60.2010.86
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Danno materiale. Torto morale
4 agosto 2010Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2010.86
Data decisione, Autorità:
04.08.2010, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Danno materiale. Torto morale
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.86
Lugano
4 agosto 2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 10/11.3.2010
presentata da
IS 1 ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all'esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 17.3.2009 del
presidente della Corte delle assise correzionali di __________, giudice
Claudio Zali (inc. TPC __________), un'indennità ai sensi degli art. 317 ss.
CPP;
richiamate le osservazioni 25/29.3.2010
della Divisione della giustizia con cui contesta la tariffa oraria di CHF 300.--
esposta nella nota d'onorario e l'indennità per torto morale di CHF 300.-- per
ogni giorno di detenzione preventiva sofferto, chiedendo una riduzione a CHF
200.-- al giorno come da prassi di questa Camera;
visto lo scritto 6.4.2010 del procuratore
pubblico Andrea Gianini in cui anch'egli contesta la tariffa oraria esposta
nella nota d'onorario e l'importo rivendicato dall'istante per ogni giornata di
detenzione preventiva;
ritenuto che l'istante, interpellato da
questa Camera, ha affermato che "(…) le spese di patrocinio fatte valere
non sono state coperte, anticipate o garantite da terzi, segnatamente da
compagnie di assicurazione (…)";
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il 14.7.2003 IS 1 è stato
arrestato con l'accusa di truffa e falsità in documenti (AI 26/28, inc. MP __________);
che il provvedimento è stato
confermato il 15.7.2003 dal giudice dell'istruzione e dell'arresto Ursula
Züblin per l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza nonché la
presenza di preminenti motivi di interesse pubblico (AI 34);
che con decisione dello
stesso giorno il giudice dell'istruzione e dell'arresto Ursula Züblin ha
nominato l'avv. PR 1 quale difensore d'ufficio di IS 1 (AI 34);
che in data 24.7.2003 l'accusato
è stato scarcerato (AI 48);
che con atto d'accusa
27.3.2006 il magistrato inquirente ha posto in stato d'accusa dinanzi alla
Corte delle assise correzionali di __________ IS 1, siccome ritenuto colpevole
di truffa per avere, in correità con un'altra persona "(…) agendo in
qualità di organi di fatto e di diritto di __________ AG, __________ (fallita
in data __________2001), nel quadro della negoziazione e del perfezionamento
dei contratti conclusi con __________ S.p.A. (…), affermando cose false e
dissimulando cose vere, intenzionalmente indotto, con inganno astuto, gli
organi di __________ S.p.A., (…), a sottoscrivere, con __________ AG, (…)
quattro lettere di intenti (...) e quattro contratti leasing (…), aventi per
oggetto 4 aeromobili (…) prodotti da __________ GmbH (…), in virtù dei quali __________
S.p.A. ha versato, a favore di __________ AG, a titolo di rate di leasing (…)
nonché di deposito rimborsabile (…), complessivi DM 680'000.- (…), sapendo, e
dovendo comunque presumere dalle circostanze, che né al momento della
conclusione delle lettere d'intenti né al momento della firma dei contratti di
leasing, né in seguito, __________ AG disponeva, o avrebbe potuto disporre,
della capacità finanziaria necessaria per far fronte agli impegni
contrattualmente assunti nei confronti di __________ S.p.A, sottacendo ciò agli
organi di __________ S.p.A., utilizzando invece i fondi versati da quest'ultima
per spese personali e per costi di gestione di __________ AG, procacciando in
tal guisa a sé e ad altri un indebito profitto, (…)" (ACC __________);
che il 17.3.2009 il
presidente della Corte della assise correzionali di __________, giudice Claudio
Zali, ha prosciolto l'accusato dall'imputazione (inc. TPC __________);
che con l'istanza in esame –
presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP - IS 1 chiede
che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli,
quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale,
l'importo di CHF 20'676.65, di cui CHF 17'376.65 per titolo di spese legali e
CHF 3'300.-- per torto morale;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di
ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario ai criteri della
Tariffa dell'Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss. )] con
riferimento alle prestazioni effettuate prima dell'1.1.2008, data della sua
abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al
principio regolamentato all'art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008,
disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri
corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo
che
questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale
onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento
giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale
(decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];
che
l'istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
d'ufficio, avv. PR 1, per complessivi CHF 17'376.65 [di cui CHF 16'200.-- di
onorario (54 ore a CHF 300.-- /ora), CHF 1'011.45 di ripetibili di questa sede e
CHF 165.20 di spese (doc. D)];
che
l'istante ha affermato che "(…) l'istruzione formale condotta dal
Procuratore Pubblico è durata quasi tre anni, con vari interrogatori degli
accusati (a ritmo particolarmente serrato nella fase di carcerazione
preventiva), di testimoni (compresa la parte civile). Il Procuratore pubblico
ha inoltre disposto una complessa commissione rogatoriale in __________ presso
il fabbricante / venditore degli aeromobili. Nell'ambito di questa commissione
rogatoria sono stati interrogati alcuni testimoni ed è stata acquisita
parecchia documentazione. Pure gli accusati hanno versato agli atti copiosa
documentazione (…)" (istanza 10/11.3.2010, p. 3);
che
pertanto, a mente dell'istante "(…) in considerazione di una certa
complessità sia fattuale sia giuridica (…) (in particolare: natura indiziaria
del processo), si giustifica pienamente di riconoscere nel caso concreto un
tasso orario di CHF 300.-- (…)" (istanza 10/11.3.2010, p. 6);
che
tuttavia la tariffa applicata dall'avv. PR 1, pari a CHF 300.-- /ora, non è
conforme ai principi suesposti, ritenuto come la fattispecie non appare
particolarmente complessa dal profilo fattuale e giuridico, benché il
procedimento in esame ha certamente richiesto alla difesa degli oneri non
indifferenti;
che
pertanto si giustifica applicare una tariffa di CHF 250.--/ora, conformemente
ai principi suesposti;
che inoltre il dispendio
orario esposto, pur riconoscendo l'efficacia del lavoro svolto dal difensore,
nonché l'impegno e la diligenza dimostrati nell'occasione, appare eccessivo e
non può essere interamente confermato in questa sede;
che in particolare appare
eccessivo il dispendio orario relativo ai colloqui con il cliente del
17.7.2003, 21.7.2003, 10.9.2003 e 4.5.2005 di complessive 7 ore, e il dispendio
orario per "telefonate varie con cliente" di 3 ore;
che viene quindi ammesso un
onorario pari a 50 ore a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 12'500.--, di cui
17 ore e 30 minuti (come esposto) per gli interrogatori e le trasferte presso
il Ministero pubblico di __________ (__________), 5 ore per i colloqui con il
cliente e le relative trasferte presso il penitenziario cantonale, 6 ore (come
esposto) per l'esame degli atti e la preparazione agli interrogatori, 1 ora (come
esposto) per le richieste di liberazione della cauzione, 1 ora (come esposto)
per la corrispondenza con il procuratore pubblico, 6 ore (come esposto) per la
corrispondenza con il cliente, 1 ora (come esposto) per le telefonate con il
procuratore pubblico, 1 ora per le telefonate con il cliente, 30 minuti (come
esposto) per le telefonate e la corrispondenza con il Tribunale penale
cantonale, 4 ore (come esposto) per la preparazione del processo e 7 ore (come
esposto) per il dibattimento;
che a questa somma vanno
aggiunte le spese pari a CHF 165.20 (doc. D);
che all'istante va pertanto
rifuso a titolo di spese legali l'importo di CHF 12'665.20;
che agli interessi moratori
sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno
riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione
documentata agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,
dall'introduzione in data 10.3.2010 della presente istanza;
che
l’indennità prevista dall’art.
317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;
che
la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è
concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi
e questa non sia stata riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato
riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano
particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF
8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale
anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc.
60.2001.111);
che
nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;
che,
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente
legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere
puramente simbolica;
che l'istante domanda CHF
3'300.-- (CHF 300.--/giorno per gli 11 giorni di carcerazione), oltre
interessi, per torto morale;
che IS 1 è stato arrestato il
14.7.2003 (AI 26/28) con le accuse di truffa, appropriazione indebita e falsità
in documenti;
che l'accusato è stato
scarcerato il 24.7.2003, dopo il versamento di una cauzione di CHF 20'000.--
(AI 48);
che la privazione della
libertà ha quindi avuto una durata di 11 giorni;
che per detti 11 giorni di
carcerazione va anzitutto riconosciuto un importo base di CHF 2'200.-- (CHF
200.--/giorno, somma che questa Camera ammette per carcerazioni fino a due o
tre mesi), oltre interessi dal 24.7.2003 (data della scarcerazione);
che si deve ora esaminare se
questo importo debba essere aumentato o diminuito;
che l'istante afferma che "(…)
nel caso specifico, si ritiene adeguato fissare un importo giornaliero di
almeno CHF 300 per tenere adeguatamente conto della durata relativamente breve
dell'incarcerazione preventiva, la quale (a prescindere dalla concreta durata)
dispiega per definizione effetti gravi sulla personalità del detenuto,
soprattutto quando questi è incolpevole, di condotte penalmente rilevanti.
Occorre infatti evitare rendere insignificante o finanche ridicola l'indennità
nei confronti di colui che ha patito una carcerazione preventiva non
particolarmente lunga, ma cha ha comunque lasciato il segno (…)"
(istanza 10/11.3.2010, p. 7);
che nondimeno non sembrerebbe
che IS 1 abbia patito pregiudizi fisici/psichici superiori a quelli normalmente
legati ad un procedimento penale rispettivamente alla privazione della libertà
(inconvenienti già considerati nell'importo di CHF 2'200.--): egli non ha
infatti prodotto alcun certificato medico attestante una specifica sofferenza,
né dimostrato, peraltro, in altro modo un qualsivoglia nocumento;
che, a titolo di torto
morale, gli vengono pertanto assegnati CHF 2'200.--, oltre interessi, importo
che tiene conto della gravità delle accuse, della loro ripercussione sociale e
della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento
penale era ingiustificato, come avvalorato dalla sentenza del Tribunale penale
cantonale del 17.3.2009;
che l'istante chiede inoltre
ripetibili di questa sede pari a CHF 1'011.45 [di cui CHF 840.-- a titolo di
onorario (3 ore a CHF 280.--/ora), CHF 100.-- di spese e CHF 71.45 di IVA)];
che
– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,
tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che
la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari;
che
l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore
conosceva la fattispecie;
che
tutto ciò considerato va pertanto ammesso un importo di CHF 600.-- [di cui CHF
500.-- a titolo di onorario (2 ore a CHF 250.--/ora) e CHF 100.-- di spese];
che
non viene risarcita l'IVA, l'istante avendo domicilio all'estero;
che a IS 1, quale indennità
per ingiusto procedimento, va risarcito l'importo complessivo di CHF 15'465.20
di cui CHF 12'665.20, oltre interessi, per spese legali, CHF 2'200.--, oltre
interessi, per torto morale e CHF 600.-- per ripetibili di questa sede;
che giusta l'art. 39 cpv. 2 LTG
la tassa di giustizia per le azioni concernenti l'indennità dell'accusato
prosciolto e l'indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti
stabiliti nell'art. 14 LTG e nell'art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di
CHF 750.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 800.--, sono poste a
carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 200.--.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 17.3.2009 del presidente della Corte delle assise correzionali di __________,
giudice Claudio Zali (inc. TPC __________), rifonderà a IS 1, __________, __________,
a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 15'465.20,
oltre interessi del 5% su CHF 12'665.20 dal 10.3.2010 e su CHF 2'200.-- dal 24.7.2003.
2. La
tassa di giustizia di CHF 750.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
800.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF
200.--.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza
dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico
rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster