60.2010.94
Istanza di ispezione degli atti
22 aprile 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2010.94
Data decisione, Autorità:
22.04.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.94
Lugano
22 aprile 2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12/16.3.2010
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un’inchiesta, in particolare con riferimento ai verbali delle persone
coinvolte;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera con scritto 15.3.2010, formulando al contempo parere favorevole
all’accoglimento dell’istanza;
richiamate le osservazioni 23.3.2010 del
patrocinatore di PI 2 mediante le quali comunica di non opporsi all’accoglimento
dell’istanza;
richiamate le osservazioni 23/29.3.2010 del
patrocinatore di PI 3 mediante le quali comunica di non opporsi all’accoglimento
dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di una segnalazione del 3.3.2010 della __________
qui istante, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________)
attualmente ancora pendente.
2.Con l’istanza qui in esame, la __________ chiede di
poter avere copia dei verbali allestiti nel quadro del procedimento penale, ivi
comprese le audizioni di due minori, e ciò ovviamente in relazione alle misure
intraprese e da intraprendere nel contesto delle sue specifiche competenze. Le
parti interpellate non si sono opposte all’accoglimento dell’istanza.
3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai
casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere
l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica
un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone
implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante,
dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”.
4.Nella fattispecie sono realizzati i presupposti a’
sensi dell’art. 27 CPP stante il legittimo interesse della __________ istante
che, dopo l’adozione della LOPTC, ha assunto le competenze in materia di tutela
e curatela precedentemente spettanti alle __________.
5.Nel presente caso è certamente dato l’interesse della __________
istante ad esaminare gli atti richiesti, per ordinare eventuali misure di sua
competenza.
6.L’istanza è accolta. Il presidente della __________ 9, rispettivamente una persona dal lui
designata, potrà accedere agli atti dell’incarto penale surriferito presso la
cancelleria di questa Camera, estraendo copia solo degli atti strettamente
necessari.
7.Considerata la natura ed i motivi dell’istanza, non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-;
-
(rif. inc. MP 2010.1907);
- (per
sé e per Ceraudo);
Considerandi
- (per
sé e per
Ceraudo).
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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