60.2010.76
Istanza di ispezione degli atti. Querelato quale istante
8 marzo 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.76
Data decisione, Autorità:
08.03.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Querelato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.76
Lugano
8 marzo 2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26.2/3.3.2010
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale concluso;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di una querela penale sporta in data
9.1.2010, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale __________ a
carico di IS 1, conclusosi con un decreto di non luogo a procedere emanato il
3.2.2010 dal sostituto procuratore pubblico Amos Pagnamenta (__________).
2.Con la presente richiesta il patrocinatore
dell’istante chiede di poter avere copia del verbale reso dalla moglie
querelante.
3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai
casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere
l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica
un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle
persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le
modalità dell’ispezione”.
4.Pur essendo stato parte – quale indagato – al
procedimento nel frattempo terminato, l’istante deve seguire la procedura
prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica infatti anche alle
richieste di ispezione degli atti delle parti dopo la conclusione del
procedimento (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8, p. 10). Come indicano i
successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo il procedimento,
l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994, p. 19).
5.Nel presente caso, è pacifico l’interesse giuridico
dell’istante, ritenuto peraltro che l’incarto è stato chiuso senza dare alle
parti l’accesso agli atti. Non s’intravedono motivi che possano rovesciare la
presunzione surriferita.
6.L’istanza è accolta. Fotocopia del verbale 9.1.2010 di
PI 2, nonché dello scritto 13.1.2010, è trasmessa in allegato alla copia della
presente decisione destinata all’istante.
7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico
dell’istante che le ha occasionate.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit.
f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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