sia al dibattimento stesso, da esigere
un aumento del citato importo, come si evince dalla lettura della sentenza
Fatti
13.10.2009 (inc. __________),
che ben evidenzia l’assenza (manifesta) dei presupposti del reato ipotizzato;
che,
in queste circostanze, la tariffa oraria di CHF 300.--/ora non è conforme ai suddetti
principi: il fatto che le parti abbiano concordato detta tariffa non implica
che possa / debba essere rifusa da questa Camera, che al caso concreto
applicherà quindi l’usuale tariffa di CHF 250.--/ora;
che
per la medesima ragione si deve ritenere eccessivo il dispendio orario esposto dal
legale (che ha assunto il mandato dopo l’emanazione dei decreti di accusa e che
ha sostanzialmente assistito gli istanti nella preparazione del processo e nel
dibattimento) con riferimento allo studio della fattispecie / alla preparazione
del processo (540 min, ovvero 9 ore) [prestazioni di data 24.2.2009, 18.3.2009,
11.10.2009 e 12.10.2009];
che
dal verbale di dibattimento risulta che esso si è aperto alle ore 9.15 e si è riaperto, per la
motivazione e per la lettura del dispositivo, alle ore 12.30: il dispendio
orario di 320 min (5 ore e 20 min) indicato nella nota professionale per trasferta / processo appare dunque eccessivo;
che determinante è del resto non tanto l’impiego
temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato
diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un
mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);
che
nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una
certa proporzionalità;
che – tutto ciò considerato – si giustifica
riconoscere un onorario pari a 14 ore e 35 min (875 min) a CHF 250.--/ora, per
complessivi CHF 3'645.85, di cui 420 min (7 ore) inerenti l’esame degli atti / la
preparazione del dibattimento e 285 min [4 ore e 45 min] (compresa la trasferta
__________) inerenti il processo, per il resto ammesso come esposto;
che
giusta l’art. 3 cpv. 2 lit. b TOA l’avvocato ha diritto al rimborso dell’importo
Considerandi
di CHF 5.-- per ogni pagina
originale, inclusa la copia per l’incarto, somma che questa Camera continua a
riconoscere anche dopo l’abrogazione della TOA (1.1.2008);
che
non sono pertanto ammesse le spese concernenti le fotocopie degli scritti, già
comprese a’ sensi del predetto disposto;
che le spese sono di conseguenza approvate
in CHF 210.10;
che
l’IVA ammonta a CHF 293.05;
che
ai qui istanti è rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di CHF
4'149.--, oltre interessi dall’1.3.2010, come postulato;
che
protestano le ripetibili;
che
– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,
tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che
la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari;
che
l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore
conosceva la fattispecie;
che
– tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza –
va pertanto ammesso un importo di CHF 600.--, comprendente onorario, spese ed
IVA;
che
agli istanti – quale indennità per ingiusto procedimento – è risarcito
l’importo complessivo di CHF 4'749.--, di cui CHF 4'149.--, oltre interessi,
per spese legali e CHF 600.-- per ripetibili;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 500.--, sono poste – in solido – a carico dei qui istanti, parzialmente soccombenti,
in ragione di CHF 50.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
alla sentenza 13.10.2009 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________),
rifonderà complessivamente a IS 1, __________, __________, a IS 2, __________, __________,
a IS 3, __________, __________, a IS 4, __________, __________, ed a IS 5, __________,
__________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF
4'749.--, oltre interessi del 5% su CHF 4'149.-- dall’1.3.2010.
2. La
tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
500.--, sono poste – in solido – a carico di IS 1, __________, __________, di IS
2, __________, __________, di IS 3, __________, __________, di IS 4, __________,
__________, e di IS 5, __________, __________, in ragione di CHF 50.--.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto
e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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