60.2010.6
Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante
23 febbraio 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2010.6
Data decisione, Autorità:
23.02.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.6
Lugano
23 febbraio
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23.12.2009/13.1.2010
presentata da
IS 1 ,
patr. da: PR 1
tendente ad avere accesso
agli atti del procedimento penale inc. MP promosso a carico di PI 2, , e di PI
1, (entrambi patr. da: avv. PR 2, );
richiamati gli scritti 12/13.1.2010 del
procuratore pubblico Andrea Maria Balerna – che, trasmettendo l’istanza a
questa Camera per competenza, ha comunicato di non essere contrario alla
domanda – e 29.1/1.2.2010 di PI 2 e di PI 1 – che si sono rimessi al giudizio
di questa Camera rispettivamente si sono opposti a concedere l’accesso ad un
perito calligrafico –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 24.10.2003 IS 1 ha denunciato PI 2 e PI 1 – direttore rispettivamente funzionario
dell’allora __________, __________ – per titolo di, segnatamente, amministrazione
infedele e di appropriazione indebita (AI 1);
che
il procedimento penale – in difetto dei presupposti dei reati ipotizzati – è
sfociato nei decreti di non luogo a procedere 26.2.2004 nei confronti di PI 2
(AI 8, NLP __________) e 5.3.2007 nei confronti di PI 1 (AI 40, NLP __________),
cresciuti in giudicato;
che
con giudizio 17.12.2007 questa Camera ha concesso ad IS 1 di esaminare /
fotocopiare il rapporto 1.3.2007 dell’Équipe finanziaria del Ministero pubblico
allestito nell’ambito del predetto procedimento (inc. CRP __________);
che
– ora – con istanza 23.12.2009/13.1.2010 IS 1 chiede, per necessità processuali
di carattere civile, di prendere visione dell’intero incarto e, se del caso, di
permettere l’accesso ad un perito calligrafico affinché possa esprimere una
valutazione in merito ad una firma apposta su un estratto bancario allegato al
verbale di interrogatorio 27.2.2007 (AI 38);
che
giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato
il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”;
che nel presente caso l’istante, pur
essendo stato parte – quale parte civile – al procedimento nel frattempo
terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un
interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica infatti anche
alle richieste di ispezione degli atti delle parti dopo la conclusione del
procedimento (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8, p. 10);
che,
come indicano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, terminato il
procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che
nella fattispecie – in assenza di elementi atti a confutare detta presunzione,
ritenuto inoltre che il magistrato inquirente ed i denunciati non si oppongono
alla domanda per quanto concerne l’accesso dell’istante – si deve riconoscere
ad IS 1 un interesse giuridico legittimo a prendere visione dell’inc. MP __________
e, se necessario, a fotocopiarne gli atti;
che
la facoltà concessa al qui istante di fotocopiare gli atti rende priva di
oggetto la richiesta di permettere ad un perito calligrafico di accedere
all’incarto: sarà l’istante, se del caso, a consegnargli gli atti fotocopiati
per eventuale perizia;
che
l’istanza è accolta ai sensi dei precedenti considerandi;
che
tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’istante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit.
f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali
sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali
Considerandi
(art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i
motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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