60.2010.88
Istanza di ispezione degli atti
6 settembre 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2010.88
Data decisione, Autorità:
06.09.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.88
Lugano
6 settembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 8/12.3.2010
presentata da
IS 1
patr. da: PR 3
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale che l’ha vista coinvolta e nel frattempo terminato;
premesso che, ricevuta l’istanza, questa
Camera in data 12.3.2010 ha richiamato dal Ministero pubblico l’incarto penale
in questione (inc. __________), pervenutogli il 17.3.2010;
ritenuto che in data 23.3.20101 questa
Camera ha chiesto al legale __________ dell’istante di precisare il motivo a
fondamento della richiesta, nonché di chiarire se fosse autorizzato ad esercitare
la professione o a prestare servizio nel nostro paese;
preso atto del successivo scritto
31.3/1.4.2010 del patrocinatore __________;
preso atto dello scritto del procuratore
pubblico Manuela Minotti Perucchi del 12.4.2010, mediante il quale si rimette
al giudizio di questa Camera;
preso atto delle osservazioni 21/22.4.2010
del patrocinatore di PI 2 e di PI 3, mediante le quali si oppone all’accoglimento
della richiesta;
preso atto dello scritto 4/5.5.2010 del
subentrato patrocinatore ticinese dell’istante, mediante il quale precisa che
la richiesta di accesso agli atti è in relazione ad un sequestro di un conto
bancario e ad una causa civile pendente a __________;
preso atto del successivo scritto 7.5.2010
del procuratore pubblico;
preso atto delle osservazioni 26/27.5.2010
del patrocinatore di PI 2 e di PI 3, mediante le quali chiede di respingere
l’istanza;
preso atto del successivo scritto
10/11.6.2010 del patrocinatore ticinese dell’istante mediante il quale fa riferimento
ai procedimenti civili pendenti a__________ e nel __________;
preso atto delle ulteriori osservazioni
17/21.6.2010 del patrocinatore di PI 2 e di PI 3;
preso atto dello scritto 24.6.20101 del
procuratore pubblico, mediante il quale preavvisa favorevolmente l’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di un esposto penale del 31.1.2003, il
Ministero pubblico del canton Ticino ha aperto un procedimento penale a carico
della qui istante e di altre persone (inc. __________). Il procedimento penale
per titolo di riciclaggio si è concluso il 28.12.2009 con l’emanazione di un
decreto di non luogo procedere (__________), che ha comportato anche la
decadenza di tutti i sequestri penali precedentemente disposti.
2.Con la presente richiesta, l’istante chiede l’accesso
agli atti del procedimento, in riferimento ad un dissequestro (non meglio precisato)
di una relazione bancaria e ad una causa civile pendente presso il tribunale di
__________. Il procuratore pubblico ha dato il proprio preavviso favorevole,
mentre PI 2 e PI 3 si sono opposti all’accoglimento della richiesta.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato
e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza
del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera
dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.Nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte
(quale inchiestata) nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la
procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico
legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5.Il presente caso è certamente particolare in quanto
l’istante, pur essendo stata denunciata ed inchiestata, non ha mai partecipato,
personalmente (direttamente) o tramite un rappresentante (indirettamente), al
procedimento penale conclusosi con un decreto di non luogo a procedere emanato
in ragione dell’intervenuta prescrizione. L’incarto comprende, oltre
all’esposto penale, alcuni interrogatori e molta documentazione bancaria
acquisita agli atti.
L’istante
pretende un proprio legittimo interesse all’accesso agli atti in relazione al
dissequestro di una relazione bancaria ed in relazione ad una causa civile
pendente a __________
Il
primo motivo appare privo di fondamento, ritenuto che il decreto di non luogo a
procedere del __________ (__________) indica espressamente (pagina 2 punto 6)
che la decisione comporta decadenza di tutti i sequestri (ovviamente disposti
dal Ministero pubblico del Canton Ticino).
Il
secondo argomento invocato (causa civile a __________), alla luce del documento
allegato allo scritto 10.6.2010, appare già più fondato, in quanto la procedura
civile verte sul medesimo complesso di fatti: in nessun modo però l’istante ha
precisato per quali motivi un accesso agli atti (disponendo già del testo del decreto
Fatti
di non luogo a procedere) possa influire sul merito civile.
All’interesse
dell’istante si contrappone quello delle parti denuncianti e civili, che si oppongono
all’accoglimento della richiesta di accesso agli atti, in particolare in quanto
l’istante non avrebbe mai partecipato prima al procedimento penale pendente in
Ticino, ed in quanto la richiesta è vaga e generalizzata e sussisterebbe il pericolo
di utilizzo in altre procedure degli atti ticinesi.
6.Operando una ponderazione degli interessi
contrapposti, occorre ammettere un interesse di principio dell’istante (in
Considerandi
quanto persona inchiestata) a conoscere, oltre che il testo del decreto di non
luogo a procedere, anche il testo dell’esposto penale e le deposizioni dei
testimoni. Per il resto, essendo l’incarto principalmente formato da documenti
bancari e da corrispondenza, non si giustifica (per la loro natura) di concedere
ulteriormente l’accesso agli atti.
7.
L’istanza è parzialmente accolta. Cresciuta in
giudicato questa decisione, l’istante (o un suo rappresentante) potranno prendere
visione dell’esposto e dei verbali dei testi, e, se del caso, ottenerne una
copia.
8.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico
di chi le ha generate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG
ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese
di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico
di IS 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4.
Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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