60.2011.100
Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS - Servizio delle attività informative della Confederazione SIC quale istante
15 aprile 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
60.2011.100
Data decisione, Autorità:
15.04.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS - Servizio delle attività informative della Confederazione SIC quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.100
Lugano
15 aprile
2011/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21/31.3.2011
presentata dal
, IS 1
tendente ad ottenere informazioni sulla situazione personale di una persona
in ambito penale in relazione ad un controllo di sicurezza relativo alle persone
per terzi (progetto civile) – decisione di principio;
premesso che la richiesta datata 21.3.2011
(indirizzata alla Corte delle assise correzionali di __________ rispettivamente
al Ministero pubblico) è giunta il 24.3.2011 al Ministero pubblico rispettivamente
il 30.3.2011 al Tribunale penale cantonale, che con scritto 30/31.3.2011 l’ha
trasmessa, per competenza, a questa Corte, senza formulare osservazioni in
merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con scritto
21.3.2011 – indirizzato alla Corte delle assise correzionali di __________
rispettivamente al Ministero pubblico e ricevuto, per competenza, da questa
Corte il 31.3.2011 – il Dipartimento federale della difesa della protezione della
popolazione e dello sport DDPS, Servizio delle attività informative della Confederazione
SIC (di seguito SIC), in applicazione dell’art. 20 LMSI e dell’art. 17 cpv. 2 vOCSP,
chiede informazioni sullo stato attuale delle inchieste penali pendenti o concluse
riguardanti la persona di __________, allegando parimenti copia dell’estratto
del casellario giudiziale 14.3.2011 e copia del formulario intitolato "Controllo
di sicurezza relativo alle persone per terzi (progetto civile)" datato
24.1.2011, da cui risulta in particolare l’autorizzazione rilasciata da
quest’ultimo a compiere un controllo di sicurezza di base (cfr., nel dettaglio,
doc. 1.a).
2. L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
3. 3.1.
Dall’1.1.2010
la Svizzera dispone di un nuovo strumento di politica di sicurezza, il Servizio
delle attività informative della Confederazione (SIC); le basi legali e le sue
mansioni sono sancite nella Legge federale sul servizio informazioni civile
(LSIC) del 3.10.2008 e nella Legge federale sulle misure per la salvaguardia
per la sicurezza interna del 21.3.1997 (LMSI) (cfr. www.vbs.admin.ch).
3.2.
Giusta l’art. 19 cpv. 1 LMSI il Consiglio federale può prevedere controlli di sicurezza per agenti
della Confederazione, militari e terzi che collaborano a progetti classificati
nell’ambito della sicurezza interna ed esterna e nell’esercizio dell’attività
se hanno conoscenza, in modo regolare e approfondito, dell’attività governativa
o di importanti affari di politica della sicurezza e possono avere influsso
sugli stessi (lit. a), se hanno regolarmente accesso a segreti concernenti la
sicurezza interna o esterna o ad informazioni che, se svelate, potrebbero
minacciare l’adempimento di compiti importanti della Confederazione (lit. b),
se hanno, in quanto militari, accesso a informazioni, materiali o impianti
classificati (lit. c), se collaborano, in quanto partner contrattuali o
impiegati di questi ultimi, a progetti classificati della Confederazione o
devono essere oggetto di controllo in virtù di convenzioni sulla protezione di
segreti (lit. d) e se hanno regolarmente accesso a dati personali degni di
particolare protezione, la cui divulgazione potrebbe gravemente pregiudicare i
diritti individuali delle persone interessate (lit. e).
Il controllo di sicurezza è effettuato
prima dell’elezione alla carica o funzione o dell’attribuzione del mandato; la
persona sottoposta al controllo deve essere consenziente (rimane salvo l’art.
113 cpv. 1 lit. d della legge militare del 3.2.1995); in casi speciali il
Consiglio federale può prevedere la ripetizione periodica del controllo (art.
19 cpv. 3 LMSI).
Il controllo di sicurezza consiste nel
raccogliere i dati rilevanti in materia di sicurezza concernenti il modo di
vita della persona interessata, segnatamente le relazioni personali strette e
quelle familiari, la situazione finanziaria, i rapporti con l’estero e le attività
atte a minacciare in maniera illegale la sicurezza interna ed esterna; non sono
raccolti dati sull’esercizio dei diritti costituzionali (art. 20 cpv. 1 LMSI).
Fatti
I dati
possono essere rilevati, tra l’altro, tramite il SIC, dai registri degli organi
federali e cantonali preposti alla sicurezza e al perseguimento penale nonché
dal casellario giudiziale (art. 20 cpv. 2 lit. a LMSI) e tramite richiesta di
informazioni relative a procedure penali in corso ai competenti organi
incaricati del perseguimento penale (art. 20 cpv. 2 lit. d LMSI).
3.3.
L’Ordinanza sui controlli di sicurezza
relativi alle persone (OCSP) del 19.12.2001 (di seguito vOCSP) è stata abrogata
e sostituita dall’Ordinanza
sui controlli relativi alle persone (OCSP) del 4.3.2011 (di seguito OCSP),
entrata in vigore l’1.4.2011 (cfr. art. 31 cpv. 1 e 33 OCSP).
3.3.1.
Il previgente art. 3 vOCSP stabiliva che: "Il servizio specializzato per i controlli di sicurezza
relativi alle persone (servizio specializzato) in seno alla Divisione della
protezione delle informazioni e delle opere del DDPS esegue i controlli di
sicurezza in collaborazione con gli organi di sicurezza della Confederazione e
dei Cantoni conformemente alla procedura di controllo definita nella presente ordinanza".
L’art. 3 cpv. 1 OCSP, in vigore
dall’1.4.2011, precisa che il
servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in
seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport (servizio specializzato CSP DDPS) esegue i controlli di sicurezza
secondo gli art. 10 OCSP [secondo cui il servizio specializzato CSP DDPS è
competente per il controllo di sicurezza di base cui sono sottoposti, tra
l’altro, gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno
regolarmente accesso a informazioni o materiali classificati CONFIDENZIALE (art.
10 cpv. 1 e cpv. 2 lit. a OCSP)], art. 11 OCSP (secondo cui il servizio
specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato) e art.
12 cpv. 1 OCSP [secondo cui il il servizio specializzato CSP DDPS sottopone a
un controllo di sicurezza ampliato con audizione determinate persone (lit.
a-lit. e)] in collaborazione con gli organi di sicurezza della Confederazione e
dei Cantoni.
3.3.2.
Lo
svolgimento del controllo di sicurezza nella previgente vOCSP era sancito dagli
art. 13-19 vOCSP.
In
particolare per la raccolta dei dati l’art. 17 cpv. 2 vOCSP prevedeva che "Per rilevare ulteriori dati quali non ha il diritto di
accedere direttamente, il servizio specializzato può farne richiesta per il
tramite degli organi di sicurezza della Confederazione oppure alle pertinenti
autorità cantonali".
Nella nuova ordinanza è stato (tra l’altro)
Considerandi
precisato che lo svolgimento del controllo di sicurezza è relativo alle
persone ed è codificato negli art. 14-20 OCSP.
La raccolta
dei dati è ora prevista dall’art. 19 OCSP che, al suo cpv. 2, ha ripreso il testo del previgente art. 17 cpv. 2 vOCSP, stabilendo quanto segue:
"Il servizio specializzato CSP DDPS
[il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle
persone in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della
popolazione e dello sport (art. 3 cpv. 1 OCSP)] può richiedere, per il
tramite degli organi di sicurezza della Confederazione oppure alle pertinenti autorità
cantonali, altri dati ai quali non ha il diritto di accedere direttamente".
Questa norma
ha dunque ripreso il testo del previgente art. 17 cpv. 2 vOCSP
4.
Questa
Corte – considerati in particolare le competenze del SIC, il tenore degli art.
17.
cpv. 2 vOCSP e 19 cpv. 2 OCSP, le diverse istanze ex art. 27 CPP TI (ora 62
cpv. 4 LOG) presentate all’allora Camera dei ricorsi penali nel corso del 2010 richiamando
gli art. 20 LMSI e art. 17
cpv. 2 vOCSP e la presente
istanza – ritiene di dover emanare una decisione di principio.
La Corte dei reclami penali riconosce, di
principio, al Dipartimento federale della difesa della protezione della
popolazione e dello sport DDPS, Servizio delle attività informative della
Confederazione SIC (SIC) – quale servizio specializzato CSP DDPS che esegue in
particolare i controlli di sicurezza secondo gli art. 10 (controllo di
sicurezza di base), art. 11 (controllo di sicurezza ampliato) e art. 12 cpv. 1 OCSP
(controllo di sicurezza ampliato con audizione) in collaborazione con gli
organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni (art. 3 cpv. 1 OCSP) – un
interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere
direttamente dal Ministero pubblico, dal Tribunale penale cantonale, dalla
Pretura penale, dalla Corte di
appello e di revisione penale e anche, se del caso, dalla Corte dei reclami
penali copia delle decisioni di procedimenti penali conclusi e non
cancellati dal casellario giudiziale giusta il previgente art. 17 cpv. 2 vOCSP
e l’art. 19 cpv. 2 OCSP in relazione all’art. 20 LMSI, senza dover ricorrere di
volta in volta alla procedura ex art. 62 cpv. 4 LOG, allegando l’apposito
formulario intitolato "Controllo
di sicurezza relativo alle persone per terzi (progetto civile)"
sottoscritto dalla persona soggetta a controlli.
In caso di dubbio il SIC può presentare a
questa Corte un’istanza ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG rispettivamente il Ministero
pubblico, la Pretura penale e la Corte
di appello e di revisione penale possono trasmettere l’istanza, per competenza,
a questa Corte in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG.
5.
Per quanto interessa la fattispecie in
esame, l’istante può dunque rivolgersi direttamente al Tribunale penale
cantonale – autorità alla quale viene trasmessa, per competenza, la presente istanza
– considerato come dall’estratto del casellario giudiziale 14.3.2011 risulta
che la persona sottoposta a controllo di sicurezza su incarico del Tribunale penale
federale (TPF) è stata condannata il 23.12.2003 dalla Corte delle assise
correzionali di __________.
6.
Considerati la funzione dell’istante, la finalità
della richiesta e l’emanazione di questa decisione di principio, non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la OCSP e ogni
altra norma applicabile.
pronuncia
1. L’istanza
è evasa ai sensi dei considerandi.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
per conoscenza:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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