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Decisione

60.2010.92

Istanza di ispezione degli atti. ufficio del medico cantonale quale istante

25 maggio 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

7. L’istanza

è parzialmente accolta. Copia del decreto di non luogo a procedere del

29.7.2009 (NLP __________) sarà inviata all’Ufficio istante non appena

Considerandi

cresciuta in giudicato la presente decisione.

8.

Data

la funzione pubblica dell’Ufficio istante, non si prelevano tassa di giustizia

e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la LSan ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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