60.2010.92
Istanza di ispezione degli atti. ufficio del medico cantonale quale istante
25 maggio 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2010.92
Data decisione, Autorità:
25.05.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. ufficio del medico cantonale quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.92
Lugano
25 maggio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12/16.3.2010
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere
l’accesso agli atti di un procedimento penale a carico di un medico;
richiamato lo scritto 18/22.3.2010 del
procuratore pubblico Chiara Borelli, mediante il quale comunica di non avere
particolari osservazioni da formulare;
richiamate le osservazioni 12/13.4.2010 del
patrocinatore del dr. med. PI 2, mediante le quali chiede di respingere
integralmente l’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di un intervento da
parte della polizia a causa di una lite in famiglia, il Ministero pubblico ha
aperto due procedimenti penali a carico del dr. med. PI 2: il procedimento penale
di cui all’incarto penale MP __________ (relativo alla lite coniugale) su
richiesta della moglie è stato sospeso; il procedimento penale di cui
all’incarto MP __________ (relativo all’ipotesi di reato di guida in stato di
inattitudine) è terminato con l’emanazione di una decisione di non luogo a
procedere emanata il 29.7.2009 (NLP __________).
2. Una
precedente istanza di accesso agli atti ex art. 27 CPP – presentata
dall’Ufficio qui istante in data 14/30.4.2009 – era stata decisa da questa
Camera in data 2.7.2009 (inc. CRP __________), che ha negato l’accesso ad uno
degli incarti (MP __________), mentre ha giudicato prematura la richiesta con riferimento
al secondo procedimento (MP __________) in quanto a quel momento non era ancora
concluso.
3. Saputo
che questo secondo procedimento si era nel frattempo concluso (scambio di
corrispondenza 28.2.2010/4.3.2010 tra l’Ufficio istante ed il Ministero
pubblico), il medico cantonale ha riproposto la richiesta di accesso agli atti
del procedimento MP __________, nel frattempo terminato con il decreto di non
luogo a procedere del 29.7.2009 (NLP __________). Alla richiesta si oppone il
dr. med. PI 2, con riferimento all’esito del procedimento medesimo. Il procuratore
pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare.
4. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali
può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a
chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali
fissa le modalità dell’ispezione".
5. Nella
fattispecie in esame, l’Ufficio istante invoca l’applicazione degli art. 26
LSan [secondo cui il medico cantonale vigila sulla salute pubblica,
sull’esercizio delle arti sanitarie e sull’esecuzione dell’interruzione della
gravidanza; egli ha segnatamente le competenze attribuitegli dalla legislazione
federale e cantonale nonché dalle disposizioni esecutive del Consiglio di Stato
in materia sanitaria; coordina l’attività dei medici delegati e scolastici
(cpv. 1)], 56 LSan [secondo cui l’autorizzazione è, tra l’altro, concessa alle
persone che possiedono i requisiti psichici e fisici necessari all’esercizio
della professione (cpv. 1 lit. c), tra cui figura anche il medico (cfr. art. 54
e 55 LSan)] e 68 cpv. 3 LSan [che prevede la segnalazione da parte del
Ministero pubblico dell’apertura di procedimenti penali nei confronti di
operatori sanitari “per i casi aventi rilevanza ai fini dell’esercizio
dell’attività sanitaria”].
6. Con
riferimento a quanto scritto nella precedente decisione del 2.7.2009 (inc. CRP __________,
p. 4), occorre ribadire “che di principio è riconosciuta al medico cantonale
la facoltà di ricevere eventuali decisioni penali relative alla guida in stato
di inattitudine, in quanto possano avere rilevanza quale indizio per valutare
la permanenza dei requisiti fisici e psichici necessari all’esercizio della
professione (art. 56 LSan)”.
Nel
presente caso, si deve riconoscere un legittimo interesse giuridico a favore
dell’Ufficio istante a ricevere copia della decisione di non luogo a procedere,
in modo che sia per un verso informato dell’esito del procedimento e dei motivi
che lo hanno determinato; per altro verso, la modalità di redazione (succinta)
di detta decisione non comporta divulgazione di fatti legati alla sfera
personale e familiare del dr. med. PI 2, oltre a quelli già noti.
Non
si giustifica al contrario un accesso ulteriore o più ampio agli atti del
procedimento da parte dell’Ufficio istante, in quanto la decisione di non luogo
a procedere contiene quanto necessario per comprendere l’esito del procedimento
penale.
Fatti
7. L’istanza
è parzialmente accolta. Copia del decreto di non luogo a procedere del
29.7.2009 (NLP __________) sarà inviata all’Ufficio istante non appena
Considerandi
cresciuta in giudicato la presente decisione.
8.
Data
la funzione pubblica dell’Ufficio istante, non si prelevano tassa di giustizia
e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LSan ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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