60.2010.74
Ricorso in materia di libertà provvisoria. seri indizi. pericolo di recidiva. pericolo di collusione. bisogni dell'istruzione. proporzionalità
1 aprile 2010Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2010.74
Data decisione, Autorità:
01.04.2010, CRP
Titolo:
Ricorso in materia di libertà provvisoria. seri indizi. pericolo di recidiva. pericolo di collusione. bisogni dell'istruzione. proporzionalità
BISOGNI DELL'ISTRUZIONE
DETENZIONE PREVENTIVA
PERICOLO DI COLLUSIONE
PERICOLO DI RECIDIVA
PROPORZIONALITÀ
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 95 CPP-TI
art. 107 CPP-TI
art. 284 cpv. 1 let. a CPP-TI
Incarto n.
60.2010.74
Lugano
1 aprile 2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada,
vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 27.2/2.3.2010
presentato da
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 18.2.2010 del giudice dell’istruzione e
dell’arresto Claudia Solcà mediante la quale ha respinto l’istanza di libertà
provvisoria del 4/10.2.2010 (inc. GIAR __________);
premesso che il gravame è stato presentato
direttamente dal ricorrente, che ha contestualmente chiesto un termine
ulteriore per completare l’impugnativa;
ritenuto che in data 3.3.2010 questa Camera
ha concesso al ricorrente un termine supplementare di 10 giorni;
ritenuto che in data 10.3.2010 il giudice
dell’istruzione e dell’arresto ha nominato un nuovo patrocinatore d’ufficio al
ricorrente (inc. GIAR __________);
ritenuto che in data 12.3.2010 il nuovo
patrocinatore ha chiesto un termine supplementare per eventualmente completare
il gravame;
ritenuto che in data 12.3.2010 questa Camera
ha concesso al patrocinatore un termine supplementare di 10 giorni;
preso atto dello scritto 24/25.3.2010 del
nuovo patrocinatore, mediante il quale ha completato il gravame;
richiamate le osservazioni 26/30.3.2010 del
sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier, mediante le quali chiede di
respingere il ricorso;
richiamate le osservazioni 29/30.3.2010 del
giudice dell’istruzione e dell’arresto, mediante le quali si rimette al
giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Il
ricorrente è stato arrestato in data 27.1.2010 con le imputazioni di minaccia,
coazione, sottrazione di minorenni e disobbedienza a decisioni dell’autorità
(AI 5, inc. MP __________). Il giorno seguente l’arresto è stato confermato dal
giudice dell’istruzione e dell’arresto (inc. GIAR __________, AI 7), in ragione
dell’esistenza di gravi e concreti indizi di reato, nonché per la presenza di
bisogni istruttori e di un pericolo di collusione (in relazione alla necessità
di procedere all’audizione dei figli), ritenuto che solo successivamente andava
valutato l’eventuale rischio di recidiva.
b. L’audizione
della figlia minorenne è avvenuta il 28.1.2010 (AI 11 e 17). In data 4.2.2010
si è proceduto all’audizione del figlio minorenne (AI 19 e 30). In data
10.2.2010 il ricorrente è stato interrogato dal sostituto procuratore pubblico
(AI 25), anche con riferimento ad un altro procedimento penale preesistente (inc.
MP __________).
c. A
questo proposito giova ricordare che a carico del ricorrente sono pendenti,
oltre al procedimento penale che ha portato al suo arresto, altri procedimenti
penali, riferiti alla situazione familiare: il già menzionato procedimento inc.
MP __________ per le ipotesi di reato di lesioni semplici, vie di fatto
reiterate e minaccia a danno della moglie; il procedimento inc. MP __________
per l’ipotesi di reato di disobbedienza a decisione dell’autorità; il procedimento
inc. MP __________ per vie di fatto reiterate, minaccia, disobbedienza a decisioni
dell’autorità e sottrazione di minorenni (riferiti alla moglie ed alla figlia).
Per due di questi procedimenti, il ricorrente era stato sentito dal sostituto
procuratore pubblico Marisa Alfier in data 26.6.2009 (AI 6, inc. MP __________).
d. Con
riferimento ai vari procedimenti, in data 11.2.2010 il sostituto procuratore pubblico
ha esteso l’accusa a carico del ricorrente e ai reati di vie di fatto ripetute,
lesioni semplici, minaccia ripetuta, sottrazione di minorenni ripetuta,
disobbedienza a decisioni dell’autorità ripetuta (AI 26, inc. MP __________).
e. Con
riferimento al procedimento inc. MP __________, che ha portato al suo arresto,
nel verbale del 10.2.2010 avanti al sostituto procuratore pubblico, il
ricorrente riferisce che in data 27.1.2010 ha visto la figlia minorenne e l’ha
invitata a salire in auto per andare a mangiare un “hamburger”. Si è poi
diretto verso la dogana di __________, che ha oltrepassato arrivando fino a __________
e comunicando alla figlia che intendeva portarla a __________ o a __________,
dalla sorella. Ha poi cambiato idea, ed è ritornato in Svizzera, presentandosi
al palazzo di giustizia con la figlia.
f. Con
lettera manoscritta del 4.2.2010 il ricorrente personalmente ha chiesto la
libertà personale. Con scritto 11.2.2010 il sostituto procuratore pubblico ha
preavvisato negativamente la richiesta, ciò che ha poi portato alla decisione
del giudice dell’istruzione e dell’arresto del 18.2.2010 qui impugnata (inc.
GIAR __________).
g. In
data 12/15.2.2010 anche il precedente patrocinatore ha presentato una richiesta
di libertà provvisoria (AI 33, inc. __________), preavvisata negativamente dal sostituto
procuratore pubblico in data 15.2.2010 (AI 33, inc. MP __________), ciò che ha
portato alla decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto del 19.2.2010
(inc. GIAR __________).
Questa
decisione è stata impugnata separatamente, dal precedente patrocinatore personalmente,
unicamente in riferimento al dispositivo sulle spese.
h. Nel
preavviso negativo dell’11.2.2010, il sostituto procuratore pubblico ha negato
la liberazione, evidenziando l’esistenza a carico del ricorrente anche di reati
di coazione nei confronti dei figli, oltre che di quelli per cui è stato
arrestato il 27.1.2010. Il sostituto procuratore pubblico ha pure riferito di
aver disposto l’allestimento di una perizia (AI 27 e 46, inc. MP __________) per
verificare in particolare l’eventuale pericolo di recidiva, che sarebbe
comunque dato e concreto. Il magistrato inquirente ritiene siano dati anche un
pericolo di fuga ed un pericolo di collusione, quest’ultimo fino al dibattimento.
i. Con
la decisione qui impugnata, il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha
considerato pacifici i seri e concreti indizi di realizzazione dei reati
contestati al ricorrente, già in base alle sue stesse ammissioni, ed anche in
base alle audizioni dei figli.
Ha
poi ammesso l’esistenza di bisogni d’inchiesta (in relazione all’allestimento
della perizia), di un pericolo di collusione (rispetto ai figli) e di un
pericolo di recidiva, già presente, e che sarà presto valutato dal perito.
Ha
infine ritenuto la carcerazione ancora proporzionale e l’inchiesta condotta in
ossequio al principio della celerità.
j. Con
lo scritto 24/25.3.2010 il nuovo patrocinatore contesta anzitutto l’esistenza
di un pericolo di fuga.
Riguardo
ai bisogni istruttori, il patrocinatore considera che i figli sono stati
sentiti, secondo le esigenze della LAV.
Contesta
la necessità, allo stato attuale, di una perizia psichiatrica, essendoci già
agli atti un referto psichiatrico, uno psicologico ed uno genitoriale: ma anche
se data, la necessità della perizia non richiede il mantenimento della
detenzione preventiva.
Il
pericolo di collusione non sarebbe più dato, dopo l’audizione dei figli.
Infine,
il pericolo di recidiva non sarebbe dato e non sarebbe concreto, in quanto il
ricorrente vorrebbe far riconoscere i suoi diritti di padre nei confronti della
madre, che lo ostacola con i figli. Conclude chiedendo che venga accolto il gravame
e che venga disposta la scarcerazione del ricorrente.
k. Nelle
proprie osservazioni del 29/30.3.2010 il sostituto procuratore pubblico ribadisce
l’esistenza di un pericolo di fuga, in considerazione dei parenti residenti a __________,
presso i quali voleva inizialmente portare la figlia il giorno 27.1.2010.
I
bisogni istruttori si riferirebbero non solo alla perizia, ma anche
all’assunzione di altri mezzi di prova (quali l’audizione della moglie,
l’acquisizione dell’incarto dalla CTR, nonché il chiarimento dei fatti oggetto
dei procedimenti inc. MP __________, __________ e __________). Non sarebbe
esclusa l’audizione di altri testimoni, riferita ai momenti in cui il
ricorrente avrebbe fatto salire i figli in macchina (o tentava di farlo). Sulle
perizie agli atti, il sostituto procuratore pubblico evidenzia come le stesse
si riferirebbero alle capacità genitoriali, non alle eventuali turbe del ricorrente.
In considerazione dell’atteggiamento del ricorrente, v’è da temere che egli non
si sottoponga alla perizia se posto in libertà.
Per
il pericolo di collusione, il sostituto procuratore pubblico fa riferimento a
quanto scritto dal giudice dell’istruzione e dell’arresto nella decisione impugnata.
Per
il pericolo di recidiva, lo stesso sarebbe realizzato, in quanto dal 2008 il
ricorrente assillerebbe e perseguiterebbe la moglie e i figli, in un’ “escalation”
dalle vie di fatto alle lesioni, dalla disobbedienza alla sottrazione di
minorenni. Il pericolo sarebbe dato proprio dal fatto che il ricorrente a suo
modo, vuole farsi riconoscere i diritti di padre: ciò dimostrerebbe che il
ricorrente non ha ancora capito ed elaborato i fatti che hanno condotto alla
sua carcerazione. Riguardo al pericolo di recidiva, il sostituto procuratore
pubblico cita alcuni scritti contenuti nell’incarto della CTR.
Il
magistrato inquirente conclude chiedendo la conferma della decisione del
giudice dell’istruzione e dell’arresto.
Considerandi
1.
La
Camera dei ricorsi penali (CRP) è autorità di ricorso contro le decisioni del
giudice dell’istruzione e dell’arresto in materia di privazione della libertà
personale (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).
Il
gravame, interposto il 27.2.2010 contro la decisione 18.2.2010 del giudice
dell’istruzione e dell’arresto che ha respinto l’istanza di libertà provvisoria
del qui ricorrente, è tempestivo e ricevibile in ordine in considerazione in
particolare della successiva completazione da parte del nuovo patrocinatore
d’ufficio.
2.
Secondo
gli art. 95 ss. CPP e la giurisprudenza di questa Camera che li interpreta nel
solco di quella del Tribunale federale in tema di libertà personale, arresto e
mantenimento rispettivamente proroga del carcere preventivo esigono da un lato
l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’arrestato e
dall’altro la giustificazione di bisogni dell’istruzione, di garanzia contro i
rischi di collusione e dell’inquinamento delle prove, della protezione
dell’ordine pubblico, del pericolo di fuga e di recidiva, con contemporaneo rispetto
del principio della proporzionalità (REP. 1998 n. 105, 1988 p. 413, 1986 p. 158
e 1980 p. 40; decisione TF 1P.304/2003 del 10.6.2003; DTF 125 I 60, 115 Ia 293,
102.
Ia 381; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura
penale ticinese, Lugano 1997, n. 7 ss. ad art. 95 CPP; R. HAUSER / E. SCHWERI /
K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 68 n. 8
ss.; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea
2006, n. 844 ss.).
Il
diritto fondamentale alla libertà personale può soffrire eccezione per quanto
sopra riassunto e cioè quando la sua cautelare privazione si fonda su una base
legale chiara (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 c. 3), è presa per ragioni
di preminente interesse pubblico ed è rispettosa di proporzionalità: questa
Camera decide con libero esame del fatto e del diritto (art. 286 cpv. 4 CPP;
DTF 125 I 361 e 123 I 268; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ss.
ad art. 95 CPP).
3.
Va
ancora ed in particolare ribadito che, per quanto riguarda l’esistenza di gravi
indizi di colpevolezza, non spetta a questa Camera esprimersi in termini
definitivi, trattandosi di questione che rientra nella competenza del giudice
di merito. Ciò significa che la CRP deve sì effettuare un esame, ma non deve
trattarsi di un’analisi troppo approfondita e tale da pregiudicare le future valutazioni
del giudice di merito.
4.
Nel
presente caso sono dati gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, peraltro
non contestati da quest’ultimo, ma che comunque vanno verificati d’ufficio.
I seri e concreti indizi risultano anzitutto dalle
ammissioni parziali del ricorrente, nel verbale avanti il giudice
dell’istruzione e dell’arresto (AI 7, p. 2, inc. MP __________), nel quale
ammette di aver portato fino a __________ la figlia minorenne, per rabbia nei
confronti della moglie, e di averla voluta lasciare a __________ dal fratello.
Nel medesimo verbale ammette di essere poi tornato in Svizzera e di essere
andato dal sostituto procuratore pubblico perché voleva che ascoltasse i figli.
Ammissioni parziali sono contenute nel verbale del 10.2.2010 (AI 25, inc. MP __________).
Le audizioni dei figli (AI 17 ed AI 30, inc. MP __________) confermano i seri e
concreti indizi di colpevolezza, riguardo certamente alla sottrazione di minorenne,
minaccia e coazione. Peraltro, il giudice dell’istruzione e dell’arresto si è
ampiamente soffermato sugli indizi di reato, con lineare corrispondenza rispetto
a quanto risulta dagli atti del procedimento.
5.
Il
pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una
valutazione dell’insieme delle circostanze. Bisogna quindi fondarsi su
circostanze concrete che rendano tale eventualità assai verosimile e riferita a
reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294), rispettando anche in tale modo il
criterio della proporzionalità. Esso
non può essere desunto solo dalla protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente
all’arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren,
besonders bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola,
la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: è necessario che anche altre
condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità dell’accusato rendano
plausibile il rischio di recidiva e adeguata la misura della detenzione.
Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del procedimento penale in
corso. Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale,
dopo una prima scarcerazione o una condanna, depone a favore del pericolo di
recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b). In particolare
il Tribunale federale stabilisce che il pericolo di recidiva è dato con una
certa verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto sfavorevole sul
detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono gravi (decisioni TF
1P.750/2004 del 21.1.2005,1P.198/2006 del 25.4.2006 cons. 4.1).
6.
Nel
presente caso, tenendo in considerazione non solo il procedimento che ha portato
all’arresto del ricorrente (inc. MP __________), ma anche gli altri procedimenti
pendenti (inc. MP __________, __________ e __________), e prese in considerazione
le audizioni dei due figli, appare evidente come negli ultimi due anni si
assista ad un crescendo di comportamenti di RI 1 contrari alle decisioni delle
autorità, costrittivi per i figli, minacciosi per i famigliari, fino a giungere
alla sottrazione dei minorenni, atti sempre giustificati dall’autore con
l’intenzione di esercitare i propri diritti di padre, negatigli evidentemente a
torto dagli altri nella sua visione delle cose.
Questi
comportamenti, con la relativa autogiustificazione, lasciano inevitabilmente e
concretamente presagire altri simili comportamenti, realizzando già in tal modo
il pericolo di recidiva.
A
questo si aggiunga che detti comportamenti, almeno in parte, sono da ricondurre
a disturbi della personalità di RI 1, come prospettato nel rapporto del
16.11.2009
del Servizio medico-psicologico (p. 13, AI 2, inc. MP __________): “Tale
profilo di funzionamento risulta compatibile con un disturbo della personalità
di tipo paranoide in forma severa (ICD-10: F 60.0)”. Si tratta di un
ulteriore elemento esistente a sostegno del pericolo di recidiva. Considerato
lo scopo che ha portato all’allestimento del surriferito rapporto, che non
richiedeva di ulteriormente approfondire tale diagnosi, correttamente il
sostituto procuratore pubblico ha disposto l’allestimento di una perizia relativa
al ricorrente con particolare riferimento anche al pericolo di recidiva, referto
che dovrà essere consegnato in tempi relativamente brevi, ciò che chiarirà ulteriormente
il rischio di recidiva, attualmente concreto e sorretto da sufficienti elementi.
7.
I
bisogni istruttori ed in particolare il pericolo di collusione sono dati quando
è necessario evitare che l’accusato possa abusare della sua libertà per inquinare
prove a suo carico o crearne illecitamente a suo scarico. I bisogni
dell’istruzione sono particolarmente riscontrabili nelle prime fasi
dell’inchiesta predibattimentale (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit.,
n. 18 ad art. 95 CPP). Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire
accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentiti o ancora da sentire - o i
correi e i complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la
verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà
sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli
o di alterarli a suo vantaggio. La possibilità di ostacolare in tal modo l'azione
dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla
base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere
ammessa aprioristicamente e in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; decisione TF
23.3.2000
in re A. e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 68
n. 13; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 848 s.).
8.
Per
i bisogni istruttori, appare indispensabile che RI 1 sia sottoposto alla
perizia disposta, ciò che difficilmente potrebbe avvenire con il ricorrente in
libertà, malgrado la disponibilità che sembra indicare, e ciò considerata la
sfiducia che egli in passato ha ripetutamente manifestato nei confronti dei
periti, riferita alle vicende genitoriali, addossando prevalentemente ai periti
la colpa del ridotto diritto di visita concessogli.
Per il pericolo di collusione e di inquinamento delle
prove, nel presente caso si pone il delicato problema dei rapporti tra il ricorrente
ed i propri figli, per quanto questi hanno riferito nelle loro audizioni in
sede penale.
Quanto accaduto il 27.1.2010, con riferimento agli
accertamenti riportati nei rapporti del Servizio medico-psicologico, ovvero il
fatto che il ricorrente abbia fatto leggere detti passaggi alla figlia in quelle
circostanze e che successivamente l’abbia portata presso gli uffici del
Ministero pubblico perché venisse sentita dal magistrato inquirente (come
risulta dal verbale di conferma dell’arresto, AI 7, p. 2, inc. MP __________),
dimostra già da solo l’esistenza di un pericolo di collusione e di inquinamento
delle prove del ricorrente rispetto ai figli. Pericolo ancor maggiore considerato
lo stretto legame familiare, il genere di reati, l’età dei figli, la loro
evidente vulnerabilità emotiva ed affettiva.
Pericolo che il referto peritale ordinato potrà eventualmente
meglio chiarire, in un senso o nell’altro, ma che allo stadio attuale, e
proprio con riferimento all’episodio del 27.1.2010, è certamente concreto e
attuale.
Pericolo di collusione che non può certo essere
evitato ponendo delle regole di comportamento al ricorrente (ad esempio di non
contattare i figli), ritenuto il dispregio manifestato ripetutamente per questo
genere di regole (in riferimento ad esempio al diritto di visita).
Pericolo che non decade certo a fronte di semplici
impegni verbali o scritti del ricorrente, visto il comportamento “sregolato”
evidenziato dal Servizio medico-psicologico.
9.
L’esistenza
di un pericolo di recidiva, di bisogni istruttori e di un pericolo di collusione
permette di prescindere dall’esame del pericolo di fuga, ventilato dal
sostituto procuratore pubblico, ma non particolarmente considerato dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto nella decisione impugnata.
10.
Nell’ottica
del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo,
il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni
carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena
privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice
di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105
Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere
preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale
in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve dar prova
di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione
l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in
particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento
dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.
11.
Nel
presente caso, la detenzione preventiva appare ancora proporzionata, in considerazione
dei reati imputati, che non possono e non devono essere banalizzati, in quanto
incidono gravemente sulle condizioni di vita ed esistenziali di altre persone,
in particolare dei figli. Di modo che la detenzione è certamente inferiore alla
possibile pena. Per altro verso, si deve considerare che l’inchiesta è condotta
in modo celere. Nell’ottica della proporzionalità, e con riferimento a possibili
misure meno incisive, occorre considerare che l’agire del ricorrente esclude la
possibilità di ovviare alla misura privativa di libertà mediante fissazione di
norme di comportamento (per ridurre o contenere il pericolo di recidiva e di
collusione), visto il dispregio per le medesime sempre teoricamente e
praticamente manifestato. Alla luce della natura della fattispecie e della
particolarità del caso il sostituto procuratore pubblico è invitato a volere
procedere comunque sollecitamente per giungere nei tempi più contenuti alla
definizione della fattispecie.
12.
Il
ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
viste le disposizioni
citate,
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF
500.-- (cinquecento), sono poste a carico di RI 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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