60.2011.119
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
21 aprile 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2011.119
Data decisione, Autorità:
21.04.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.119
Lugano
21 aprile
2011/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 8/13.4.2011 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli
atti del procedimento penale di cui all’incarto penale NLP __________;
premesso che la richiesta datata 8.4.2011 è
giunta al Ministero pubblico l’11.4.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte con scritto 12/13.4.2011, comunicando che nulla osta da parte del Ministero
pubblico alla visione degli atti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.In data 31.1.2011 __________ ha sporto denuncia penale
nei confronti – tra l’altro – di IS
1 per l’ipotesi di reato di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o
funzionari (art. 317 CP) in relazione ad una licenza di costruzione inerente al
cambiamento di destinazione del fondo __________ RFD di __________ di proprietà
di quest’ultima concessale dal Municipio di __________ (cfr. esposto penale
31.1.2011, AI 1 – inc. NLP __________).
Senza compiere particolari atti
d’inchiesta, in data 8.2.2011 il procuratore pubblico Arturo Garzoni, in
applicazione dell’art. 310 CPP, ha emanato un decreto di non luogo a procedere
nei confronti – tra l’altro – di IS 1 (NLP __________).
Avverso
il surriferito decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte.
2.Con la presente istanza IS 1, per il tramite del suo
patrocinatore, MLaw PR 1, chiede l’autorizzazione a poter compulsare gli atti
del surriferito procedimento penale, non avendo potuto confrontarsi con gli atti
d’inchiesta avendo saputo di essere stata denunciata da __________ al momento
della ricezione del decreto di non luogo a procedere 8.2.2011 (NLP __________).
Come
esposto in entrata, il Ministero pubblico ha dato il suo conenso alla visione
degli atti.
3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione
del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.Nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte
(quale imputata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la
procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico
legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art.
27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate
dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Inoltre
in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale
concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo
stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
5.Nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse
giuridico legittimo dell’istante rispettivamente del suo patrocinatore, MLaw PR
1, nell’interesse della sua cliente, ad ottenere l’autorizzazione a compulsare
gli atti di cui all’incarto NLP __________, poiché il procedimento penale ha
interessato IS 1 personalmente in veste di parte.
Essendo
l’incarto penale NLP __________ composto da tre atti istruttori, segnatamente
dalla segnalazione/denuncia penale 31.1.2011 (AI 1), dal decreto di non luogo a
procedere 8.2.2011 (NLP __________) (AI 2; di cui l’istante è già in possesso)
e dallo scritto datato 8.4.2011 "Richiesta esame atti" (AI 3; corrispondente alla presente istanza), questa
Corte trasmette, per praticità, direttamente al patrocinatore di IS 1 copia
dell’esposto penale 31.1.2011 con gli allegati (AI 1 – inc. NLP __________; in
totale 5 pagine) e copia dell’elenco atti datato 12.4.2011 di cui all’incarto
NLP __________ unitamente alla presente decisione.
6.L’istanza è accolta ai sensi del surriferito
considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste
a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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