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Decisione

60.2010.75

Istanza di decadenza della cauzione a favore dello Stato

15 marzo 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti. Nel caso in cui un accusato si sottrae al procedimento e viene

poi arrestato o si ripresenta, la decadenza della cauzione è già

sostanzialmente intervenuta (cfr. decisione GIAR 26.8.1993 in re. K.).

In

questi casi, la restituzione della cauzione potrà perciò essere solo parziale,

con trattenuta delle presumibili spese, multe e indennità di parte civile (art.

112 cpv. 4 CPP).

Il

Tribunale federale (cfr. REP. 1978, 258 ss.) chiamato a determinarsi sulla

natura della cauzione codificata dall’art. 42 cpv. 1 vCPP (1941) - sostituito

nel 1993 dall’art. 51 e nel 1996 dall’art. 112 cpv. 1 CPP, che ne hanno ripreso

sostanzialmente il contenuto - aveva ritenuto che secondo la procedura ticinese

non ogni inosservanza dei doveri processuali incombenti ad un imputato in

libertà provvisoria comportasse la decadenza della cauzione a favore dello

Stato. Aveva argomentato che l’ingiustificata non comparsa dell’imputato ad una

citazione costituiva sì motivo per ricondurlo in carcere nonostante la prestata

cauzione, ma non ancora motivo di decadenza della cauzione, poiché, ricondotto

in carcere l’imputato, la cauzione veniva liberata (art. 42 cpv. 3 vCPP).

Nemmeno potevano essere tratte conclusioni circa il decadimento o meno della

cauzione a favore dello Stato dalla circostanza che il processo fosse celebrato

Considerandi

nella forme contumaciali. Determinante doveva essere la valutazione del comportamento

dell’imputato circa la sua intenzione di sottrarsi all’applicazione di mezzi

coercitivi, in particolare al ripristino dell’arresto ai fini istruttori o ad

un’eventuale espiazione della pena. Per quanto riguarda il decadimento della

cauzione a favore dello Stato, il CPP entrato in vigore l’1.1.1996, a parte qualche

modifica redazionale, non ha modificato l’ordinamento su cui è stato chiamato a

statuire il Tribunale federale.

5.

__________

non si è presentato al dibattimento avanti la Corte delle assise correzionali di __________.

In

queste circostanze, richiamate le considerazioni di diritto esposte, si

giustifica far decadere la cauzione da lui prestata a favore della Stato. Nella

fattispecie, l’ingiustificata assenza dal processo, ritenuta tale dalla Corte,

costituisce condizione e causa di decadenza della cauzione a favore dello Stato

(M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale

ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 112 CPP, p. 449). PI 2 __________

doveva e, come riconosciuto dalla Corte, poteva essere personalmente presente

al dibattimento (art. 233 cpv. 1 CPP). La presenza dell’accusato al dibattimento

rientra di per sé negli scopi e fini stessi del procedimento penale (cfr. Pr

2001.

n. 189, p. 1/49 in fine). Per questo motivo, la sua assenza non è

sopperibile dalla presenza del suo legale.

6.

Di

conseguenza l’istanza è accolta, con dichiarazione di decadenza a favore dello

Stato della cauzione fino a concorrenza di CHF 10’000.--, oltre agli eventuali

interessi, ritenuto che nessun altro ha avanzato pretese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 112 CPP

ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

§ La

cauzione di CHF 10’000.-- prestata da __________, è dichiarata decaduta a favore

dello Stato.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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