60.2010.93
Istanza di ispezione degli atti. Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istante
29 aprile 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2010.93
Data decisione, Autorità:
29.04.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.93
Lugano
29 aprile
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Andrea Pedroli, Matteo Cassina (in sostituzione di Mauro
Mini e Ivano Ranzanici, esclusisi)
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16.3.2010
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l'accesso agli atti
di un incarto penale;
richiamate le osservazioni 23.3.2010 del
giudice dell'istruzione e dell'arresto supplente Attilio Rampini, 23/24.3.2010
del titolare del PI 26, del titolare del PI 27, della PI 28, del titolare del PI
29, della PI 33, della PI 30, del titolare del PI 31, della PI 32, del titolare
PI 59, 23/24.3.2010 di PI 11, PI 12, PI 13, PI 14, PI 15, PI 16, PI 17 e PI 20,
29/30.3.2010 dei titolari dei conti PI 9, nelle quali tutti non si oppongono
all'accoglimento dell'istanza;
richiamato lo scritto 31.3.2010 del
procuratore pubblico Fiorenza Bergomi con il quale non si oppone alla richiesta
trasmettendo, nel contempo, l'elenco atti del procedimento penale in oggetto "(…)
dal quale l'autorità richiedente potrà indicare quegli atti istruttori che sono
a loro necessari (…)";
rilevato che PI 1, interpellato, non ha
presentato osservazioni, così come le altre parti civili;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di alcune denunce sporte da
clienti della __________ SA e del suo fallimento decretato dalla CFB, il
Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto un procedimento penale, tuttora
pendente, nei confronti di ex organi, azionisti e persone vicine alla società
sopraindicata, tra i quali anche PI 1 (inc. MP __________).
2. PI 1, già beneficiario di una rendita AI
dal 1.12.2007, ha postulato, in data 24.7.2009, il riconoscimento di una
rendita complementare. Con scritto 7.11.2009 la Cassa cantonale di compensazione AVS-AI-IPG ha comunicato all'interessato di non poter
prendere una decisione corretta ed adeguata alla sua situazione finanziaria e
patrimoniale, prima della conclusione del procedimento penale aperto a suo
carico. PI 1 si è quindi rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni
lamentando, in sostanza, una denegata giustizia (inc. TCA __________).
3. Con la presente istanza il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni chiede a questa Camera
l'autorizzazione a compulsare gli atti dell'incarto penale MP __________ "(…)
limitatamente agli atti relativi ai sequestri che interessano il signor PI 1
e/o suoi famigliari, nonché i verbali relativi al medesimo oggetto (…)"
(istanza 16.3.2010, p. 2). L'Autorità istante afferma di necessitare degli atti
del procedimento penale sopraindicati alfine da poter "(…) accertare
(…) l'estensione del patrimonio del ricorrente, comprendere l'entità
dell'eventuale confisca che egli potrebbe subire, verificare quanti e quali
importi gli sono stati dissequestrati se vi sono stati dissequestri, a chi sono
stati destinati gli importi dissequestrati, e valutare la possibile durata
della procedura ancora pendente nonostante l'inizio [dell'] incarto sia del
2004 (e quindi si approssimino i 6 anni di vita) (…)" (istanza
16.3.2010, p. 3). Il giudizio del Tribunale istante potrebbe essere influenzato
dalla documentazione evocata e, nel caso concreto, il suo interesse sarebbe
certamente superiore all'interesse privato della parte interessata. Inoltre la "(…)
limitata, specifica e precisa documentazione richiesta (…)"
tutelerebbe adeguatamente e sufficientemente gli interessi delle altre parti in
causa (istanza 16.3.2010, p. 3).
4.
L’art. 27 CPP in
vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP,
con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110
Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi
previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere
l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica
un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle
persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
5. Nella fattispecie in esame - ritenuti i
motivi addotti dal giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
nella sua istanza e la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti
dell'incarto penale – è certamente dato un interesse legittimo ai sensi
dell'art. 27 CPP.
In siffatte circostanze,
questa Camera autorizza il giudice delegato ad accedere all'incarto penale MP __________
direttamente presso il Ministero pubblico, concordando i tempi di accesso con
il procuratore pubblico, compatibilmente con i suoi impegni, tenuto conto anche
del fatto che il procedimento penale si trova ancora in fase istruttoria. Il
giudice è, se necessario, autorizzato a fotocopiare esclusivamente i documenti
utili ai fini del procedimento ricorsuale di cui all'inc. TCA __________
pendente presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni, e meglio
limitatamente agli atti relativi ai sequestri concernenti PI 1.
6. L'istanza è accolta ai sensi del precedente
considerando. Richiamato l'art. 32 LPGA, non si prelevano tassa di giustizia e
spese.
Per questi motivi,
visti l'art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L'istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
Considerandi
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4.
Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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