Lexipedia

Decisione

60.2010.74

Ricorso in materia di libertà provvisoria. seri indizi. pericolo di recidiva. pericolo di collusione. bisogni dell'istruzione. proporzionalità

1 aprile 2010Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

a. Il

ricorrente è stato arrestato in data 27.1.2010 con le imputazioni di minaccia,

coazione, sottrazione di minorenni e disobbedienza a decisioni dell’autorità

(AI 5, inc. MP __________). Il giorno seguente l’arresto è stato confermato dal

giudice dell’istruzione e dell’arresto (inc. GIAR __________, AI 7), in ragione

dell’esistenza di gravi e concreti indizi di reato, nonché per la presenza di

bisogni istruttori e di un pericolo di collusione (in relazione alla necessità

di procedere all’audizione dei figli), ritenuto che solo successivamente andava

valutato l’eventuale rischio di recidiva.

b. L’audizione

della figlia minorenne è avvenuta il 28.1.2010 (AI 11 e 17). In data 4.2.2010

si è proceduto all’audizione del figlio minorenne (AI 19 e 30). In data

10.2.2010 il ricorrente è stato interrogato dal sostituto procuratore pubblico

(AI 25), anche con riferimento ad un altro procedimento penale preesistente (inc.

MP __________).

c. A

questo proposito giova ricordare che a carico del ricorrente sono pendenti,

oltre al procedimento penale che ha portato al suo arresto, altri procedimenti

penali, riferiti alla situazione familiare: il già menzionato procedimento inc.

MP __________ per le ipotesi di reato di lesioni semplici, vie di fatto

reiterate e minaccia a danno della moglie; il procedimento inc. MP __________

per l’ipotesi di reato di disobbedienza a decisione dell’autorità; il procedimento

inc. MP __________ per vie di fatto reiterate, minaccia, disobbedienza a decisioni

dell’autorità e sottrazione di minorenni (riferiti alla moglie ed alla figlia).

Per due di questi procedimenti, il ricorrente era stato sentito dal sostituto

procuratore pubblico Marisa Alfier in data 26.6.2009 (AI 6, inc. MP __________).

d. Con

riferimento ai vari procedimenti, in data 11.2.2010 il sostituto procuratore pubblico

ha esteso l’accusa a carico del ricorrente e ai reati di vie di fatto ripetute,

lesioni semplici, minaccia ripetuta, sottrazione di minorenni ripetuta,

disobbedienza a decisioni dell’autorità ripetuta (AI 26, inc. MP __________).

e. Con

riferimento al procedimento inc. MP __________, che ha portato al suo arresto,

nel verbale del 10.2.2010 avanti al sostituto procuratore pubblico, il

ricorrente riferisce che in data 27.1.2010 ha visto la figlia minorenne e l’ha

invitata a salire in auto per andare a mangiare un “hamburger”. Si è poi

diretto verso la dogana di __________, che ha oltrepassato arrivando fino a __________

e comunicando alla figlia che intendeva portarla a __________ o a __________,

dalla sorella. Ha poi cambiato idea, ed è ritornato in Svizzera, presentandosi

al palazzo di giustizia con la figlia.

f. Con

lettera manoscritta del 4.2.2010 il ricorrente personalmente ha chiesto la

libertà personale. Con scritto 11.2.2010 il sostituto procuratore pubblico ha

preavvisato negativamente la richiesta, ciò che ha poi portato alla decisione

del giudice dell’istruzione e dell’arresto del 18.2.2010 qui impugnata (inc.

GIAR __________).

g. In

data 12/15.2.2010 anche il precedente patrocinatore ha presentato una richiesta

di libertà provvisoria (AI 33, inc. __________), preavvisata negativamente dal sostituto

procuratore pubblico in data 15.2.2010 (AI 33, inc. MP __________), ciò che ha

portato alla decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto del 19.2.2010

(inc. GIAR __________).

Questa

decisione è stata impugnata separatamente, dal precedente patrocinatore personalmente,

unicamente in riferimento al dispositivo sulle spese.

h. Nel

preavviso negativo dell’11.2.2010, il sostituto procuratore pubblico ha negato

la liberazione, evidenziando l’esistenza a carico del ricorrente anche di reati

di coazione nei confronti dei figli, oltre che di quelli per cui è stato

arrestato il 27.1.2010. Il sostituto procuratore pubblico ha pure riferito di

aver disposto l’allestimento di una perizia (AI 27 e 46, inc. MP __________) per

verificare in particolare l’eventuale pericolo di recidiva, che sarebbe

comunque dato e concreto. Il magistrato inquirente ritiene siano dati anche un

pericolo di fuga ed un pericolo di collusione, quest’ultimo fino al dibattimento.

i. Con

la decisione qui impugnata, il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha

considerato pacifici i seri e concreti indizi di realizzazione dei reati

contestati al ricorrente, già in base alle sue stesse ammissioni, ed anche in

base alle audizioni dei figli.

Ha

poi ammesso l’esistenza di bisogni d’inchiesta (in relazione all’allestimento

della perizia), di un pericolo di collusione (rispetto ai figli) e di un

pericolo di recidiva, già presente, e che sarà presto valutato dal perito.

Ha

infine ritenuto la carcerazione ancora proporzionale e l’inchiesta condotta in

ossequio al principio della celerità.

j. Con

lo scritto 24/25.3.2010 il nuovo patrocinatore contesta anzitutto l’esistenza

di un pericolo di fuga.

Riguardo

ai bisogni istruttori, il patrocinatore considera che i figli sono stati

sentiti, secondo le esigenze della LAV.

Contesta

la necessità, allo stato attuale, di una perizia psichiatrica, essendoci già

agli atti un referto psichiatrico, uno psicologico ed uno genitoriale: ma anche

se data, la necessità della perizia non richiede il mantenimento della

detenzione preventiva.

Il

pericolo di collusione non sarebbe più dato, dopo l’audizione dei figli.

Infine,

il pericolo di recidiva non sarebbe dato e non sarebbe concreto, in quanto il

ricorrente vorrebbe far riconoscere i suoi diritti di padre nei confronti della

madre, che lo ostacola con i figli. Conclude chiedendo che venga accolto il gravame

e che venga disposta la scarcerazione del ricorrente.

k. Nelle

proprie osservazioni del 29/30.3.2010 il sostituto procuratore pubblico ribadisce

l’esistenza di un pericolo di fuga, in considerazione dei parenti residenti a __________,

presso i quali voleva inizialmente portare la figlia il giorno 27.1.2010.

I

bisogni istruttori si riferirebbero non solo alla perizia, ma anche

all’assunzione di altri mezzi di prova (quali l’audizione della moglie,

l’acquisizione dell’incarto dalla CTR, nonché il chiarimento dei fatti oggetto

dei procedimenti inc. MP __________, __________ e __________). Non sarebbe

esclusa l’audizione di altri testimoni, riferita ai momenti in cui il

ricorrente avrebbe fatto salire i figli in macchina (o tentava di farlo). Sulle

perizie agli atti, il sostituto procuratore pubblico evidenzia come le stesse

si riferirebbero alle capacità genitoriali, non alle eventuali turbe del ricorrente.

In considerazione dell’atteggiamento del ricorrente, v’è da temere che egli non

si sottoponga alla perizia se posto in libertà.

Per

il pericolo di collusione, il sostituto procuratore pubblico fa riferimento a

quanto scritto dal giudice dell’istruzione e dell’arresto nella decisione impugnata.

Per

il pericolo di recidiva, lo stesso sarebbe realizzato, in quanto dal 2008 il

ricorrente assillerebbe e perseguiterebbe la moglie e i figli, in un’ “escalation”

dalle vie di fatto alle lesioni, dalla disobbedienza alla sottrazione di

minorenni. Il pericolo sarebbe dato proprio dal fatto che il ricorrente a suo

modo, vuole farsi riconoscere i diritti di padre: ciò dimostrerebbe che il

ricorrente non ha ancora capito ed elaborato i fatti che hanno condotto alla

sua carcerazione. Riguardo al pericolo di recidiva, il sostituto procuratore

pubblico cita alcuni scritti contenuti nell’incarto della CTR.

Il

magistrato inquirente conclude chiedendo la conferma della decisione del

giudice dell’istruzione e dell’arresto.

Considerandi

1.

La

Camera dei ricorsi penali (CRP) è autorità di ricorso contro le decisioni del

giudice dell’istruzione e dell’arresto in materia di privazione della libertà

personale (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).

Il

gravame, interposto il 27.2.2010 contro la decisione 18.2.2010 del giudice

dell’istruzione e dell’arresto che ha respinto l’istanza di libertà provvisoria

del qui ricorrente, è tempestivo e ricevibile in ordine in considerazione in

particolare della successiva completazione da parte del nuovo patrocinatore

d’ufficio.

2.

Secondo

gli art. 95 ss. CPP e la giurisprudenza di questa Camera che li interpreta nel

solco di quella del Tribunale federale in tema di libertà personale, arresto e

mantenimento rispettivamente proroga del carcere preventivo esigono da un lato

l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’arrestato e

dall’altro la giustificazione di bisogni dell’istruzione, di garanzia contro i

rischi di collusione e dell’inquinamento delle prove, della protezione

dell’ordine pubblico, del pericolo di fuga e di recidiva, con contemporaneo rispetto

del principio della proporzionalità (REP. 1998 n. 105, 1988 p. 413, 1986 p. 158

e 1980 p. 40; decisione TF 1P.304/2003 del 10.6.2003; DTF 125 I 60, 115 Ia 293,

102.

Ia 381; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura

penale ticinese, Lugano 1997, n. 7 ss. ad art. 95 CPP; R. HAUSER / E. SCHWERI /

K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 68 n. 8

ss.; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea

2006, n. 844 ss.).

Il

diritto fondamentale alla libertà personale può soffrire eccezione per quanto

sopra riassunto e cioè quando la sua cautelare privazione si fonda su una base

legale chiara (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 c. 3), è presa per ragioni

di preminente interesse pubblico ed è rispettosa di proporzionalità: questa

Camera decide con libero esame del fatto e del diritto (art. 286 cpv. 4 CPP;

DTF 125 I 361 e 123 I 268; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ss.

ad art. 95 CPP).

3.

Va

ancora ed in particolare ribadito che, per quanto riguarda l’esistenza di gravi

indizi di colpevolezza, non spetta a questa Camera esprimersi in termini

definitivi, trattandosi di questione che rientra nella competenza del giudice

di merito. Ciò significa che la CRP deve sì effettuare un esame, ma non deve

trattarsi di un’analisi troppo approfondita e tale da pregiudicare le future valutazioni

del giudice di merito.

4.

Nel

presente caso sono dati gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, peraltro

non contestati da quest’ultimo, ma che comunque vanno verificati d’ufficio.

I seri e concreti indizi risultano anzitutto dalle

ammissioni parziali del ricorrente, nel verbale avanti il giudice

dell’istruzione e dell’arresto (AI 7, p. 2, inc. MP __________), nel quale

ammette di aver portato fino a __________ la figlia minorenne, per rabbia nei

confronti della moglie, e di averla voluta lasciare a __________ dal fratello.

Nel medesimo verbale ammette di essere poi tornato in Svizzera e di essere

andato dal sostituto procuratore pubblico perché voleva che ascoltasse i figli.

Ammissioni parziali sono contenute nel verbale del 10.2.2010 (AI 25, inc. MP __________).

Le audizioni dei figli (AI 17 ed AI 30, inc. MP __________) confermano i seri e

concreti indizi di colpevolezza, riguardo certamente alla sottrazione di minorenne,

minaccia e coazione. Peraltro, il giudice dell’istruzione e dell’arresto si è

ampiamente soffermato sugli indizi di reato, con lineare corrispondenza rispetto

a quanto risulta dagli atti del procedimento.

5.

Il

pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una

valutazione dell’insieme delle circostanze. Bisogna quindi fondarsi su

circostanze concrete che rendano tale eventualità assai verosimile e riferita a

reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294), rispettando anche in tale modo il

criterio della proporzionalità. Esso

non può essere desunto solo dalla protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente

all’arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren,

besonders bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola,

la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: è necessario che anche altre

condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità dell’accusato rendano

plausibile il rischio di recidiva e adeguata la misura della detenzione.

Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del procedimento penale in

corso. Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale,

dopo una prima scarcerazione o una condanna, depone a favore del pericolo di

recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b). In particolare

il Tribunale federale stabilisce che il pericolo di recidiva è dato con una

certa verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto sfavorevole sul

detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono gravi (decisioni TF

1P.750/2004 del 21.1.2005,1P.198/2006 del 25.4.2006 cons. 4.1).

6.

Nel

presente caso, tenendo in considerazione non solo il procedimento che ha portato

all’arresto del ricorrente (inc. MP __________), ma anche gli altri procedimenti

pendenti (inc. MP __________, __________ e __________), e prese in considerazione

le audizioni dei due figli, appare evidente come negli ultimi due anni si

assista ad un crescendo di comportamenti di RI 1 contrari alle decisioni delle

autorità, costrittivi per i figli, minacciosi per i famigliari, fino a giungere

alla sottrazione dei minorenni, atti sempre giustificati dall’autore con

l’intenzione di esercitare i propri diritti di padre, negatigli evidentemente a

torto dagli altri nella sua visione delle cose.

Questi

comportamenti, con la relativa autogiustificazione, lasciano inevitabilmente e

concretamente presagire altri simili comportamenti, realizzando già in tal modo

il pericolo di recidiva.

A

questo si aggiunga che detti comportamenti, almeno in parte, sono da ricondurre

a disturbi della personalità di RI 1, come prospettato nel rapporto del

16.11.2009

del Servizio medico-psicologico (p. 13, AI 2, inc. MP __________): “Tale

profilo di funzionamento risulta compatibile con un disturbo della personalità

di tipo paranoide in forma severa (ICD-10: F 60.0)”. Si tratta di un

ulteriore elemento esistente a sostegno del pericolo di recidiva. Considerato

lo scopo che ha portato all’allestimento del surriferito rapporto, che non

richiedeva di ulteriormente approfondire tale diagnosi, correttamente il

sostituto procuratore pubblico ha disposto l’allestimento di una perizia relativa

al ricorrente con particolare riferimento anche al pericolo di recidiva, referto

che dovrà essere consegnato in tempi relativamente brevi, ciò che chiarirà ulteriormente

il rischio di recidiva, attualmente concreto e sorretto da sufficienti elementi.

7.

I

bisogni istruttori ed in particolare il pericolo di collusione sono dati quando

è necessario evitare che l’accusato possa abusare della sua libertà per inquinare

prove a suo carico o crearne illecitamente a suo scarico. I bisogni

dell’istruzione sono particolarmente riscontrabili nelle prime fasi

dell’inchiesta predibattimentale (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit.,

n. 18 ad art. 95 CPP). Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire

accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentiti o ancora da sentire - o i

correi e i complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la

verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà

sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli

o di alterarli a suo vantaggio. La possibilità di ostacolare in tal modo l'azione

dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla

base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere

ammessa aprioristicamente e in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; decisione TF

23.3.2000

in re A. e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 68

n. 13; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 848 s.).

8.

Per

i bisogni istruttori, appare indispensabile che RI 1 sia sottoposto alla

perizia disposta, ciò che difficilmente potrebbe avvenire con il ricorrente in

libertà, malgrado la disponibilità che sembra indicare, e ciò considerata la

sfiducia che egli in passato ha ripetutamente manifestato nei confronti dei

periti, riferita alle vicende genitoriali, addossando prevalentemente ai periti

la colpa del ridotto diritto di visita concessogli.

Per il pericolo di collusione e di inquinamento delle

prove, nel presente caso si pone il delicato problema dei rapporti tra il ricorrente

ed i propri figli, per quanto questi hanno riferito nelle loro audizioni in

sede penale.

Quanto accaduto il 27.1.2010, con riferimento agli

accertamenti riportati nei rapporti del Servizio medico-psicologico, ovvero il

fatto che il ricorrente abbia fatto leggere detti passaggi alla figlia in quelle

circostanze e che successivamente l’abbia portata presso gli uffici del

Ministero pubblico perché venisse sentita dal magistrato inquirente (come

risulta dal verbale di conferma dell’arresto, AI 7, p. 2, inc. MP __________),

dimostra già da solo l’esistenza di un pericolo di collusione e di inquinamento

delle prove del ricorrente rispetto ai figli. Pericolo ancor maggiore considerato

lo stretto legame familiare, il genere di reati, l’età dei figli, la loro

evidente vulnerabilità emotiva ed affettiva.

Pericolo che il referto peritale ordinato potrà eventualmente

meglio chiarire, in un senso o nell’altro, ma che allo stadio attuale, e

proprio con riferimento all’episodio del 27.1.2010, è certamente concreto e

attuale.

Pericolo di collusione che non può certo essere

evitato ponendo delle regole di comportamento al ricorrente (ad esempio di non

contattare i figli), ritenuto il dispregio manifestato ripetutamente per questo

genere di regole (in riferimento ad esempio al diritto di visita).

Pericolo che non decade certo a fronte di semplici

impegni verbali o scritti del ricorrente, visto il comportamento “sregolato”

evidenziato dal Servizio medico-psicologico.

9.

L’esistenza

di un pericolo di recidiva, di bisogni istruttori e di un pericolo di collusione

permette di prescindere dall’esame del pericolo di fuga, ventilato dal

sostituto procuratore pubblico, ma non particolarmente considerato dal giudice

dell’istruzione e dell’arresto nella decisione impugnata.

10.

Nell’ottica

del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo,

il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni

carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena

privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice

di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105

Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere

preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale

in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve dar prova

di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione

l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in

particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento

dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.

11.

Nel

presente caso, la detenzione preventiva appare ancora proporzionata, in considerazione

dei reati imputati, che non possono e non devono essere banalizzati, in quanto

incidono gravemente sulle condizioni di vita ed esistenziali di altre persone,

in particolare dei figli. Di modo che la detenzione è certamente inferiore alla

possibile pena. Per altro verso, si deve considerare che l’inchiesta è condotta

in modo celere. Nell’ottica della proporzionalità, e con riferimento a possibili

misure meno incisive, occorre considerare che l’agire del ricorrente esclude la

possibilità di ovviare alla misura privativa di libertà mediante fissazione di

norme di comportamento (per ridurre o contenere il pericolo di recidiva e di

collusione), visto il dispregio per le medesime sempre teoricamente e

praticamente manifestato. Alla luce della natura della fattispecie e della

particolarità del caso il sostituto procuratore pubblico è invitato a volere

procedere comunque sollecitamente per giungere nei tempi più contenuti alla

definizione della fattispecie.

12.

Il

ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

viste le disposizioni

citate,

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF

500.-- (cinquecento), sono poste a carico di RI 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster