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Decisione

60.2010.78

Ricorso contro la decisione del GIAR in materia di libertà personale limitatamente al dispositivo nel quale il patrocinatore è stato condannato personalmente al pagamento delle spese giudiziarie

26 agosto 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

a. __________, patrocinato dal lic. iur. RI 1,

è stato arrestato il 27.1.2010 per ordine del sostituto procuratore pubblico

Marisa Alfier, in quanto ritenuto colpevole dell'avvenuta sottrazione della figlia

minorenne __________ (inc. MP __________). L'arresto è stato confermato dal

giudice dell'istruzione e dell'arresto il giorno successivo.

b. In data 4/11.2.2010 l'accusato ha inviato

personalmente un'istanza di libertà provvisoria al magistrato inquirente, che

l'ha poi trasmessa lo stesso giorno per competenza, con preavviso negativo, al

giudice dell'istruzione e dell'arresto. Quest'ultimo ha intimato il preavviso

negativo del sostituto procuratore pubblico al patrocinatore dell'accusato

assegnandogli un termine per eventuali osservazioni scadente il 16.2.2010 alle

ore 14.00. Il lic. iur. RI 1 con scritto 16.2.2010 ha osservato che "(…)

sono (…) venuto a conoscenza del fatto che il signor __________, a mia

insaputa, aveva mandato una lettera al GIAR, con la quale esprimeva il suo rammarico

dovuto al suo arresto. Il giorno seguente ho così cercato di mettermi in

relazione con Lei per avere una Sua presa di posizione sullo scritto 4.2.2010

del mio patrocinato e sulla mia intenzione di inoltrare un'istanza di libertà provvisoria,

ma invano, dato che Lei era occupata. La cancelleria mi ha comunque assicurato

che lo scritto 4.2.2010 del signor __________ sarebbe stato inteso come

richiesta di scarcerazione ai sensi dell'art. 108 CPP solo dopo una mia

conferma in tal senso alla Sost. PP, cosa che non è avvenuta. Mi è poi stato

consigliato di inoltrare un'istanza di libertà provvisoria alla Sost. PP come

da procedura di rito. La informo che in data 15.2.2010 alle ore 10.00 ho

consegnato brevi manu allo sportello del Ministero pubblico la mia istanza di libertà

provvisoria. Comprensibile è il mio stupore nel ricevere lo stesso giorno via

fax alle ore 10.59 il preavviso 11.2.2010 della Sost. PP Alfier, quando davo

per scontato che lo scritto 4.2.2010 del mio patrocinato non avesse avuto

nessun seguito (…)" (scritto 16.2.2010, inc. __________, AI 4). Con

sentenza 18.2.2010 il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha respinto l'istanza

di libertà provvisoria 4/11.2.2010 (inc. __________).

c. Nel frattempo, come indicato, il lic. iur. RI

1, quale patrocinatore di __________, aveva presentato, in data 15.2.2010 alle

ore 10.00, una nuova istanza di libertà provvisoria. Il sostituto procuratore

pubblico l'ha trasmessa, con ulteriore preavviso negativo, al giudice

dell'istruzione e dell'arresto in data 17.2.2010. Con sentenza 19.2.2010 quest'ultimo

ha respinto l'istanza in oggetto affermando, per quanto qui interessa, che "(…)

ritenuto che la presente procedura appare del tutto ripetitiva rispetto a

quella conclusasi con la decisione 18 febbraio 2010 di questo giudice (…) –

neppure la difesa ha sostenuto qualcosa di differente, nemmeno in sede di osservazioni

al secondo preavviso negativo (…), rendendo perlomeno plausibile la necessità

di procedere con una seconda istanza di libertà provvisoria, pendente la prima –

appare adeguato alle circostanze accollare almeno le spese di cancelleria (…) a

chi le ha inutilmente causate: la difesa dovrà quindi versare CHF 100.-- di

spese di giustizia allo Stato (…)" (sentenza 19.2.2010, p. 9, inc. __________).

Il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha dunque deciso nel dispositivo n. 2

della sentenza soprindicata che "(…) Non si percepiscono tasse, mentre

che il lic. iur. RI 1, __________, verserà allo Stato l'importo di CHF 100.--

per spese giudiziarie (…)" (sentenza 19.2.2010, p. 10, inc. __________).

d. Con ricorso 3/4.3.2010 il lic. iur. RI 1

chiede che il dispositivo n. 2 della decisione impugnata sia riformato come segue:

"(…) Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie (…)" (ricorso

3/4.3.2010, p. 6).

Egli sostiene che il diritto

cantonale non permetterebbe di accollare le spese direttamente al

patrocinatore; ciò sarebbe previsto unicamente nelle disposizioni della procedura

federale che non sarebbero tuttavia applicabili nella procedura cantonale. Inoltre

anche dinanzi al Tribunale federale la possibilità di accollare al patrocinatore

le spese giudiziarie sarebbe di carattere eccezionale, applicabile unicamente

in casi manifesti, "(…) dove risalta l'evidenza del comportamento

malevolo e errato del patrocinatore (…)" (ricorso 3/4.3.2010, p. 3).

Al contrario la procedura avviata dal qui ricorrente con l'istanza di libertà

provvisoria 15.2.2010, sarebbe stata, a suo dire, "(…) necessaria per

tutelare i diritti del suo patrocinato (…)" (ricorso 3/4.3.2010, p.

5).

e. Delle osservazioni del sostituto

procuratore pubblico e del giudice dell'istruzione e dell'arresto si dirà, se

necessario, in corso di motivazione.

Considerandi

1.

La Camera dei ricorsi penali (CRP) è autorità di ricorso contro le decisioni del

giudice dell’istruzione e dell’arresto in materia di privazione della libertà

personale (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP). Nel caso in esame il ricorso verte

unicamente sulla ripartizione delle spese nella procedura davanti al giudice

dell'istruzione e dell'arresto. Tale

decisione è tuttavia accessoria e strettamente connessa con quella concernente

la libertà provvisoria.

Pertanto il gravame, interposto contro la decisione

19.2.2010

del giudice dell’istruzione e dell’arresto che ha respinto l’istanza

di libertà provvisoria 12/15.2.2010, essendo inoltre tempestivo, è ricevibile

in ordine.

2.

2.1.

Il ricorrente afferma che a

suo dire il dispositivo della sentenza impugnata, inerente le spese, andrebbe

annullato in quanto il diritto cantonale non permetterebbe di accollare le

spese al patrocinatore. A torto il giudice dell'istruzione e dell'arresto

avrebbe applicato per analogia le disposizioni federali in materia.

2.2

Giusta infatti l'art. 66 cpv.

1.

LTF, le spese giudiziarie, di regola, sono addossate alla parte soccombente.

Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo

diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. Tuttavia le spese inutili sono

pagate da chi le causa (cpv. 3). In base a questa disposizione il Tribunale

federale può eccezionalmente decidere di accollare le spese non alla parte

soccombente ma al suo avvocato personalmente. Ha infatti giudicato che questo

si giustifica quando l'irricevibilità del ricorso interposto può essere semplicemente

constatata prestando un minimo di attenzione da parte del patrocinatore (DTF

129.

IV 206 consid. 2; sentenza TF 2C_778/2009 del 26.1.2010).

Questa stessa giurisprudenza

è stata ripresa dal nuovo codice di procedura penale federale. L'art. 417 CPP

prescrive infatti che in caso di inosservanza di un termine o di altri atti

procedurali viziati, l'autorità penale può addossare le spese procedurali e le

indennità al partecipante al procedimento che le ha causate, indipendentemente

dall'esito del procedimento. Benché il patrocinatore non sia considerato quale

parte del procedimento penale giusta l'art. 104 CPP, ad esso possono comunque,

giusta la nuova dottrina e giurisprudenza, essere accollate le spese

procedurali e le indennità quando egli ha causato costi inutili che potevano

essere evitati con un po' di attenzione [A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V.

LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo /

Basilea / Ginevra 2010, n. 4 ad art. 417 CPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches

Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 108 n. 16].

2.3

L'art. 9 del codice di

procedura penale ticinese prevede che le spese di procedura sono di regola

messe a carico del condannato. Nei casi di desistenza, d'abbandono o di

assoluzione, nei processi di azione privata, le spese possono essere caricate

al querelante. Sono a carico del denunciante, del querelante o della parte

civile, se ha provocato il procedimento con dolo o per negligenza grave.

2.4

Nella sua sentenza 19.2.2010

il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha accollato le spese di cancelleria

(spese per scritti originali, fotocopie, buste, affrancature, invio fax, ecc.)

direttamente al lic. iur. RI 1 essendo state causate dal suo agire. A suo dire

inoltre, nel caso in esame, il difensore avrebbe agito "(…) nell'ambito

dell'autonomia garantitagli dal CPP (art. 66 CPP), che comprende anche la

facoltà di presentare istanze autonomamente (…), naturalmente nell'interesse

dell'accusato, e non delle repliche di procedure in corso, o appena proposte,

il cui unico scopo apparente sembra essere quello di confondere l'autorità,

inducendola a tralasciare una delle istanze con le conseguenze processuali che

si possono ben immaginare (…)" (osservazioni 15.3.2010, p. 2).

Dall’esame dell’istanza

12/15.2.2010 (consegnata brevi manu alle ore 10.00) risulta che la stessa sia

stata presentata a nome del detenuto e non a nome del patrocinatore in virtù

dell’art. 66 CPP. Di modo che non possono essere addossate spese al qui ricorrente

come se avesse agito a nome proprio. Egli era e rimane unicamente patrocinatore.

In simili circostanze non vi

è alcuna disposizione (peraltro neppure citata nella sentenza impugnata o nelle

successive osservazioni) che permetta (a tutt'oggi) alle autorità penali

cantonali (a differenza di quelle federali) di accollare le spese di giustizia

direttamente al patrocinatore. In mancanza di base legale, il dispositivo deve

essere pertanto annullato.

3.

Il ricorso è pertanto accolto; non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 284 CPP, 66 LTF, 417 nCPP ed

ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto. Il dispositivo n. 2 della sentenza 19.2.2010 del giudice

dell'istruzione e dell'arresto Claudia Solcà (inc. __________) è riformato come

segue:

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

- avv. Paola Bernasconi, Lugano (per sé e

per il lic. iur. Davide Pedrotti);

- giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà, sede (con gli inc. 2010.5603/04 di ritorno);

- sostituto procuratore pubblico Marisa

Alfier, sede (rif. inc. 2010.711).

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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