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Decisione

60.2011.122

Istanza di ispezione degli atti. Commissione della legislazione quale istante [respinta la richiesta di ottenere sentenza di condanna emanata a carico di un cittadino straniero che ha chiesto la natur

9 maggio 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

2. Con

scritto 13/14.4.2011 – mediante il quale la suddetta richiesta è stata

trasmessa, per competenza, a questa Corte in applicazione dell’art. 62 cpv. 4

LOG – il procuratore pubblico Arturo Garzoni ha comunicato che nulla osta da parte

del Ministero pubblico affinché la decisione di condanna sia trasmessa

all’istante.

Considerato l’esito del gravame, questa

Corte ha deciso di non interpellare il cittadino turco richiedente la

naturalizzazione e coinvolto nel procedimento penale in questione.

3. L’art.

62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la

Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e

l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che

prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente

su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte

dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

4. Con la modifica del Codice penale svizzero,

entrata in vigore l’1.1.2007, il titolo quinto relativo al casellario

giudiziale (art. 359 ss. vCP) è stato sostituito dal titolo sesto (art. 365 -

371 CP).

L’art. 365 CP

– che sostituisce l’art. 359 vCP – prevede che l’Ufficio federale di giustizia

gestisce, insieme ad altre autorità federali e ai Cantoni (art. 367 cpv. 1 CP),

un casellario giudiziale informatizzato nel quale sono iscritte le condanne e

le richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con

procedimenti penali pendenti, contenente dati personali e profili della personalità

degni di particolare protezione (cpv. 1 frase 1).

Il contenuto dell’estratto del casellario

giudiziale è sancito dall’art. 366 CP, ove si distinguono, in sostanza, due

categorie principali di dati: da una parte i dati riguardanti le sentenze di

condanna, e d’altra parte, i dati che si riferiscono a procedimenti penali pendenti

(BSK Strafrecht II – P.

GRUBER, op. cit., art. 365 CP n. 2).

Secondo

l’art. 365 cpv. 2 frase 2 questi dati vengono trattati separatamente, anche poiché il diritto al

loro accesso sono regolati differentemente (cfr. art. 367 cpv. 4 CP, secondo

cui i dati personali concernenti richieste di estratti del casellario

giudiziale registrate in relazione a procedimenti penali pendenti possono essere

trattati soltanto dalle autorità di cui al cpv. 2 lit. a - e). Mediante questa

distinzione non vi sono più disguidi tra la presenza di un sospetto di reato e

la sentenza di condanna (BSK Strafrecht II – P. GRUBER, op. cit., art. 365 CP n.

Considerandi

3).

Il casellario ha, tra l’altro, lo scopo di

assistere le autorità federali e cantonali nell’adempimento della procedura di

naturalizzazione (art. 365 cpv. 2 lit. g CP).

L’art. 80 vCP

relativo alla cancellazione dell’iscrizione nel casellario giudiziale è stato

sostituito dall’art. 369 CP sull’eliminazione dell’iscrizione. Questa

disposizione tiene conto, da un lato, dell’interesse dello Stato a perseguire

gli autori dei reati, d’altro canto, dell’interesse di questi autori ad

ottenere una riabilitazione completa. I termini previsti nei capoversi 1-6

dell’art. 369 CP si basano sull’art. 80 vCP e tengono conto in particolare del

progetto di automatizzazione del casellario giudiziale [Messaggio numero 98.038

del 21.9.1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni

generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice penale militare

nonché una legge federale sul diritto penale minorile del 21.9.1998, FF 1999,

p. 1846].

L’art. 369

cpv. 7 CP sancisce esplicitamente che le iscrizioni eliminate dal casellario

giudiziale non devono più poter essere ricostruite. La sentenza eliminata non è

più opponibile all’interessato.

Il diritto

vigente, rispetto al diritto previgente, non fa più alcuna distinzione tra

cancellazione ("Löschung") ed eliminazione ("Ent-fernung") delle iscrizioni nel casellario giudiziale: ora

esiste soltanto l’eliminazione nel senso di un’eliminazione fisica dei dati dal

casellario giudiziale, assumendo in tal modo carattere assoluto. L’eliminazione

avviene d’ufficio dopo la scadenza del termine.

L’iscrizione,

dopo essere stata eliminata dal casellario giudiziale, non può più essere

ricostruita, e la sentenza, così come anche lo/gli stesso/i reato/i, non

possono più essere opposti alla persona interessata, nel senso di un divieto di

utilizzazione (StGB PK – TRECHSEL / LIEBER, art. 369 CP n. 1 e n. 6). Questo

divieto vale per tutte le autorità, non soltanto per quelle penali (BSK

Strafrecht II – P. GRUBER, op. cit., art. 369 CP n. 8).

Ne discende

che i fatti commessi non hanno più alcuna conseguenza giuridica e l’autore del

reato è totalmente riabilitato. Nell’ambito delle relazioni private l’autore ha

il diritto di dichiarare di essere incensurato dal momento in cui l’estratto

del casellario giudiziale che lo riguarda non presenta più alcuna iscrizione

[Messaggio numero 98.038 del 21.9.1998 concernente la modifica del Codice

penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione della

legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto

penale minorile del 21.9.1998, FF 1999, p. 1846/1847]. I dati del casellario

giudiziale non devono essere archiviati (art. 369 cpv. 8 CP; StGB PK – TRECHSEL

/ LIEBER, art. 369 CP n. 7).

5.

Per quanto concerne la fattispecie in esame

va rilevato che dall’estratto del casellario giudiziale svizzero datato

14.4.2011

non risulta alcuna

iscrizione a carico di __________: lo stesso è dunque incensurato.

Ne discende

che in applicazione dell’art. 369 CP la richiesta della Commissione della

legislazione qui istante di ottenere copia della decisione di condanna riguardante

l’anno 1996 inerente a __________ – non più menzionata nell’estratto del casellario

giudiziale attuale essendo stata cancellata/eliminata d’ufficio – non può essere accolta.

6.

L’istanza è respinta. La qualità della parte

istante giustifica di prescindere dalla tassa di giustizia e dalle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, gli art. 365

ss. CP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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