60.2010.75
Istanza di decadenza della cauzione a favore dello Stato
15 marzo 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2010.75
Data decisione, Autorità:
15.03.2010, CRP
Titolo:
Istanza di decadenza della cauzione a favore dello Stato
ISTANZA PER LA PRONUNCIA DELLA DECADENZA
art. 112 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.75
Lugano
15 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 1°/3.3.2010
presentata dal
chiedente la pronuncia della decadenza
della cauzione di CHF 10’000.-- prestata da __________, __________ (patr. da:
avv. __________ );
richiamate le osservazioni 4/8.3.2010 del
procuratore pubblico Moreno Capella che acconsente all’incameramento della
cauzione a favore dello Stato;
richiamato lo scritto 8/9.3.2010 del
patrocinatore di __________ mediante il quale comunica di non avere particolari
osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. __________, in relazione al procedimento
penale aperto contro di lui (ed un’altra persona) per ripetuto furto, ripetuto
danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, abuso di impianto di elaborazione
di dati e infrazione alla LF sugli stranieri, ha depositato una cauzione di CHF
10’000.--.
2. Benché
regolarmente citato, __________ non ha fatto atto di comparsa al dibattimento
pubblico celebrato il __________. La Corte ha pertanto deciso di procedere nei
suoi confronti secondo le forme contumaciali ai sensi degli art. 308 ss. CPP
(sentenza del __________, p. 11, inc. __________).
La Corte delle assise correzionali di __________ ha riconosciuto __________ autore dei reati
ascrittigli, e l’ha condannato ad una pena detentiva di 12 mesi.
3. Con la presente istanza, il presidente
della Corte giudicante chiede di pronunciare la decadenza a favore dello Stato
della cauzione prestata da __________.
Come
esposto in entrata, nelle proprie osservazioni, il procuratore pubblico ha aderito
alla richiesta di decadenza.
__________,
interpellato tramite il proprio legale, ha comunicato di non avere particolari
osservazioni da formulare.
4. La cauzione è una misura sostitutiva
dell’arresto (art. 96 CPP) e decade a favore dello Stato dal momento in cui la
persona che l’ha prestata non si sottopone ad un atto di procedura o
all’esecuzione della pena. La dottrina tende a non correlare questa conseguenza
con l’esito del procedimento. La decisione che costata l’assenza colpevole da
una qualsiasi citazione, davanti all’autorità giudiziaria o di esecuzione, già
da sola appare sufficiente per far scattare il suo decadimento a favore dello
Stato (cfr. G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea
2006, n. 874, in particolare n. 2425, p. 566).
Secondo
l’art. 112 cpv. 1 CPP, la cauzione decade a favore dello Stato, con gli eventuali
interessi non scaduti, allorché l’accusato rispettivamente il condannato si
sottrae al procedimento o all’espiazione di pena o misura privativa della
libertà. La decadenza della cauzione interviene quindi ope legis quando si
verificano le condizioni elencate da questo capoverso.
La
parte civile ha diritto di chiedere che siano anzitutto soddisfatte con la
cauzione prestata dal condannato le sue pretese di risarcimento civilmente
esigibili se è prevedibile che il danno, non coperto da nessuna assicurazione,
non sarà risarcito dal condannato (art. 112 cpv. 2 CPP).
La
successiva sentenza di decadenza della cauzione prolata dalla Camera dei ricorsi
penali, secondo l'art. 112 cpv. 3 CPP, ad istanza del presidente della Corte
competente, ha quindi solo valore dichiarativo e non costitutivo, limitandosi a
constatare che la cauzione è decaduta ex tunc, al momento in cui se ne sono verificati
Fatti
i presupposti. Nel caso in cui un accusato si sottrae al procedimento e viene
poi arrestato o si ripresenta, la decadenza della cauzione è già
sostanzialmente intervenuta (cfr. decisione GIAR 26.8.1993 in re. K.).
In
questi casi, la restituzione della cauzione potrà perciò essere solo parziale,
con trattenuta delle presumibili spese, multe e indennità di parte civile (art.
112 cpv. 4 CPP).
Il
Tribunale federale (cfr. REP. 1978, 258 ss.) chiamato a determinarsi sulla
natura della cauzione codificata dall’art. 42 cpv. 1 vCPP (1941) - sostituito
nel 1993 dall’art. 51 e nel 1996 dall’art. 112 cpv. 1 CPP, che ne hanno ripreso
sostanzialmente il contenuto - aveva ritenuto che secondo la procedura ticinese
non ogni inosservanza dei doveri processuali incombenti ad un imputato in
libertà provvisoria comportasse la decadenza della cauzione a favore dello
Stato. Aveva argomentato che l’ingiustificata non comparsa dell’imputato ad una
citazione costituiva sì motivo per ricondurlo in carcere nonostante la prestata
cauzione, ma non ancora motivo di decadenza della cauzione, poiché, ricondotto
in carcere l’imputato, la cauzione veniva liberata (art. 42 cpv. 3 vCPP).
Nemmeno potevano essere tratte conclusioni circa il decadimento o meno della
cauzione a favore dello Stato dalla circostanza che il processo fosse celebrato
Considerandi
nella forme contumaciali. Determinante doveva essere la valutazione del comportamento
dell’imputato circa la sua intenzione di sottrarsi all’applicazione di mezzi
coercitivi, in particolare al ripristino dell’arresto ai fini istruttori o ad
un’eventuale espiazione della pena. Per quanto riguarda il decadimento della
cauzione a favore dello Stato, il CPP entrato in vigore l’1.1.1996, a parte qualche
modifica redazionale, non ha modificato l’ordinamento su cui è stato chiamato a
statuire il Tribunale federale.
5.
__________
non si è presentato al dibattimento avanti la Corte delle assise correzionali di __________.
In
queste circostanze, richiamate le considerazioni di diritto esposte, si
giustifica far decadere la cauzione da lui prestata a favore della Stato. Nella
fattispecie, l’ingiustificata assenza dal processo, ritenuta tale dalla Corte,
costituisce condizione e causa di decadenza della cauzione a favore dello Stato
(M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale
ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 112 CPP, p. 449). PI 2 __________
doveva e, come riconosciuto dalla Corte, poteva essere personalmente presente
al dibattimento (art. 233 cpv. 1 CPP). La presenza dell’accusato al dibattimento
rientra di per sé negli scopi e fini stessi del procedimento penale (cfr. Pr
2001.
n. 189, p. 1/49 in fine). Per questo motivo, la sua assenza non è
sopperibile dalla presenza del suo legale.
6.
Di
conseguenza l’istanza è accolta, con dichiarazione di decadenza a favore dello
Stato della cauzione fino a concorrenza di CHF 10’000.--, oltre agli eventuali
interessi, ritenuto che nessun altro ha avanzato pretese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 112 CPP
ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
§ La
cauzione di CHF 10’000.-- prestata da __________, è dichiarata decaduta a favore
dello Stato.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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