60.2010.8
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali
15 aprile 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
60.2010.8
Data decisione, Autorità:
15.04.2010, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.8
Lugano
15 aprile
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 14/15.1.2010
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all'esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 5.11.2009 del giudice
della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un'indennità ai sensi
degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 19/20.1.2010 del
giudice della Pretura penale, 21/22.1.2010 della Divisione della giustizia e
2.2.2010 del procuratore pubblico Clarissa Torricelli con i quali tutti, non
presentando particolari osservazioni, si rimettono al giudizio di questa Camera;
preso atto che, su invito 18.1.2010 di
questa Camera, il 19/20.1.2010 l'istante ha affermato che le spese di
patrocinio "(…) non sono state coperte o garantite da compagnie di
assicurazioni o da terzi";
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto d'accusa
26.1.2009 il magistrato inquirente ha posto in stato d'accusa davanti alla
Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di aggressione giusta l'art. 134
CP per avere "(…) in data __________, a __________ (…), in correità con
(…), preso parte all'aggressione di __________ e __________, colpendoli con
schiaffi, pugni e calci, __________ una lesione traumatica al timpano sinistro,
una contusione all'emitorace sinistro e una contusione addominale, come da certificati
(…), ed a __________ due fratture allo zigomo sinistro, come da certificato
(…)" (decreto d'accusa 26.1.2009, DA __________);
che ha proposto la sua
condanna alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente, di CHF 1'800.--,
corrispondente a sessanta aliquote da CHF 30.-- ciascuna, alla multa di CHF
300.-- e al pagamento di tassa di giustizia e spese (DA __________);
che con scritto 2/4.2.2009 IS
1 ha interposto opposizione al suddetto decreto d'accusa;
che con giudizio 5.11.2010 il
giudice della Pretura penale Damiano Stefani ha prosciolto l'accusato
dall'imputazione (sentenza 5.11.2009, inc. __________);
che con l'istanza in esame,
presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP, IS 1 chiede
che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versagli,
quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale,
l'importo di CHF 1'789.10 per spese legali;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di
ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario al principio
regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione
che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
d’ufficio, avv. PR 1 (quest'ultima praticante giudiziaria al momento del
patrocinio), di CHF 1'789.10 [di cui CHF 1'462.50 di onorario (16 ore e 15
minuti a CHF 90.--/ora), CHF 200.25 di spese e CHF 126.37 di IVA (doc. D)],
oltre interessi;
che
fino all’anno 2001 il Consiglio di moderazione riconosceva in difese affidate
ai praticanti compensi non superiori a CHF 100.--/ora, rilevando parimenti che
nulla ostava tuttavia ad un lieve adeguamento, anche per tenere conto del costo
della vita negli ultimi anni e per conformarsi al lieve aumento delle
retribuzioni orarie concesse ad avvocati che patrocinavano clienti in regime di
assistenza giudiziaria (cfr. decisione 22.10.2002 del Consiglio di moderazione
in re P. R. Z., inc. __________ e riferimenti);
che, per prestazioni fornite da un praticante,
la prassi di questa Camera riconosceva, per difese assunte a partire dal 2002
(cfr. sentenza 23.3.2004 in re S. A., inc. __________), una tariffa oraria di
CHF 110.--/ora;
che questa Camera ha
nondimeno ammesso, giusta la nuova giurisprudenza, anche onorari pari a CHF
Fatti
130.--/ora (cfr. sentenza 13.4.2010, inc. __________);
che la tariffa oraria esposta
appare dunque conforme ai suddetti principi;
che tuttavia alcune
prestazioni esposte nel dettaglio della nota d'onorario non sembrano giustificate;
che infatti la nota
professionale indica quale onorario "apertura incarto (10 min)",
"copia a cliente (2p) (5 min)", "fot. doc. (25 p) (5
min)" e "copia decisione per cliente (2p) (10 min)", tutte
incombenze queste che potevano essere effettuate dal segretariato, i cui costi
rimangono a carico dello studio legale (cfr. doc. E);
che
pertanto viene riconosciuto un onorario pari a 15 ore e 45 minuti a CHF
90.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 1'417.50;
che
a questo importo vanno aggiunte le spese di CHF 200.25 (come esposto);
che
l'IVA ammonta a CHF 122.95;
che
a IS 1 va di conseguenza rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF 1'740.70;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
Considerandi
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –
dall’introduzione in data 14.1.2010 della presente istanza;
che
protesta le "indennità" (ripetibili) di questa sede (cfr.
istanza 14/15.1.2010, p. 3);
che – nella commisurazione dell’onorario
relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il
principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione
il grado di accoglimento del gravame;
che
la stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale
difficoltà particolari;
che
l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che
va pertanto ammesso l’importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese ed
IVA;
che,
alla luce delle suddette considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo
di CHF 1'990.70, di cui CHF 1'740.70 per spese legali e CHF 250.-- per ripetibili
di questa sede, oltre interessi del 5% su CHF 1'740.70 dal 14.1.2010;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 200.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per
la somma di CHF 50.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
all'esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 5.11.2009 del giudice
della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________,
__________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF
1'990.70, oltre interessi del 5% su CHF 1'740.70 dal 14.1.2010.
2. La
tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
200.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF
50.-- (cinquanta).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza
dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto
pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss.
LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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