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Decisione

60.2010.95

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale

4 agosto 2010Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

di avere assunto il mandato in sostituzione del precedente patrocinatore,

chiedendo – dopo avere sottolineato che avrebbe esposto ma non fatturato le

medesime prestazioni riconosciute all’avv. __________ così da non cagionare

oneri maggiori allo Stato in ragione del cambiamento di difensore – il

riconoscimento del gratuito patrocinio (inc. GIAR __________);

che

il giudice dell’istruzione e dell’arresto, in data 22.12.2008, ha deciso di non

revocare il gratuito patrocinio disposto in precedenza (inc. GIAR __________);

che,

essendo stata prosciolta dall’accusa, la qui istante ha nondimeno diritto di

chiedere un’indennità per ingiusto procedimento;

che

IS 1 postula la rifusione delle note professionali dei suoi patrocinatori di

fiducia, ossia dell’avv. __________ (di CHF 8'485.--, oltre interessi) e dell’avv.

PR 1 (di CHF 7'071.--, oltre interessi);

che

il fatto che l’accusata sia ricorsa a due legali è, di per sé, perfettamente

legittimo: poteva infatti liberamente decidere a chi affidare la sua difesa;

che

questa scelta non comporta tuttavia necessariamente che le spese cagionate

possano e debbano pure essere risarcite;

che,

di regola, nel caso in cui un accusato conferisca mandato a più patrocinatori,

sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento, sono risarcite soltanto le

spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an

unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren,

Diss., Zurigo 1998, p. 106);

che

l’istante non indica le ragioni per cui l’avv. PR 1 ha sostituito nella sua difesa l’avv. __________: dallo scritto 30.12.2008 di quest’ultima al

giudice dell’istruzione e dell’arresto si evince unicamente che il mandato è stato

revocato (doc. D);

che nel computo degli oneri legali questa

Camera considererà quindi l’operato di un solo patrocinatore, ovvero calcolerà

onorario e spese come se la difesa fosse stata seguita da un unico legale, gli

ulteriori oneri restando a carico di IS 1;

che

l’istante afferma che “per quanto riguarda (…) la nota d’onorario e spese

del precedente legale che si è occupato della fase predibattimentale,

l’onorario ammonta a CHF 2’610.-- (2'115.-- nota al Giar + differenza tra fr

180/h e fr. 250/H qui richiesti), oltre le ore per gli interrogatori pari a CHF

5’875 (23 ore e 30 minuti a CHF 250.-- per i due interrogatori MP). In totale

le precedenti spese legali ammontano a CHF 8'485.--” (istanza 16/17.3.2010,

p. 5), oltre interessi;

che

la nota professionale dell’avv. __________ – allestita per essere tassata dal

giudice dell’istruzione e dell’arresto a conclusione del mandato – espone le prestazioni

a partire dal 17.11.2008, data in cui IS 1 è stata ammessa al beneficio del gratuito

patrocinio, per un totale di CHF 2'115.-- [di cui CHF 1'890.-- di onorario (630

min a CHF 180.--/ora), CHF 75.60 di spese (4% dell’onorario) e CHF 149.40 di

IVA] (doc. D);

che

il dispendio orario esposto nella nota appare adeguato al caso ed è pertanto

ammesso come indicato, ad eccezione di quello per le prestazioni dal 4.12.2008 all’11.12.2008

inerenti la revoca del mandato, a carico di IS 1, e di quello pari a CHF 60.--

per la chiusura dell’incarto (tale incombenza potendo essere effettuata dal

segretariato, i cui oneri restano a carico dello Studio legale);

che

l’onorario riguardante la nota professionale dell’avv. __________ ammonta pertanto

a CHF 2'083.35 (8 ore e 20 min a CHF 250.--/ora, tariffa oraria domandata

dall’istante);

che

postula inoltre la rifusione dell’onorario inerente gli interrogatori davanti

al procuratore pubblico Moreno Capella di data 11.1.2008 (ore 8.30 – ore 12.45;

ore 13.10 – ore 21.30) e davanti al procuratore generale Bruno Balestra di data

8.2.2008 (ore 9.30 – ore 13.00; ore 13.30 – ore 20.00), per complessivi CHF

5'875.-- (23 ore e 30 min), onorario ammesso come esposto;

che

le spese, indicate in CHF 75.60 [4% dell’onorario di CHF 1'890.-- (calcolato ad

una tariffa di CHF 180.--/ora)], sono riconosciute come richieste (tenuto conto

del resto che parte delle prestazioni esposte nella nota non sono state

accettate);

che

– in merito al patrocinio dell’avv. __________ – è rifuso l’importo di CHF

8'644.55, di cui CHF 7'958.35 di onorario, CHF 75.60 di spese e CHF 610.60 di

IVA (calcolata anche sull’onorario concernente gli interrogatori davanti al

Ministero pubblico), oltre interessi dal 16.3.2010, come domandato;

che

IS 1 postula poi la rifusione della nota professionale dell’avv. PR 1 (che ha

assistito l’istante nella preparazione del processo e nel dibattimento) di CHF

7'071.-- [di cui CHF 6'671.-- di onorario (26 ore e 41 min a CHF 250.--/ora) e

CHF 400.-- di spese] (doc. C), oltre interessi;

che

– avuto riguardo che nel calcolo di onorario e spese questa Camera considera,

per le ragioni sopra esposte, l’operato di un solo patrocinatore – non sono

riconosciuti oneri legali per l’apertura dell’incarto, per la procura, per il

colloquio con l’avv. __________ di data 5.12.2008, per gli scritti alla Pretura

penale, al Ministero pubblico ed al giudice dell’istruzione e dell’arresto di

data 9.12.2008 e per la telefonata con l’avv. __________ (collega dell’avv. __________)

di data 16.3.2010, rispettivamente sono riconosciuti oneri legali per l’esame

degli atti / la lettura dei verbali in maniera limitata, per tenere conto che

già il precedente patrocinatore aveva studiato gli atti (in preparazione del

processo inizialmente previsto per il 17.12.2008);

che

– tutto ciò considerato – è ammesso un onorario pari a 19 ore e 16 min a CHF

250.--/ora, per complessivi CHF 4'816.65, di cui 480 min [8 ore] (in luogo di oltre

12 ore) per l’esame degli atti / la preparazione del dibattimento e 60 min [1

ora] per la redazione dell’istanza di indennità (che non presentava alcuna particolarità

in fatto e/o in diritto), per il resto riconosciuto come indicato nella nota

professionale;

che

le spese (posto, inoltre, come il costo delle buste e dei fogli per appunti siano

a carico dello Studio legale) sono ammesse in CHF 257.10, di cui CHF 70.--

Considerandi

inerenti le spese per l’istanza di indennità (non esposte, ma riconosciute

siccome facenti parte delle ripetibili, protestate);

che

– in merito al patrocinio dell’avv. PR 1 – è rifuso l’importo di CHF 5'073.75,

di cui CHF 4'816.65 di onorario e CHF 257.10 di spese (senza IVA, non

richiesta), oltre interessi dal 16.3.2010, come domandato;

che ad IS 1 è rifuso, a titolo di spese

legali, l’importo complessivo di CHF 13'718.30, oltre interessi;

che

l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al

danno morale patito dall’accusato prosciolto;

che

la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere

d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che

l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità

dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in

altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che l’accusato che durante

l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della

libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se

prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio

perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice

fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave

violazione della sua personalità;

che lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto

morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un

procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei

loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

che

IS 1 postula la somma di CHF 3'000.--, oltre interessi, a titolo di torto

morale;

che

“oltre a far fronte ad accuse per lei infamanti ed assolutamente

ingiustificate, ha dovuto assistere a 4 lunghi interrogatori (quello del 26

gennaio 2007 dalle 9.00 alle 12.00, quello del 24 aprile 2007 dalle 8.50 alle

10.

, quello dell’11 gennaio 2008 dalle 8.30 alle 21.30 e quello

dell’8 febbraio 2008 dalle 9.30 alle 20.00. L’interrogatorio

dell’11 gennaio 2008 è stato preceduto da un ordine di traduzione forzata: (…)

si è trovata la polizia in casa ed è stata costretta quindi a recarsi (scortata

con tutti gli evidenti disagi) in polizia per essere interrogata, potendo

avvertire unicamente il datore di lavoro (non ha potuto contattare la figlia e

nemmeno il compagno). Situazione questa che l’ha scioccata in maniera

importante tanto che ha dovuto rivolgersi ad una psichiatra la dott. __________.

Si osserva inoltre che l’importante e noto impatto mediatico che ha avuto la

vicenda ravvivava il sentimento di ingiustizia e aggravava lo stato di

depressione, per una procedura durata oltre 2 anni (lunga e travagliata)”

(istanza 16/17.3.2010, p. 3 s.);

che

l’accusa rivolta ad IS 1 – appropriazione indebita – era solo relativamente grave,

non infamante;

che

gli interrogatori davanti al Ministero pubblico di data 11.1.2008 e 8.2.2008,

nell’ambito dei quali è stata sentita quale coaccusata in un procedimento

separato, hanno avuto una durata di circa 23 ore, ciò che ha senz’altro colpito in misura importante i di

lei interessi, con notevoli ripercussioni sulla sua situazione personale;

che

invero tali audizioni – nella loro sostanza e nei loro effetti – sono state

molto incisive ed hanno gravemente leso l’istante nei suoi diritti della personalità,

oltrepassando gli inevitabili inconvenienti

derivanti da un procedimento penale;

che,

in queste circostanze, si giustifica senz’altro riconoscere un importo a titolo

di torto morale;

che

il dr. med. __________, __________, ha confermato che “(…), a seguito della

procedura penale che l’ha vista come accusata (2007/2008) ho avuto in cura la signora

IS 1 da febbraio 2008 a febbraio 2009 per uno stato depressivo medio-grave.

Questa paziente ha presentato una sofferenza intensa che l’ha segnata profondamente

sia a livello psichico che somatico e dalla quale si è ripresa solo lentamente”

(certificato medico non datato, allegato allo scritto 17/18.3.2010 dell’avv. PR

1);

che

– secondo il certificato medico – IS 1 è quindi stata in cura dal dr. med. __________

fino a febbraio 2009, momento in cui il procedimento penale era ancora

pendente, ovvero non era ancora terminato con esito a lei favorevole;

che

di conseguenza il nesso causale naturale ed adeguato tra la depressione curata nel

periodo febbraio 2008 – febbraio 2009 ed il procedimento penale non è certo manifesto,

anche se è verosimile che gli interrogatori di gennaio/febbraio 2008 possano avere

contribuito a cagionare il suo stato;

che

dagli atti del procedimento penale si evince peraltro che la qui istante già in

passato, ossia ben prima dell’apertura del procedimento penale, aveva sofferto

di depressione: “Verso inizio autunno 2005 sono poi caduta in depressione

per 5-6 mesi non avevo più frequentato il __________. Mi ero poi messa in cura

dalla dott.ssa __________ e dal dott. __________” (verbale di

interrogatorio 11.1.2008, p. 7); “(…) io dal luglio 2005 ero caduta in

depressione e del __________ non me ne sono più occupata” (verbale di interrogatorio

8.2

, p. 9);

che,

in queste circostanze, non si può invero escludere che la depressione sia da

ricondurre (anche) ad altre circostanze, segnatamente ai problemi finanziari di

cui ha parlato nel corso delle audizioni;

che

il caso ha avuto un importante impatto mediatico dovuto, tuttavia, non già alla

persona dell’istante, ma alla persona di un coaccusato;

che,

tutto ciò considerato, si ammette la somma di CHF 1’500.--, oltre interessi dal

16.3

, come richiesto, a titolo di torto morale, importo che tiene conto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento

che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dalla

sentenza 16.3.2009 del giudice della Pretura penale (inc. __________) e dalla

presente decisione;

che

ad IS 1 è quindi rifuso, a titolo di indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP,

l’importo di CHF 15'218.30, oltre interessi, di cui CHF 13'718.30 per spese

legali e CHF 1’500.-- per torto morale;

che

le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota professionale;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 2'300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 2'350.-- sono poste a carico della qui istante, parzialmente soccombente,

per la somma di CHF 550.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 16.3.2009 del giudice della Pretura penale Siro Quadri (inc. __________),

rifonderà ad IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli

art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 15'218.30, oltre interessi del 5% dal 16.3.2010.

2. La

tassa di giustizia di CHF 2'300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

2'350.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di

CHF 550.--.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza

dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto

pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss.

LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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