60.2010.60
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
30 luglio 2010Italiano12 min
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Numero d'incarto:
60.2010.60
Data decisione, Autorità:
30.07.2010, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.60
Lugano
30 luglio
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/17.2.2010
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in
relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 2.9.2009
della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________), confermato
dal Tribunale federale con sentenza 22.12.2009 (inc. __________),
un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 22/23.2.2010 del
presidente della Pretura penale Marco Kraushaar, 23/24.2.2010 del procuratore
pubblico Antonio Perugini, 26.2/1.3.2010 della Divisione della giustizia e 24/25.3.2010
del procuratore pubblico Clarissa Torricelli, che – tutti – si rimettono al giudizio
di questa Camera;
preso atto che, su richiesta 18.2.2010 di
questa Camera, il 22/23.2.2010 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio
non erano state coperte, anticipate o garantite da assicurazioni o da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreti 2.10.2006 e 18.12.2006 IS 1
è stato posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto
colpevole di diffamazione (art. 173 CP) [“per avere a __________ e __________, il 7 settembre
2005, comunicando con terzi, accusato la psicologa __________ di condotta
disonorevole, rispettivamente di fatti suscettibili di nuocere alla di lei reputazione,
e meglio per avere, nel ricorso 7 settembre 2005 inviato al Tribunale di
appello, I Camera civile, Lugano, accusato la psicologa __________ di avere
gonfiato le fatture fatturando prestazioni mai effettuate allo scopo di
incassare una parcella più alta di quanto dovutole, analogamente a quanto fatto
per anni dallo psichiatra __________” (DA __________)] rispettivamente di disobbedienza a
decisioni dell’autorità (art. 292 CP) [“per non avere ottemperato al decreto cautelare 21
settembre 2006 del Pretore della Giurisdizione di __________ con il quale gli
veniva fatto ordine, sotto la comminatoria dell’art. 292 CPS, di sottoscrivere
Fatti
i contratti di credito ipotecario relativi alle ipoteche variabili no. __________
e __________ della __________ di __________, relativi alla part. __________ RFD
__________, come pure il contratto di cessione fiduciaria in proprietà a scopo
di garanzia relativo alla proprietà della CI al portatore di nominali
375'000.-- CHF gravante in I. rango la part. __________ RFD di __________” (DA __________)];
che
è stata proposta la sua condanna alla multa di CHF 300.-- (DA __________)
rispettivamente di CHF 500.-- (DA __________) ed al pagamento di tassa di giustizia
e spese;
che
la parte civile __________ è stata rinviata al competente foro civile (DA __________);
che
con scritti 19/20.10.2006 e 27/28.12.2006 IS 1 ha interposto opposizione ai predetti decreti di accusa;
che
con sentenza 17.4.2007 – riuniti i procedimenti il 23.2.2007 per economia di
giudizio – il presidente della Pretura penale ha dichiarato IS 1 autore
colpevole di diffamazione e di disobbedienza a decisioni dell’autorità e lo ha
condannato alla multa di CHF 800.--, al pagamento di tassa di giustizia e spese
ed al versamento a __________ di CHF 400.-- per spese legali (inc. __________ /
inc. __________);
che
con giudizio 2.9.2009 la Corte di cassazione e di revisione penale, adita dal
qui istante con ricorso 24/25.5.2007, ha accolto il gravame annullando la
decisione impugnata ed assolvendo il ricorrente da entrambe le imputazioni
(inc. __________);
che,
infine, con sentenza 22.12.2009 il Tribunale federale, al quale si era
aggravato il procuratore pubblico limitatamente al reato di diffamazione, ha
respinto il ricorso (inc. __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 9'454.90
(comprese le ripetibili già assegnategli dalla Corte di cassazione e di
revisione penale), oltre interessi, per spese legali;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei
ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della
Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con
riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua
abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al
principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione
che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PR 1, di CHF 9'454.90 [di cui CHF 7'832.70 di onorario (31 ore
e 20 min a CHF 250.--/ora), CHF 954.40 di spese e CHF 667.80 di IVA (doc. E)],
importo non ancora dedotto della somma di CHF 1'500.--, assegnati a IS 1 quali
ripetibili dalla Corte di cassazione e di revisione penale (sentenza 2.9.2009,
p. 18, inc. __________);
che
la tariffa applicata – CHF 250.--/ora – è conforme ai suddetti principi;
che
il legale ha assunto il mandato dopo l’emanazione dei decreti di accusa ed ha
sostanzialmente assistito il qui istante nella preparazione del processo, nel
dibattimento davanti alla Pretura penale e nelle procedure di fronte alla Corte
di cassazione e di revisione penale ed al Tribunale federale (assistenza,
Considerandi
avanti all’Alta Corte, unicamente passiva, in quanto non sono state chieste
osservazioni al ricorso inoltrato dal procuratore pubblico);
che
– malgrado il procedimento si sia esteso a tre gradi di giudizio (reato di diffamazione)
rispettivamente a due gradi di giudizio (reato di disobbedienza a decisioni dell’autorità)
– i fatti alla base delle imputazioni non erano complicati né dal profilo
fattuale né dal profilo giuridico, come ben emerge dalla decisione 2.9.2009
della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________);
che,
in queste circostanze, è eccessivo il dispendio orario di quasi 5 ore inerente
i colloqui con IS 1;
che la nota professionale espone onorario anche
per prestazioni che potevano essere effettuate dal segretariato [“Apertura
incarto” (2.11.2006), “Fotocopie (18)” (21.11.2006), invio di
lettere “accompagnatorie” (21.11.2006, 12.12.2006, 22.12.2006, 15.3.2007,
24.5
), “Fotocopie documenti (85)” (6.12.2006), “Fotocopia
documenti incarto penale (54)” (12.12.2006), invio per fax (18.4.2007), “Invio
racc. ricorso a Pretura penale” (24.5.2007)], i cui oneri devono essere
sopportati dal legale (decisione 9.3.2009 di questa Camera in re M.S., inc.
60.2008
);
che
la citata nota indica inoltre, al 6.12.2006, l’invio di due scritti alla
Pretura penale, con esposizione di onorario anche per la loro spedizione: una
sola lettera, comprendente altresì la richiesta di trasmissione di alcuni
documenti, era tuttavia sufficiente nel caso concreto, per cui per queste
operazioni vengono ammessi CHF 125.-- (30 min) di onorario e CHF 20.-- di
spese;
che
il costo dei fogli accompagnatori agli scritti inviati per conoscenza e dei
fogli per appunti sono a carico dello Studio legale (decisione 9.3.2009 di
questa Camera in re M.S., inc. 60.2008.237);
che,
come detto, con sentenza 2.9.2009 la Corte di cassazione e di revisione penale
ha assolto IS 1 dalle accuse assegnandogli la somma di CHF 1'500.-- per ripetibili
(p. 18, inc. __________);
che
detto importo appare adeguato per coprire onorario, spese ed IVA inerenti la
procedura davanti a detta Corte (prestazioni dal 16.5.2007 al 21.9.2009): la
redazione del gravame, posto come il legale ben conosceva la fattispecie
oggetto di ricorso, non ha infatti comportato difficoltà particolari né di
fatto né di diritto [inutili sono peraltro le operazioni indicate come “Acc.
a __________: invio bozza ricorso” (16.5.2007) e “Fotocopia sentenza a
avv. __________” (21.9.2009), la persona in questione essendo – come si
evince dal sito __________ – segretario dell’__________ e quindi senza diretto
interesse a ricevere copia del ricorso e della relativa sentenza (e questo a
prescindere dal fatto che, verosimilmente, sia stato l’avv. __________ a
mettere in contatto l’istante con il legale: “Coll. tel. con __________”
di data 2.11.2006, prestazione riconosciuta da questa Camera)];
che
determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga
(REP. 1998 n. 126);
che
nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una
certa proporzionalità;
che
– tutto ciò considerato – si giustifica riconoscere un onorario pari a 17 ore e
20.
min a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 4'333.35, di cui 180 minuti per
colloqui con cliente, per il resto riconosciuto come esposto [con le eccezioni
di cui si è detto inerenti le operazioni a carico del legale, gli scritti
6.12.2006
alla Pretura penale (CHF 125.-- di onorario) e gli oneri concernenti
la procedura davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale, già
coperti dall’importo di CHF 1'500.--, assegnati all’istante da detta Corte e di
conseguenza non oggetto della presente decisione];
che
le spese sono ammesse in CHF 567.90 [come esposte nella nota professionale, con
le eccezioni sopra indicate riguardanti i costi per gli scritti accompagnatori,
i fogli per appunti e gli scritti 6.12.2006 (le spese di questi ultimi sono
riconosciute in CHF 20.--)];
che
l’IVA ammonta a CHF 372.50;
che
a IS 1 è rifuso, a titolo di oneri legali, l’importo di CHF 5'273.75;
che per gli interessi moratori sono
applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti
al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti
(art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 16.2.2010 della
presente istanza;
che
protesta, ancorché in modo confuso, le ripetibili [“La procedura è gratuita:
non si prelevano tasse spese e ripetibili” (istanza 16/17.2.2010, p. 7)];
che – nella commisurazione dell’onorario
relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il
principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione
il grado di accoglimento del gravame;
che
la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari;
che
l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore
conosceva la fattispecie;
che
– tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza –
va pertanto ammesso un importo di CHF 600.--, comprendente onorario, spese ed
IVA;
che
a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – è risarcito l’importo complessivo
di CHF 5'873.75, di cui CHF 5'273.75,
oltre interessi, per spese
legali e CHF 600.-- per ripetibili;
che
l’art. 320 cpv. 5 vCPP prevedeva la gratuità della procedura di indennità:
detto disposto è stato nondimeno abrogato dalla legge 20.6.2006, in vigore dal
18.8
;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG, in vigore a partire da tale data, la tassa di
giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e
l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art.
14.
LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 1’000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 1’050.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, in
ragione di CHF 350.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
alla sentenza 2.9.2009 della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________),
confermata il 22.12.2009 dal Tribunale federale (inc. __________), rifonderà a IS
1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP,
l’importo di CHF 5'873.75, oltre interessi del 5% dal 16.2.2010 su CHF 5'273.75.
2. La
tassa di giustizia di CHF 1’000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
1’050.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di
CHF 350.--.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza
dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto
pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss.
LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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