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Decisione

60.2011.100

Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS - Servizio delle attività informative della Confederazione SIC quale istante

15 aprile 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I dati

possono essere rilevati, tra l’altro, tramite il SIC, dai registri degli organi

federali e cantonali preposti alla sicurezza e al perseguimento penale nonché

dal casellario giudiziale (art. 20 cpv. 2 lit. a LMSI) e tramite richiesta di

informazioni relative a procedure penali in corso ai competenti organi

incaricati del perseguimento penale (art. 20 cpv. 2 lit. d LMSI).

3.3.

L’Ordinanza sui controlli di sicurezza

relativi alle persone (OCSP) del 19.12.2001 (di seguito vOCSP) è stata abrogata

e sostituita dall’Ordinanza

sui controlli relativi alle persone (OCSP) del 4.3.2011 (di seguito OCSP),

entrata in vigore l’1.4.2011 (cfr. art. 31 cpv. 1 e 33 OCSP).

3.3.1.

Il previgente art. 3 vOCSP stabiliva che: "Il servizio specializzato per i controlli di sicurezza

relativi alle persone (servizio specializzato) in seno alla Divisione della

protezione delle informazioni e delle opere del DDPS esegue i controlli di

sicurezza in collaborazione con gli organi di sicurezza della Confederazione e

dei Cantoni conformemente alla procedura di controllo definita nella presente ordinanza".

L’art. 3 cpv. 1 OCSP, in vigore

dall’1.4.2011, precisa che il

servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in

seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione

e dello sport (servizio specializzato CSP DDPS) esegue i controlli di sicurezza

secondo gli art. 10 OCSP [secondo cui il servizio specializzato CSP DDPS è

competente per il controllo di sicurezza di base cui sono sottoposti, tra

l’altro, gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno

regolarmente accesso a informazioni o materiali classificati CONFIDENZIALE (art.

10 cpv. 1 e cpv. 2 lit. a OCSP)], art. 11 OCSP (secondo cui il servizio

specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato) e art.

12 cpv. 1 OCSP [secondo cui il il servizio specializzato CSP DDPS sottopone a

un controllo di sicurezza ampliato con audizione determinate persone (lit.

a-lit. e)] in collaborazione con gli organi di sicurezza della Confederazione e

dei Cantoni.

3.3.2.

Lo

svolgimento del controllo di sicurezza nella previgente vOCSP era sancito dagli

art. 13-19 vOCSP.

In

particolare per la raccolta dei dati l’art. 17 cpv. 2 vOCSP prevedeva che "Per rilevare ulteriori dati quali non ha il diritto di

accedere direttamente, il servizio specializzato può farne richiesta per il

tramite degli organi di sicurezza della Confederazione oppure alle pertinenti

autorità cantonali".

Nella nuova ordinanza è stato (tra l’altro)

Considerandi

precisato che lo svolgimento del controllo di sicurezza è relativo alle

persone ed è codificato negli art. 14-20 OCSP.

La raccolta

dei dati è ora prevista dall’art. 19 OCSP che, al suo cpv. 2, ha ripreso il testo del previgente art. 17 cpv. 2 vOCSP, stabilendo quanto segue:

"Il servizio specializzato CSP DDPS

[il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle

persone in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della

popolazione e dello sport (art. 3 cpv. 1 OCSP)] può richiedere, per il

tramite degli organi di sicurezza della Confederazione oppure alle pertinenti autorità

cantonali, altri dati ai quali non ha il diritto di accedere direttamente".

Questa norma

ha dunque ripreso il testo del previgente art. 17 cpv. 2 vOCSP

4.

Questa

Corte – considerati in particolare le competenze del SIC, il tenore degli art.

17.

cpv. 2 vOCSP e 19 cpv. 2 OCSP, le diverse istanze ex art. 27 CPP TI (ora 62

cpv. 4 LOG) presentate all’allora Camera dei ricorsi penali nel corso del 2010 richiamando

gli art. 20 LMSI e art. 17

cpv. 2 vOCSP e la presente

istanza – ritiene di dover emanare una decisione di principio.

La Corte dei reclami penali riconosce, di

principio, al Dipartimento federale della difesa della protezione della

popolazione e dello sport DDPS, Servizio delle attività informative della

Confederazione SIC (SIC) – quale servizio specializzato CSP DDPS che esegue in

particolare i controlli di sicurezza secondo gli art. 10 (controllo di

sicurezza di base), art. 11 (controllo di sicurezza ampliato) e art. 12 cpv. 1 OCSP

(controllo di sicurezza ampliato con audizione) in collaborazione con gli

organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni (art. 3 cpv. 1 OCSP) – un

interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere

direttamente dal Ministero pubblico, dal Tribunale penale cantonale, dalla

Pretura penale, dalla Corte di

appello e di revisione penale e anche, se del caso, dalla Corte dei reclami

penali copia delle decisioni di procedimenti penali conclusi e non

cancellati dal casellario giudiziale giusta il previgente art. 17 cpv. 2 vOCSP

e l’art. 19 cpv. 2 OCSP in relazione all’art. 20 LMSI, senza dover ricorrere di

volta in volta alla procedura ex art. 62 cpv. 4 LOG, allegando l’apposito

formulario intitolato "Controllo

di sicurezza relativo alle persone per terzi (progetto civile)"

sottoscritto dalla persona soggetta a controlli.

In caso di dubbio il SIC può presentare a

questa Corte un’istanza ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG rispettivamente il Ministero

pubblico, la Pretura penale e la Corte

di appello e di revisione penale possono trasmettere l’istanza, per competenza,

a questa Corte in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG.

5.

Per quanto interessa la fattispecie in

esame, l’istante può dunque rivolgersi direttamente al Tribunale penale

cantonale – autorità alla quale viene trasmessa, per competenza, la presente istanza

– considerato come dall’estratto del casellario giudiziale 14.3.2011 risulta

che la persona sottoposta a controllo di sicurezza su incarico del Tribunale penale

federale (TPF) è stata condannata il 23.12.2003 dalla Corte delle assise

correzionali di __________.

6.

Considerati la funzione dell’istante, la finalità

della richiesta e l’emanazione di questa decisione di principio, non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la OCSP e ogni

altra norma applicabile.

pronuncia

1. L’istanza

è evasa ai sensi dei considerandi.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

per conoscenza:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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