60.2010.79
Istanza di ispezione degli atti. Querelante quale istante
11 marzo 2010Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2010.79
Data decisione, Autorità:
11.03.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Querelante quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.79
Lugano
11 marzo 2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 24.2/3.3.2010
presentata dalla
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere copia di un rapporto
di polizia;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito della querela 5.10.2009, il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 1 (inc. __________) conclusosi
con il decreto d’accusa 16.11.2009 per danneggiamento, cresciuto in giudicato (__________).
Parte civile al procedimento era la società qui istante.
2.Con la presente richiesta, la IS 1 chiede, a scopi assicurativi,
di poter ricevere copia del rapporto di polizia allestito nel procedimento
penale.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.Nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte
(quale querelante) nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la
procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle
richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è
terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8, p. 10). Come ricordano i
successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento,
l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994, p. 19).
5.Nel presente caso è pacifico l’interesse dell’istante,
e non emergono contrari interessi di terzi.
6.L’istanza è accolta. Fotocopia del rapporto di polizia
sarà allegata alla presente decisione destinata all’istante.
7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico
di chi le ha generate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG
ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
130.-- (centotrenta), sono poste a carico della IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster