60.2010.95
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale
4 agosto 2010Italiano17 min
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Numero d'incarto:
60.2010.95
Data decisione, Autorità:
04.08.2010, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2010.95
Lugano
4 agosto 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/17.3.2010
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in
relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 16.3.2009
del giudice della Pretura penale Siro Quadri (inc. __________), un’indennità
per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 24/25.3.2010 del procuratore
pubblico Arturo Garzoni – che, dopo alcune osservazioni, si è rimesso al
giudizio di questa Camera –, 25/26.3.2010 del giudice della Pretura penale –
che, comunicando di non avere osservazioni, si è parimenti rimesso al giudizio
di questa Camera – e 25/29.3.2010 della Divisione della giustizia – che, in
generale, si è rimessa alle osservazioni del Ministero pubblico e, in particolare,
ha contestato come eccessiva la pretesa per torto morale –;
preso atto che il 17/18.3.2010 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio non erano state coperte, anticipate o garantite da
assicurazioni o da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 3.12.2007 il magistrato inquirente ha posto IS 1 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuta colpevole di appropriazione
indebita (art. 138 cifra 1 CP) [“(…) per essersi appropriata, allo scopo di procacciare a sé o ad altri
un indebito profitto, dell’intero inventario del Ristorante __________ di __________,
di cui una parte – stimata in circa CHF 60'000.00 – ancora di proprietà di __________,
il tutto dopo che il medesimo inventario – dal mese di settembre / ottobre 2004
sino al novembre 2005 – le era stato affittato dalla proprietaria essendo lei
subentrata (oralmente) nel contratto di locazione del menzionato esercizio
pubblico inizialmente stipulato fra __________ e __________ che prevedeva
appunto il pagamento di CHF 800.00 mensili per l’affitto del citato inventario;
e meglio per avere: a __________, il 24 agosto 2006, all’insaputa di __________
e consapevole del contenzioso in atto con la proprietà dell’inventario
dell’esercizio pubblico, ceduto a __________ e __________ al prezzo di CHF
50'000.00 la gestione e l’intero inventario del Ristorante __________, –
compreso appunto l’inventario di __________ – inventario che è poi stato
interamente computato (valutato in CHF 100'000.00) quale conferimento in natura
per la costituzione della società __________”];
che
ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 2'700.-- (novanta aliquote
da CHF 30.--/aliquota), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due
anni, alla multa di CHF 500.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle
spese (DA __________);
che
con scritto 13/14.12.2007 IS 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa;
che
il 16.3.2009 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusata
dall’imputazione (inc. __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 18’556.--,
oltre interessi, di cui CHF 15'556.-- per spese legali e CHF 3’000.-- per torto
morale;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di
ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio regolamentato
all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha
ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
con decisione 4.12.2008 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha
ammesso IS 1 – patrocinata di fiducia dall’avv. __________ – al beneficio del
gratuito patrocinio (inc. GIAR __________);
che
l’11.12.2008 l’avv. PR 1 ha comunicato al giudice dell’istruzione e dell’arresto
Fatti
di avere assunto il mandato in sostituzione del precedente patrocinatore,
chiedendo – dopo avere sottolineato che avrebbe esposto ma non fatturato le
medesime prestazioni riconosciute all’avv. __________ così da non cagionare
oneri maggiori allo Stato in ragione del cambiamento di difensore – il
riconoscimento del gratuito patrocinio (inc. GIAR __________);
che
il giudice dell’istruzione e dell’arresto, in data 22.12.2008, ha deciso di non
revocare il gratuito patrocinio disposto in precedenza (inc. GIAR __________);
che,
essendo stata prosciolta dall’accusa, la qui istante ha nondimeno diritto di
chiedere un’indennità per ingiusto procedimento;
che
IS 1 postula la rifusione delle note professionali dei suoi patrocinatori di
fiducia, ossia dell’avv. __________ (di CHF 8'485.--, oltre interessi) e dell’avv.
PR 1 (di CHF 7'071.--, oltre interessi);
che
il fatto che l’accusata sia ricorsa a due legali è, di per sé, perfettamente
legittimo: poteva infatti liberamente decidere a chi affidare la sua difesa;
che
questa scelta non comporta tuttavia necessariamente che le spese cagionate
possano e debbano pure essere risarcite;
che,
di regola, nel caso in cui un accusato conferisca mandato a più patrocinatori,
sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento, sono risarcite soltanto le
spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an
unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren,
Diss., Zurigo 1998, p. 106);
che
l’istante non indica le ragioni per cui l’avv. PR 1 ha sostituito nella sua difesa l’avv. __________: dallo scritto 30.12.2008 di quest’ultima al
giudice dell’istruzione e dell’arresto si evince unicamente che il mandato è stato
revocato (doc. D);
che nel computo degli oneri legali questa
Camera considererà quindi l’operato di un solo patrocinatore, ovvero calcolerà
onorario e spese come se la difesa fosse stata seguita da un unico legale, gli
ulteriori oneri restando a carico di IS 1;
che
l’istante afferma che “per quanto riguarda (…) la nota d’onorario e spese
del precedente legale che si è occupato della fase predibattimentale,
l’onorario ammonta a CHF 2’610.-- (2'115.-- nota al Giar + differenza tra fr
180/h e fr. 250/H qui richiesti), oltre le ore per gli interrogatori pari a CHF
5’875 (23 ore e 30 minuti a CHF 250.-- per i due interrogatori MP). In totale
le precedenti spese legali ammontano a CHF 8'485.--” (istanza 16/17.3.2010,
p. 5), oltre interessi;
che
la nota professionale dell’avv. __________ – allestita per essere tassata dal
giudice dell’istruzione e dell’arresto a conclusione del mandato – espone le prestazioni
a partire dal 17.11.2008, data in cui IS 1 è stata ammessa al beneficio del gratuito
patrocinio, per un totale di CHF 2'115.-- [di cui CHF 1'890.-- di onorario (630
min a CHF 180.--/ora), CHF 75.60 di spese (4% dell’onorario) e CHF 149.40 di
IVA] (doc. D);
che
il dispendio orario esposto nella nota appare adeguato al caso ed è pertanto
ammesso come indicato, ad eccezione di quello per le prestazioni dal 4.12.2008 all’11.12.2008
inerenti la revoca del mandato, a carico di IS 1, e di quello pari a CHF 60.--
per la chiusura dell’incarto (tale incombenza potendo essere effettuata dal
segretariato, i cui oneri restano a carico dello Studio legale);
che
l’onorario riguardante la nota professionale dell’avv. __________ ammonta pertanto
a CHF 2'083.35 (8 ore e 20 min a CHF 250.--/ora, tariffa oraria domandata
dall’istante);
che
postula inoltre la rifusione dell’onorario inerente gli interrogatori davanti
al procuratore pubblico Moreno Capella di data 11.1.2008 (ore 8.30 – ore 12.45;
ore 13.10 – ore 21.30) e davanti al procuratore generale Bruno Balestra di data
8.2.2008 (ore 9.30 – ore 13.00; ore 13.30 – ore 20.00), per complessivi CHF
5'875.-- (23 ore e 30 min), onorario ammesso come esposto;
che
le spese, indicate in CHF 75.60 [4% dell’onorario di CHF 1'890.-- (calcolato ad
una tariffa di CHF 180.--/ora)], sono riconosciute come richieste (tenuto conto
del resto che parte delle prestazioni esposte nella nota non sono state
accettate);
che
– in merito al patrocinio dell’avv. __________ – è rifuso l’importo di CHF
8'644.55, di cui CHF 7'958.35 di onorario, CHF 75.60 di spese e CHF 610.60 di
IVA (calcolata anche sull’onorario concernente gli interrogatori davanti al
Ministero pubblico), oltre interessi dal 16.3.2010, come domandato;
che
IS 1 postula poi la rifusione della nota professionale dell’avv. PR 1 (che ha
assistito l’istante nella preparazione del processo e nel dibattimento) di CHF
7'071.-- [di cui CHF 6'671.-- di onorario (26 ore e 41 min a CHF 250.--/ora) e
CHF 400.-- di spese] (doc. C), oltre interessi;
che
– avuto riguardo che nel calcolo di onorario e spese questa Camera considera,
per le ragioni sopra esposte, l’operato di un solo patrocinatore – non sono
riconosciuti oneri legali per l’apertura dell’incarto, per la procura, per il
colloquio con l’avv. __________ di data 5.12.2008, per gli scritti alla Pretura
penale, al Ministero pubblico ed al giudice dell’istruzione e dell’arresto di
data 9.12.2008 e per la telefonata con l’avv. __________ (collega dell’avv. __________)
di data 16.3.2010, rispettivamente sono riconosciuti oneri legali per l’esame
degli atti / la lettura dei verbali in maniera limitata, per tenere conto che
già il precedente patrocinatore aveva studiato gli atti (in preparazione del
processo inizialmente previsto per il 17.12.2008);
che
– tutto ciò considerato – è ammesso un onorario pari a 19 ore e 16 min a CHF
250.--/ora, per complessivi CHF 4'816.65, di cui 480 min [8 ore] (in luogo di oltre
12 ore) per l’esame degli atti / la preparazione del dibattimento e 60 min [1
ora] per la redazione dell’istanza di indennità (che non presentava alcuna particolarità
in fatto e/o in diritto), per il resto riconosciuto come indicato nella nota
professionale;
che
le spese (posto, inoltre, come il costo delle buste e dei fogli per appunti siano
a carico dello Studio legale) sono ammesse in CHF 257.10, di cui CHF 70.--
Considerandi
inerenti le spese per l’istanza di indennità (non esposte, ma riconosciute
siccome facenti parte delle ripetibili, protestate);
che
– in merito al patrocinio dell’avv. PR 1 – è rifuso l’importo di CHF 5'073.75,
di cui CHF 4'816.65 di onorario e CHF 257.10 di spese (senza IVA, non
richiesta), oltre interessi dal 16.3.2010, come domandato;
che ad IS 1 è rifuso, a titolo di spese
legali, l’importo complessivo di CHF 13'718.30, oltre interessi;
che
l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al
danno morale patito dall’accusato prosciolto;
che
la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che
l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità
dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in
altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante
l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della
libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se
prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio
perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice
fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave
violazione della sua personalità;
che lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto
morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un
procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei
loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);
che
IS 1 postula la somma di CHF 3'000.--, oltre interessi, a titolo di torto
morale;
che
“oltre a far fronte ad accuse per lei infamanti ed assolutamente
ingiustificate, ha dovuto assistere a 4 lunghi interrogatori (quello del 26
gennaio 2007 dalle 9.00 alle 12.00, quello del 24 aprile 2007 dalle 8.50 alle
10.
, quello dell’11 gennaio 2008 dalle 8.30 alle 21.30 e quello
dell’8 febbraio 2008 dalle 9.30 alle 20.00. L’interrogatorio
dell’11 gennaio 2008 è stato preceduto da un ordine di traduzione forzata: (…)
si è trovata la polizia in casa ed è stata costretta quindi a recarsi (scortata
con tutti gli evidenti disagi) in polizia per essere interrogata, potendo
avvertire unicamente il datore di lavoro (non ha potuto contattare la figlia e
nemmeno il compagno). Situazione questa che l’ha scioccata in maniera
importante tanto che ha dovuto rivolgersi ad una psichiatra la dott. __________.
Si osserva inoltre che l’importante e noto impatto mediatico che ha avuto la
vicenda ravvivava il sentimento di ingiustizia e aggravava lo stato di
depressione, per una procedura durata oltre 2 anni (lunga e travagliata)”
(istanza 16/17.3.2010, p. 3 s.);
che
l’accusa rivolta ad IS 1 – appropriazione indebita – era solo relativamente grave,
non infamante;
che
gli interrogatori davanti al Ministero pubblico di data 11.1.2008 e 8.2.2008,
nell’ambito dei quali è stata sentita quale coaccusata in un procedimento
separato, hanno avuto una durata di circa 23 ore, ciò che ha senz’altro colpito in misura importante i di
lei interessi, con notevoli ripercussioni sulla sua situazione personale;
che
invero tali audizioni – nella loro sostanza e nei loro effetti – sono state
molto incisive ed hanno gravemente leso l’istante nei suoi diritti della personalità,
oltrepassando gli inevitabili inconvenienti
derivanti da un procedimento penale;
che,
in queste circostanze, si giustifica senz’altro riconoscere un importo a titolo
di torto morale;
che
il dr. med. __________, __________, ha confermato che “(…), a seguito della
procedura penale che l’ha vista come accusata (2007/2008) ho avuto in cura la signora
IS 1 da febbraio 2008 a febbraio 2009 per uno stato depressivo medio-grave.
Questa paziente ha presentato una sofferenza intensa che l’ha segnata profondamente
sia a livello psichico che somatico e dalla quale si è ripresa solo lentamente”
(certificato medico non datato, allegato allo scritto 17/18.3.2010 dell’avv. PR
1);
che
– secondo il certificato medico – IS 1 è quindi stata in cura dal dr. med. __________
fino a febbraio 2009, momento in cui il procedimento penale era ancora
pendente, ovvero non era ancora terminato con esito a lei favorevole;
che
di conseguenza il nesso causale naturale ed adeguato tra la depressione curata nel
periodo febbraio 2008 – febbraio 2009 ed il procedimento penale non è certo manifesto,
anche se è verosimile che gli interrogatori di gennaio/febbraio 2008 possano avere
contribuito a cagionare il suo stato;
che
dagli atti del procedimento penale si evince peraltro che la qui istante già in
passato, ossia ben prima dell’apertura del procedimento penale, aveva sofferto
di depressione: “Verso inizio autunno 2005 sono poi caduta in depressione
per 5-6 mesi non avevo più frequentato il __________. Mi ero poi messa in cura
dalla dott.ssa __________ e dal dott. __________” (verbale di
interrogatorio 11.1.2008, p. 7); “(…) io dal luglio 2005 ero caduta in
depressione e del __________ non me ne sono più occupata” (verbale di interrogatorio
8.2
, p. 9);
che,
in queste circostanze, non si può invero escludere che la depressione sia da
ricondurre (anche) ad altre circostanze, segnatamente ai problemi finanziari di
cui ha parlato nel corso delle audizioni;
che
il caso ha avuto un importante impatto mediatico dovuto, tuttavia, non già alla
persona dell’istante, ma alla persona di un coaccusato;
che,
tutto ciò considerato, si ammette la somma di CHF 1’500.--, oltre interessi dal
16.3
, come richiesto, a titolo di torto morale, importo che tiene conto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento
che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dalla
sentenza 16.3.2009 del giudice della Pretura penale (inc. __________) e dalla
presente decisione;
che
ad IS 1 è quindi rifuso, a titolo di indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP,
l’importo di CHF 15'218.30, oltre interessi, di cui CHF 13'718.30 per spese
legali e CHF 1’500.-- per torto morale;
che
le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota professionale;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 2'300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 2'350.-- sono poste a carico della qui istante, parzialmente soccombente,
per la somma di CHF 550.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 16.3.2009 del giudice della Pretura penale Siro Quadri (inc. __________),
rifonderà ad IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli
art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 15'218.30, oltre interessi del 5% dal 16.3.2010.
2. La
tassa di giustizia di CHF 2'300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
2'350.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di
CHF 550.--.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza
dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto
pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss.
LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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