60.2010.68
Istanza di ispezione degli atti. Querelante quale istante
8 marzo 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.68
Data decisione, Autorità:
08.03.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Querelante quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.68
Lugano
8 marzo 2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 10/23.2.2010
presentata da
IS 1
rappr. da: PR 1
tendente ad ottenere copia di eventuali
querele da lui presentate a suo tempo contro __________;
ritenuto che l’istanza è stata spedita
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera in data 25/26.2.2010;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.L’istante è stato sottoposto a tutela volontaria dalla
Commissione tutoria regionale __________, con sede a __________, in data __________ __________. Quale tutore è stato nominato il
figlio PR 1, che qui rappresenta il padre.
In
relazione ad una causa civile pendente (relativa all’annul-lamento di un
diritto di usufrutto) e per la quale la Commissione tutoria regionale
competente ha già dato l’autorizzazione a stare in causa (decisione del __________),
il tutore (per conto del padre) chiede di ottenere eventuali querele sporte a
suo tempo (dal 2003 al 2008) dal pupillo contro __________, beneficiaria del diritto
di usufrutto.
2.Il Ministero pubblico ha trasmesso a questa Camera
unicamente un rapporto di polizia del 20.2.2007, dal quale risulta che il procedimento
penale è stato sospeso.
3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai
casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere
l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica
un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle
persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le
modalità dell’ispezione”.
4.Pur essendo stato parte – quale querelante – al
procedimento nel frattempo terminato, l'istante deve seguire la procedura prevista
dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica infatti anche alle
richieste di ispezione degli atti delle parti dopo la conclusione del
procedimento (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8, p. 10). Come indicano i
successivi lavori preparatori, per le ex parti, terminato il procedimento,
l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994, p. 19).
5.Nel presente caso è dato certamente un interesse
giuridico legittimo a favore dell’istante e del suo rappresentante legale, e
non ci sono elementi per rovesciare la presunzione surriferita.
6.L’istanza è accolta. Fotocopia del rapporto di polizia
sarà allegata alla copia della presente decisione destinata all’istante.
7.Considerata la funzione di tutore del rappresentante,
si può prescindere dal carico della tassa di giustizia e delle spese.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 27 CPP ed ogni altra
disposizione applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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