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Decisione

60.2010.96

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. tempestività. spese legali

10 novembre 2010Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

X. dal fare il possibile per ricostruire, sulla base degli atti del

procedimento penale, almeno una parte delle operazioni svolte ed esporre gli

indizi che avrebbero permesso ai giudici di perlomeno stimare il dispendio

causato dalla procedura. La circostanza che, per la fissazione del tempo

necessario alla trattazione della pratica non fosse decisivo l’impiego

temporale effettivo, ma il dispendio medio che un avvocato avrebbe profuso,

secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità

analoga, non esonerava X. dall’obbligo di fornire ai giudici concrete

indicazioni sulle operazioni svolte dal legale al fine di permettere un apprezzamento

effettivo del dispendio lavorativo. Infine, l’Alta Corte ha evidenziato che

nella procedura di indennità il principio inquisitorio, parimenti invocato da

X., trovava un’applicazione limitata, considerato che l’onere della prova

spettava all’istante e che la domanda d’indennità doveva essere documentata e

fondata su fatti precisi. Il principio non dispensava la parte dal suo obbligo

di collaborare all’accertamento dei fatti, segnatamente dall’onere di provare

quanto fosse in sua facoltà” (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004, considerando 3)];

che con giudizio 22.2.2006 in re F.F. (inc.

CRP 60.2003.218) questa Camera – in modifica dei suddetti principi – ha nondimeno

ritenuto che, anche in assenza di una lista dettagliata del dispendio orario,

le spese legali potessero essere riconosciute per quanto ricostruibili

dall’incarto penale agli atti;

che

questa giurisprudenza – riconoscimento di spese legali in difetto di nota dettagliata

per quanto ricostruibili dall’incarto – è stata applicata in casi in cui

l’importo richiesto era contenuto e la ricostruzione delle operazioni non

comportava difficoltà particolari [decisioni 9.9.2008 in re X. (inc. CRP

60.2007.341) e 20.5.2008 in re Y. (inc. CRP 60.2007.400)];

che

questa Camera ha adottato questi criteri per evitare di dover interpellare

l’istante, e per lui il suo legale, quando – in presenza di una domanda

contenuta – la ricostruzione delle operazioni è semplice; ha tuttavia

trascurato la sua precedente giurisprudenza, confermata dal Tribunale federale

con giudizio 1P.602/2003 del 23.2.2004, in capo all’onere della prova che

spetta all’istante;

che

con giudizio 9.4.2010 in re S.P. (inc. CRP 60.2005.1) questa Camera – per ripristinare

la sicurezza del diritto, pregiudicata dalla sua giurisprudenza non lineare –

ha precisato i principi applicabili alla richiesta di rifusione delle spese

legali;

che

l’istante deve presentare una nota professionale dettagliata: essa deve

indicare la tariffa oraria applicata, il dispendio orario (in minuti) e le

spese per ogni singola operazione effettuata;

che

questo onere non comporta per il patrocinatore alcuna difficoltà in ragione

dell’obbligo professionale di tenere le registrazioni necessarie per stabilire

in ogni momento la distinta delle sue prestazioni nonché degli impegni e dei

crediti che ne derivano (art. 15 cpv. 1 LAvv del 16.9.2002 / art. 11 cpv. 1

LAvv del 15.3.1983);

che

qualora sussista l’impossibilità di produrre la nota professionale dettagliata

con, cumulativamente, le indicazioni di tariffa oraria applicata, dispendio

orario (in minuti) e spese per ogni singola operazione, questa Camera procede

all’esame della pretesa sulla sola base degli atti se, cumulativamente,

l’istante produce nondimeno una nota con la menzione delle prestazioni effettuate

spiegando compiutamente le ragioni dell’incompleta specifica, la domanda è

contenuta e la ricostruzione delle operazioni è semplice;

che,

in difetto di una di queste condizioni, questa Camera respinge la richiesta in

base alla giurisprudenza del Tribunale federale, che ha confermato l’esigenza

di produrre una specifica in ragione dell’onere della prova spettante

all’istante medesimo (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004, considerando 3);

che

nella fattispecie l’istanza di indennità è stata presentata il 17/18.3.2010,

ossia prima della sentenza 9.4.2010 in re S.P. (inc. CRP 60.2005.1), peraltro

non pubblicata;

che,

in queste circostanze, si impone di riconoscere le spese legali anche in

difetto di nota professionale, per quanto ricostruibili dall’incarto;

che

l’eventuale impossibilità di individuare ogni specifica prestazione deve essere

patita dall’istante medesimo, che doveva perlomeno tentare di descrivere gli

atti effettuati dal suo patrocinatore (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del

23.2.2004);

che

si deve anzitutto stabilire la tariffa oraria da riconoscere;

che,

secondo il doc. B, l’avv. __________ ha applicato al caso di specie la tariffa

di CHF 230.--/ora, conforme ai suddetti principi;

che,

per quanto concerne il computo delle spese, esse sono calcolate secondo i

principi giusta l’art. 3 TOA [Oltre

agli onorari l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese

vive da lui sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi

cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici

pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno,

pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici

(posta, telefono, ecc.). Inoltre l’avvocato ha diritto al rimborso degli

importi seguenti: a) fino a CHF 50.-- per la formazione e archiviazione

dell’incarto; b) CHF 5.-- per ogni pagina originale, compresa la copia per

l’incarto, e fino a CHF 2.-- per ogni copia, qualunque sia il metodo di riproduzione;

c) CHF 1.--/km per le trasferte con la propria automobile], principi che questa Camera applica anche

dopo l’abrogazione della TOA: se date, esse saranno indicate tra [ ] dopo

l’onorario ( );

che

Considerandi

il legale ha redatto diversi scritti all’indirizzo del Ministero pubblico – AI

31.

(45 min) [CHF 22.--], AI 43 (20 min) [CHF 15.--], AI 48 (5 min) [CHF 10.--],

AI 50 (20 min) [CHF 15.--], AI 59 (5 min) [CHF 8.--], AI 61 (15 min) [CHF

15.

--], AI 79 (10 min) [CHF 8.--], AI 92 (10 min) [CHF 8.--], AI 97 (25 min)

[CHF 15.--], AI 101 (5 min) [CHF 8.--], AI 119 (15 min) [CHF 8.--] – e

(verosimilmente) all’indirizzo del cliente e di terzi – (90 min) [CHF 60.--] –,

ha inoltrato il ricorso 27.7.2006 a questa Camera (AI 82) (70 min) [CHF 63.--],

ha presentato il reclamo 27.7.2006 al giudice dell’istruzione e dell’arresto (AI

83) (50 min) [CHF 45.--], ha inviato lo scritto 24.9.2008 al Tribunale penale

cantonale (5 min) [CHF 12.--], ha assistito agli interrogatori del cliente in

data 25.10.2005 (30 min), 7.11.2005 (75 min), 20.7.2006 (120 min), 29.9.2006

(20 min) e di terzi in data 29.9.2006 (45 min + 40 min), ha esaminato gli atti

(180 min), ha avuto colloqui (di persona / telefonici) con il cliente (180

min), ha avuto colloqui (di persona / telefonici) con terzi (60 min);

che

sono ammesse spese per apertura incarto [CHF 50.--], telefoniche [CHF 30.--],

per fotocopie [CHF 150.--];

che

non sono riconosciute spese per invio via fax di scritti spediti per posta in

difetto di necessità (urgenza) di una doppia trasmissione;

che

il costo dei fogli accompagnatori sono a carico dello Studio legale (decisione

9.3.2009

di questa Camera in re M.S., inc. CRP 60.2008.237);

che,

sommando le operazioni indicate in precedenza, il dispendio orario ammonta a

1140.

min, ovvero a 19 ore;

che,

tenuto conto dell’inevitabile approssimazione con cui sono ricostruite le diverse

prestazioni, possono essere riconosciute le 20 ore a CHF 230.--, pari a CHF

4'600.--, esposte nella nota professionale dell’avv. __________ (doc. A/B);

che

le spese, secondo la ricostruzione effettuata da questa Camera, ammontano a CHF

542.

--, importo superiore alla somma di CHF 400.-- indicata nella nota in questione,

che di conseguenza può essere senz’altro ammessa (doc. A/B);

che

– con riferimento al patrocinio dell’avv. __________ – gli oneri legali

riconosciuti totalizzano quindi, come specificato nella nota professionale, in

CHF 5'380.-- [di cui CHF 4'600.-- (20 ore a CHF 230.--/ora) per onorario, CHF

400.

-- per spese e CHF 380.-- per IVA], oltre interessi dal 17.3.2010, come

postulato;

che

la nota dell’avv. PR 1 – che ha assunto il mandato il 17.9.2008 (cfr. procura

allegata allo scritto 24.9.2008 al Tribunale penale cantonale, doc. 4 TPC), in

sostituzione dell’avv. __________ – indica un totale di CHF 7'405.-- [di cui

CHF 6'567.-- di onorario (26 ore e 16 min a CHF 250.--/ora), CHF 315.-- di

spese e CHF 523.-- di IVA (doc. E/F)];

che

ha assistito IS 1 nella preparazione del dibattimento, nel processo davanti

alla Corte delle assise correzionali e nel procedimento davanti alla Corte di

cassazione e di revisione penale;

che,

come detto, non sono riconosciuti oneri legali dipendenti dal cambiamento di

patrocinatore, che restano a carico del qui istante;

che

devono quindi essere sopportati da IS 1 gli oneri inerenti alle prestazioni eseguite

fino al 26.9.2008 compreso, inerenti alle operazioni concernenti l’avv. __________

(indicate nella nota dell’avv. PR 1 come effettuate in data 24.9.2008, 30.9.2008,

2.10.2008

e 25.8.2009), inerenti a “tel da cliente, manda PE” e “mail

da cliente con PE – stampa – esame” (8.5.2009) [operazioni non

comprensibili], inerenti a “tel da cliente per precetto avv. __________”

(15.10.2009) [le prestazioni di questo legale non essendo state esplicitate e pertanto

rimanendo oscure];

che,

inoltre, non si ammettono le prestazioni “ritiro fotocopie” (9.10.2008)

[essendo già stata riconosciuta la somma di CHF 150.-- per fotocopie con

riferimento al patrocinio dell’avv. __________], “riordino atti”

(2.12.2008) e “stampa” (22.12.2008: CHF 30.--) [a carico del legale

medesimo];

che,

tutto ciò considerato, si giustifica ammettere un onorario di CHF 5'254.15,

pari a 21 ore ed 1 min a CHF 250.--/ora (come indicato nella nota

professionale), di cui 420 min per esame atti [in luogo di 600 min (2.10.2008,

3.10

, 10.10.2008, 13.10.2008): gli atti erano già stati esaminati dal

precedente legale], per il resto – con le limitazioni sopra indicate – riconosciuto

come esposto;

che

le spese ammontano a CHF 131.70;

che

l’IVA è pari a CHF 409.30;

che

– con riferimento al patrocinio dell’avv. PR 1 – all’istante è rifuso l’importo

di CHF 5'795.15, di cui CHF 5'254.15 per onorario, CHF 131.70 per spese e CHF 409.30

per IVA, oltre interessi dal 17.3.2010;

che,

complessivamente, a IS 1 è dovuta, a titolo di oneri legali, la somma di CHF 11'175.15,

oltre interessi;

che

l’istante quantifica le ripetibili, che protesta, in CHF 1'134.45 [di cui CHF

950.

-- (3 ore e 48 min a CHF 250.--) a titolo di onorario, CHF 104.30 a titolo di spese e CHF 80.15 a titolo di IVA (doc. G/H)];

che – nella commisurazione dell’onorario

relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il

principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione

il grado di accoglimento del gravame;

che

la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che

l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore

conosceva la fattispecie;

che

– tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza –

va pertanto ammesso un importo di CHF 800.--, comprendente onorario, spese ed

IVA;

che

a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – è risarcito l’importo complessivo

di CHF 9'975.15 [CHF 11'175.15 per spese legali e CHF 800.-- per ripetibili, dedotti CHF

2'000.-- assegnati al qui istante dalla Corte di cassazione e di revisione penale

a titolo di ripetibili (decisione 10.3.2009, p. 25, inc. CCRP __________)],

oltre interessi su CHF 9'175.15 (ovvero su CHF 9'975.15 dedotti CHF 800.-- di

ripetibili, sulle quali non si riconoscono interessi);

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 900.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 950.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, in

ragione di CHF 190.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

alla sentenza 15.10.2008 della Corte delle assise correzionali di __________

(inc. TPC __________), confermata il 10.3.2009 dalla Corte di cassazione e di revisione

penale (inc. CCRP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a

titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 9'975.15, oltre

interessi del 5% dal 17.3.2010 su CHF 9'175.15.

2. La

tassa di giustizia di CHF 900.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 950.--,

sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 190.--.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del

valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv.

1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario

in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli

art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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