60.2011.122
Istanza di ispezione degli atti. Commissione della legislazione quale istante [respinta la richiesta di ottenere sentenza di condanna emanata a carico di un cittadino straniero che ha chiesto la natur
9 maggio 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
60.2011.122
Data decisione, Autorità:
09.05.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Commissione della legislazione quale istante [respinta la richiesta di ottenere sentenza di condanna emanata a carico di un cittadino straniero che ha chiesto la naturalizzazione poiché eliminata d'ufficio dal casellario giudiziale art. 369 cpv. 7 CP]
ACCESSO AGLI ATTI
CASELLARIO GIUDIZIALE
art. 369 cpv. 7 CPS
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.122
Lugano
9 maggio 2011/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 1.3./14.4.2011
presentata dalla
rappr. da: IS 1,
tendente ad ottenere informazioni in
merito ad una decisione emanata a carico di un cittadino turco che ha
presentato una domanda di naturalizzazione;
premesso che la richiesta datata 1.3.2011 è
giunta al Ministero pubblico il 2.3.2011, che – per il tramite del procuratore
pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte, con
scritto 13/14.4.2011, formulando alcune osservazioni di cui si dirà in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con
scritto datato 1.3.2011 inviato al Ministero pubblico, la Commissione della legislazione
del Comune di __________, per il tramite del suo presidente IS 1, ha chiesto di poter ottenere informazioni riguardo a un procedimento penale sfociato in una decisione
di condanna del 1996 a carico di un cittadino turco (__________), che ha presentato
una domanda di naturalizzazione nel 2006, adducendo tra l’altro che "Pur
considerando che i fatti risalgono a oltre 15 anni fa, per poter effettuare una
valutazione e dare un preavviso favorevole o meno al Consiglio Comunale in
vista dell’assegnazione della cittadinanza, vorremmo sapere esattamente quali
furono i fatti che portarono alla denuncia nel 1994 e alla condanna del 1996"
(istanza 1.3./14.4.2011, doc. 1.a).
Con e-mail trasmesso il 12.4.2011 alla
segretaria giudiziaria Barbara Dell’Ambrogio, __________ (sempre in nome e per
conto della Commissione della legislazione) ha precisato di aver bisogno unicamente,
in copia, della decisione di condanna emanata a carico del cittadino turco
(copia e-mail 12.4.2011, doc. 1.b).
Fatti
2. Con
scritto 13/14.4.2011 – mediante il quale la suddetta richiesta è stata
trasmessa, per competenza, a questa Corte in applicazione dell’art. 62 cpv. 4
LOG – il procuratore pubblico Arturo Garzoni ha comunicato che nulla osta da parte
del Ministero pubblico affinché la decisione di condanna sia trasmessa
all’istante.
Considerato l’esito del gravame, questa
Corte ha deciso di non interpellare il cittadino turco richiedente la
naturalizzazione e coinvolto nel procedimento penale in questione.
3. L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la
Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente
su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte
dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Con la modifica del Codice penale svizzero,
entrata in vigore l’1.1.2007, il titolo quinto relativo al casellario
giudiziale (art. 359 ss. vCP) è stato sostituito dal titolo sesto (art. 365 -
371 CP).
L’art. 365 CP
– che sostituisce l’art. 359 vCP – prevede che l’Ufficio federale di giustizia
gestisce, insieme ad altre autorità federali e ai Cantoni (art. 367 cpv. 1 CP),
un casellario giudiziale informatizzato nel quale sono iscritte le condanne e
le richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con
procedimenti penali pendenti, contenente dati personali e profili della personalità
degni di particolare protezione (cpv. 1 frase 1).
Il contenuto dell’estratto del casellario
giudiziale è sancito dall’art. 366 CP, ove si distinguono, in sostanza, due
categorie principali di dati: da una parte i dati riguardanti le sentenze di
condanna, e d’altra parte, i dati che si riferiscono a procedimenti penali pendenti
(BSK Strafrecht II – P.
GRUBER, op. cit., art. 365 CP n. 2).
Secondo
l’art. 365 cpv. 2 frase 2 questi dati vengono trattati separatamente, anche poiché il diritto al
loro accesso sono regolati differentemente (cfr. art. 367 cpv. 4 CP, secondo
cui i dati personali concernenti richieste di estratti del casellario
giudiziale registrate in relazione a procedimenti penali pendenti possono essere
trattati soltanto dalle autorità di cui al cpv. 2 lit. a - e). Mediante questa
distinzione non vi sono più disguidi tra la presenza di un sospetto di reato e
la sentenza di condanna (BSK Strafrecht II – P. GRUBER, op. cit., art. 365 CP n.
Considerandi
3).
Il casellario ha, tra l’altro, lo scopo di
assistere le autorità federali e cantonali nell’adempimento della procedura di
naturalizzazione (art. 365 cpv. 2 lit. g CP).
L’art. 80 vCP
relativo alla cancellazione dell’iscrizione nel casellario giudiziale è stato
sostituito dall’art. 369 CP sull’eliminazione dell’iscrizione. Questa
disposizione tiene conto, da un lato, dell’interesse dello Stato a perseguire
gli autori dei reati, d’altro canto, dell’interesse di questi autori ad
ottenere una riabilitazione completa. I termini previsti nei capoversi 1-6
dell’art. 369 CP si basano sull’art. 80 vCP e tengono conto in particolare del
progetto di automatizzazione del casellario giudiziale [Messaggio numero 98.038
del 21.9.1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni
generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice penale militare
nonché una legge federale sul diritto penale minorile del 21.9.1998, FF 1999,
p. 1846].
L’art. 369
cpv. 7 CP sancisce esplicitamente che le iscrizioni eliminate dal casellario
giudiziale non devono più poter essere ricostruite. La sentenza eliminata non è
più opponibile all’interessato.
Il diritto
vigente, rispetto al diritto previgente, non fa più alcuna distinzione tra
cancellazione ("Löschung") ed eliminazione ("Ent-fernung") delle iscrizioni nel casellario giudiziale: ora
esiste soltanto l’eliminazione nel senso di un’eliminazione fisica dei dati dal
casellario giudiziale, assumendo in tal modo carattere assoluto. L’eliminazione
avviene d’ufficio dopo la scadenza del termine.
L’iscrizione,
dopo essere stata eliminata dal casellario giudiziale, non può più essere
ricostruita, e la sentenza, così come anche lo/gli stesso/i reato/i, non
possono più essere opposti alla persona interessata, nel senso di un divieto di
utilizzazione (StGB PK – TRECHSEL / LIEBER, art. 369 CP n. 1 e n. 6). Questo
divieto vale per tutte le autorità, non soltanto per quelle penali (BSK
Strafrecht II – P. GRUBER, op. cit., art. 369 CP n. 8).
Ne discende
che i fatti commessi non hanno più alcuna conseguenza giuridica e l’autore del
reato è totalmente riabilitato. Nell’ambito delle relazioni private l’autore ha
il diritto di dichiarare di essere incensurato dal momento in cui l’estratto
del casellario giudiziale che lo riguarda non presenta più alcuna iscrizione
[Messaggio numero 98.038 del 21.9.1998 concernente la modifica del Codice
penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione della
legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto
penale minorile del 21.9.1998, FF 1999, p. 1846/1847]. I dati del casellario
giudiziale non devono essere archiviati (art. 369 cpv. 8 CP; StGB PK – TRECHSEL
/ LIEBER, art. 369 CP n. 7).
5.
Per quanto concerne la fattispecie in esame
va rilevato che dall’estratto del casellario giudiziale svizzero datato
14.4.2011
non risulta alcuna
iscrizione a carico di __________: lo stesso è dunque incensurato.
Ne discende
che in applicazione dell’art. 369 CP la richiesta della Commissione della
legislazione qui istante di ottenere copia della decisione di condanna riguardante
l’anno 1996 inerente a __________ – non più menzionata nell’estratto del casellario
giudiziale attuale essendo stata cancellata/eliminata d’ufficio – non può essere accolta.
6.
L’istanza è respinta. La qualità della parte
istante giustifica di prescindere dalla tassa di giustizia e dalle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, gli art. 365
ss. CP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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