60.2010.78
Ricorso contro la decisione del GIAR in materia di libertà personale limitatamente al dispositivo nel quale il patrocinatore è stato condannato personalmente al pagamento delle spese giudiziarie
26 agosto 2010Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2010.78
Data decisione, Autorità:
26.08.2010, CRP
Titolo:
Ricorso contro la decisione del GIAR in materia di libertà personale limitatamente al dispositivo nel quale il patrocinatore è stato condannato personalmente al pagamento delle spese giudiziarie
PATROCINATORE
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 9 CPP-TI
art. 284 cpv. 1 let. a CPP-TI
art. 66 cpv. 1 LTF
Incarto n.
60.2010.78
Lugano
26 agosto
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 3/4.3.2010
presentato da
contro
la sentenza 19.2.2010 del giudice
dell'istruzione e dell'arresto Claudia Solcà, in materia di libertà provvisoria,
limitatamente al dispositivo n. 2 nel quale è condannato personalmente, quale
patrocinatore, al pagamento delle spese giudiziarie (inc. __________);
richiamate le osservazioni 8/10.3.2010 del
sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier e 15/16.3.2010 del giudice
dell'istruzione e dell'arresto, con le quali entrambi chiedono la reiezione del
gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. __________, patrocinato dal lic. iur. RI 1,
è stato arrestato il 27.1.2010 per ordine del sostituto procuratore pubblico
Marisa Alfier, in quanto ritenuto colpevole dell'avvenuta sottrazione della figlia
minorenne __________ (inc. MP __________). L'arresto è stato confermato dal
giudice dell'istruzione e dell'arresto il giorno successivo.
b. In data 4/11.2.2010 l'accusato ha inviato
personalmente un'istanza di libertà provvisoria al magistrato inquirente, che
l'ha poi trasmessa lo stesso giorno per competenza, con preavviso negativo, al
giudice dell'istruzione e dell'arresto. Quest'ultimo ha intimato il preavviso
negativo del sostituto procuratore pubblico al patrocinatore dell'accusato
assegnandogli un termine per eventuali osservazioni scadente il 16.2.2010 alle
ore 14.00. Il lic. iur. RI 1 con scritto 16.2.2010 ha osservato che "(…)
sono (…) venuto a conoscenza del fatto che il signor __________, a mia
insaputa, aveva mandato una lettera al GIAR, con la quale esprimeva il suo rammarico
dovuto al suo arresto. Il giorno seguente ho così cercato di mettermi in
relazione con Lei per avere una Sua presa di posizione sullo scritto 4.2.2010
del mio patrocinato e sulla mia intenzione di inoltrare un'istanza di libertà provvisoria,
ma invano, dato che Lei era occupata. La cancelleria mi ha comunque assicurato
che lo scritto 4.2.2010 del signor __________ sarebbe stato inteso come
richiesta di scarcerazione ai sensi dell'art. 108 CPP solo dopo una mia
conferma in tal senso alla Sost. PP, cosa che non è avvenuta. Mi è poi stato
consigliato di inoltrare un'istanza di libertà provvisoria alla Sost. PP come
da procedura di rito. La informo che in data 15.2.2010 alle ore 10.00 ho
consegnato brevi manu allo sportello del Ministero pubblico la mia istanza di libertà
provvisoria. Comprensibile è il mio stupore nel ricevere lo stesso giorno via
fax alle ore 10.59 il preavviso 11.2.2010 della Sost. PP Alfier, quando davo
per scontato che lo scritto 4.2.2010 del mio patrocinato non avesse avuto
nessun seguito (…)" (scritto 16.2.2010, inc. __________, AI 4). Con
sentenza 18.2.2010 il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha respinto l'istanza
di libertà provvisoria 4/11.2.2010 (inc. __________).
c. Nel frattempo, come indicato, il lic. iur. RI
1, quale patrocinatore di __________, aveva presentato, in data 15.2.2010 alle
ore 10.00, una nuova istanza di libertà provvisoria. Il sostituto procuratore
pubblico l'ha trasmessa, con ulteriore preavviso negativo, al giudice
dell'istruzione e dell'arresto in data 17.2.2010. Con sentenza 19.2.2010 quest'ultimo
ha respinto l'istanza in oggetto affermando, per quanto qui interessa, che "(…)
ritenuto che la presente procedura appare del tutto ripetitiva rispetto a
quella conclusasi con la decisione 18 febbraio 2010 di questo giudice (…) –
neppure la difesa ha sostenuto qualcosa di differente, nemmeno in sede di osservazioni
al secondo preavviso negativo (…), rendendo perlomeno plausibile la necessità
di procedere con una seconda istanza di libertà provvisoria, pendente la prima –
appare adeguato alle circostanze accollare almeno le spese di cancelleria (…) a
chi le ha inutilmente causate: la difesa dovrà quindi versare CHF 100.-- di
spese di giustizia allo Stato (…)" (sentenza 19.2.2010, p. 9, inc. __________).
Il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha dunque deciso nel dispositivo n. 2
della sentenza soprindicata che "(…) Non si percepiscono tasse, mentre
che il lic. iur. RI 1, __________, verserà allo Stato l'importo di CHF 100.--
per spese giudiziarie (…)" (sentenza 19.2.2010, p. 10, inc. __________).
d. Con ricorso 3/4.3.2010 il lic. iur. RI 1
chiede che il dispositivo n. 2 della decisione impugnata sia riformato come segue:
"(…) Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie (…)" (ricorso
3/4.3.2010, p. 6).
Egli sostiene che il diritto
cantonale non permetterebbe di accollare le spese direttamente al
patrocinatore; ciò sarebbe previsto unicamente nelle disposizioni della procedura
federale che non sarebbero tuttavia applicabili nella procedura cantonale. Inoltre
anche dinanzi al Tribunale federale la possibilità di accollare al patrocinatore
le spese giudiziarie sarebbe di carattere eccezionale, applicabile unicamente
in casi manifesti, "(…) dove risalta l'evidenza del comportamento
malevolo e errato del patrocinatore (…)" (ricorso 3/4.3.2010, p. 3).
Al contrario la procedura avviata dal qui ricorrente con l'istanza di libertà
provvisoria 15.2.2010, sarebbe stata, a suo dire, "(…) necessaria per
tutelare i diritti del suo patrocinato (…)" (ricorso 3/4.3.2010, p.
5).
e. Delle osservazioni del sostituto
procuratore pubblico e del giudice dell'istruzione e dell'arresto si dirà, se
necessario, in corso di motivazione.
Considerandi
1.
La Camera dei ricorsi penali (CRP) è autorità di ricorso contro le decisioni del
giudice dell’istruzione e dell’arresto in materia di privazione della libertà
personale (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP). Nel caso in esame il ricorso verte
unicamente sulla ripartizione delle spese nella procedura davanti al giudice
dell'istruzione e dell'arresto. Tale
decisione è tuttavia accessoria e strettamente connessa con quella concernente
la libertà provvisoria.
Pertanto il gravame, interposto contro la decisione
19.2.2010
del giudice dell’istruzione e dell’arresto che ha respinto l’istanza
di libertà provvisoria 12/15.2.2010, essendo inoltre tempestivo, è ricevibile
in ordine.
2.
2.1.
Il ricorrente afferma che a
suo dire il dispositivo della sentenza impugnata, inerente le spese, andrebbe
annullato in quanto il diritto cantonale non permetterebbe di accollare le
spese al patrocinatore. A torto il giudice dell'istruzione e dell'arresto
avrebbe applicato per analogia le disposizioni federali in materia.
2.2
Giusta infatti l'art. 66 cpv.
1.
LTF, le spese giudiziarie, di regola, sono addossate alla parte soccombente.
Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo
diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. Tuttavia le spese inutili sono
pagate da chi le causa (cpv. 3). In base a questa disposizione il Tribunale
federale può eccezionalmente decidere di accollare le spese non alla parte
soccombente ma al suo avvocato personalmente. Ha infatti giudicato che questo
si giustifica quando l'irricevibilità del ricorso interposto può essere semplicemente
constatata prestando un minimo di attenzione da parte del patrocinatore (DTF
129.
IV 206 consid. 2; sentenza TF 2C_778/2009 del 26.1.2010).
Questa stessa giurisprudenza
è stata ripresa dal nuovo codice di procedura penale federale. L'art. 417 CPP
prescrive infatti che in caso di inosservanza di un termine o di altri atti
procedurali viziati, l'autorità penale può addossare le spese procedurali e le
indennità al partecipante al procedimento che le ha causate, indipendentemente
dall'esito del procedimento. Benché il patrocinatore non sia considerato quale
parte del procedimento penale giusta l'art. 104 CPP, ad esso possono comunque,
giusta la nuova dottrina e giurisprudenza, essere accollate le spese
procedurali e le indennità quando egli ha causato costi inutili che potevano
essere evitati con un po' di attenzione [A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V.
LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo /
Basilea / Ginevra 2010, n. 4 ad art. 417 CPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 108 n. 16].
2.3
L'art. 9 del codice di
procedura penale ticinese prevede che le spese di procedura sono di regola
messe a carico del condannato. Nei casi di desistenza, d'abbandono o di
assoluzione, nei processi di azione privata, le spese possono essere caricate
al querelante. Sono a carico del denunciante, del querelante o della parte
civile, se ha provocato il procedimento con dolo o per negligenza grave.
2.4
Nella sua sentenza 19.2.2010
il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha accollato le spese di cancelleria
(spese per scritti originali, fotocopie, buste, affrancature, invio fax, ecc.)
direttamente al lic. iur. RI 1 essendo state causate dal suo agire. A suo dire
inoltre, nel caso in esame, il difensore avrebbe agito "(…) nell'ambito
dell'autonomia garantitagli dal CPP (art. 66 CPP), che comprende anche la
facoltà di presentare istanze autonomamente (…), naturalmente nell'interesse
dell'accusato, e non delle repliche di procedure in corso, o appena proposte,
il cui unico scopo apparente sembra essere quello di confondere l'autorità,
inducendola a tralasciare una delle istanze con le conseguenze processuali che
si possono ben immaginare (…)" (osservazioni 15.3.2010, p. 2).
Dall’esame dell’istanza
12/15.2.2010 (consegnata brevi manu alle ore 10.00) risulta che la stessa sia
stata presentata a nome del detenuto e non a nome del patrocinatore in virtù
dell’art. 66 CPP. Di modo che non possono essere addossate spese al qui ricorrente
come se avesse agito a nome proprio. Egli era e rimane unicamente patrocinatore.
In simili circostanze non vi
è alcuna disposizione (peraltro neppure citata nella sentenza impugnata o nelle
successive osservazioni) che permetta (a tutt'oggi) alle autorità penali
cantonali (a differenza di quelle federali) di accollare le spese di giustizia
direttamente al patrocinatore. In mancanza di base legale, il dispositivo deve
essere pertanto annullato.
3.
Il ricorso è pertanto accolto; non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 284 CPP, 66 LTF, 417 nCPP ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto. Il dispositivo n. 2 della sentenza 19.2.2010 del giudice
dell'istruzione e dell'arresto Claudia Solcà (inc. __________) è riformato come
segue:
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
- avv. Paola Bernasconi, Lugano (per sé e
per il lic. iur. Davide Pedrotti);
- giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà, sede (con gli inc. 2010.5603/04 di ritorno);
- sostituto procuratore pubblico Marisa
Alfier, sede (rif. inc. 2010.711).
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster