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Decisione

60.2010.88

Istanza di ispezione degli atti

6 settembre 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di non luogo a procedere) possa influire sul merito civile.

All’interesse

dell’istante si contrappone quello delle parti denuncianti e civili, che si oppongono

all’accoglimento della richiesta di accesso agli atti, in particolare in quanto

l’istante non avrebbe mai partecipato prima al procedimento penale pendente in

Ticino, ed in quanto la richiesta è vaga e generalizzata e sussisterebbe il pericolo

di utilizzo in altre procedure degli atti ticinesi.

6.Operando una ponderazione degli interessi

contrapposti, occorre ammettere un interesse di principio dell’istante (in

Considerandi

quanto persona inchiestata) a conoscere, oltre che il testo del decreto di non

luogo a procedere, anche il testo dell’esposto penale e le deposizioni dei

testimoni. Per il resto, essendo l’incarto principalmente formato da documenti

bancari e da corrispondenza, non si giustifica (per la loro natura) di concedere

ulteriormente l’accesso agli atti.

7.

L’istanza è parzialmente accolta. Cresciuta in

giudicato questa decisione, l’istante (o un suo rappresentante) potranno prendere

visione dell’esposto e dei verbali dei testi, e, se del caso, ottenerne una

copia.

8.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico

di chi le ha generate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG

ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese

di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico

di IS 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.

Intimazione:

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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